Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.24994 del 07/10/2019

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29452-2018 proposto da:

D.Y.A., elettivamente domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso la Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato Elia Daniela Giovanna Tania, per procura in calce al ricorso

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO; COMMISSIONE Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Lecce;

– intimati –

avverso il decreto del TRIBUNALE di LECCE, depositato il 27/07/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 28/06/2019 dal Cons. Relatore Dott. VELLA PAOLA.

RILEVATO

Che:

1. 11 Tribunale di Lecce ha respinto il ricorso proposto dal cittadino maliano D.Y.A. contro il diniego di riconoscimento dello status di rifugiato, ovvero della protezione sussidiaria o umanitaria, ritenendo che i fatti narrati fossero generici, vaghi e contraddittori, senza peraltro configurare alcuna ipotesi di persecuzione o di timore di trattamenti inumani o degradanti in caso di rimpatrio nella città di provenienza (da ritenere più verosimilmente Bamako che non Tessalit), stanti le condizioni attuali del Mali, e che l’assenza di specifiche condizioni di vulnerabilità, accompagnata alla presenza della madre e dei fratelli nel Paese d’origine, rendessero insussistenti anche i presupposti per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari.

2. Avverso detta decisione il ricorrente ha proposto due motivi di ricorso per cassazione. Gli intimati non hanno svolto difese.

3. A seguito di deposito della proposta ex art. 380-bis c.p.c. è stata ritualmente fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio.

CONSIDERATO

Che:

4. Con il primo motivo si lamenta la “insufficiente motivazione in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5”, per avere il tribunale erroneamente valutato i fatti esposti dal ricorrente, anche tenuto conto della situazione di grave instabilità del Mali, emergente da varie comunicazioni dell’UNHCR negli anni 2014, 2015 e 2016.

5. Con il secondo mezzo si deduce la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, in quanto “giustificare il diniego della protezione umanitaria affermando, tra l’altro, che non è credibile quanto il ricorrente dice non si può se non argomentando sulla illogicità e le contraddizioni presenti nel racconto”.

6. Entrambi i motivi sono inammissibili perchè generici e afferenti valutazioni di merito del tribunale, peraltro assai ampiamente e puntualmente motivate su tutti gli aspetti, ivi comprese le condizioni del Paese d’origine, attraverso l’acquisizione delle cd. C.O.I. da plurime fonti ufficiali, qualificate e aggiornate (sino a settembre 2017).

7. Inoltre la censura motivazionale non è conforme al nuovo paradigma di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, che ha circoscritto il relativo vizio all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo per l’esito della controversia, ponendo a carico del ricorrente l’onere di indicare – nel rispetto dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4 – il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività” (Sez. U, 8053/2014; conf. ex Inulti.s- Cass. 27415/2018).

8. Merita comunque rammentare che, secondo la giurisprudenza di questa Corte: i) la credibilità del racconto del ricorrente integra un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito, chiamato a valutare se le dichiarazioni dello straniero siano coerenti e plausibili, ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, lett. c), ed è perciò censurabile in cassazione solo nei rigorosi limiti attualmente prescritti dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) (qui non rispettati), ovvero come mancanza assoluta della motivazione perchè inesistente, apparente, perplessa e obiettivamente incomprensibile (qui non dedotta), restando esclusa sia la rilevanza della sua pretesa insufficienza, sia l’ammissibilità della prospettazione di una diversa lettura o interpretazione delle dichiarazioni rilasciate dal richiedente, trattandosi appunto di censura attinente al merito (Cass. 3340/2019, in un caso analogo in cui era stata dedotta la violazione di norme di legge, ma si mirava ad una ricostruzione della fattispecie concreta difforme da quella accertata dal tribunale; cfr. Cass. 27502/2018); ii) anche l’accertamento della sussistenza di una “violenza indiscriminata in situazini di conflitto armato, interno o internazionale” ai fini della protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c), – da interpretare in conformità alle fonti normative e giurisprudenziali Eurounitarie (direttive 2004/83/CE e 2011/95/UE; Corte giust. 17/0/2009, Elgafaji; 30/01/2014, Diakitè) – implica un apprezzamento di fatto di esclusiva competenza del giudice di merito, parimenti censurabile nei richiamati limiti dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) (Cass. 30105/2018, 32064/2018).

9. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso non segue alcuna statuizione sulle spese, in assenza di difese della parte intimata.

10. Non ricorrono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, risultando il ricorrente ammesso al patrocinio a spese dello Stato (Cass. 28433/2018, 13935/2017, 9938/2014).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 28 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 7 ottobre 2019

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472