LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –
Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –
Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –
Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –
Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA PER CORREZIONE DI ERRORE MATERIALE sul ricorso 3070-2019 proposto da:
R.M., R.L., difensori della F1 EDIL 2000 SRL IN LIQUIDAZIONE, in persona del Liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA ANTONIO GRADISCI 7, presso lo studio dell’avvocato CONCETTI MICHELA, rappresentati e difesi da se medesimi
– ricorrenti –
contro
***** SAS, F.F., FALLIMENTO ***** SAS;
– intimati –
avverso l’ordinanza n. 27301/2018 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 26/10/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 28/06/2019 dal Consigliere Relatore Dott. VELLA PAOLA.
RILEVATO
Che:
1. Con ricorso ex art. 391 bis c.p.c. gli avvocati R.L. e R.M., quali “procuratori.speciali antistatari della F.1 Edil 2000 in liq.ne”, hanno chiesto la correzione dell’errore materiale contenuto nell’ordinanza di questa Corte n. 27301 del 26/10/2018 che, nel condannare la ricorrente ***** s.a.s. al pagamento delle spese del giudizio in favore della controricorrente F1 Edil 2001 s.r.l. in liquidazione, laddove si è omesso di disporne la distrazione in loro favore;
2. il ricorso è stato notificato alle parti interessate;
3. a seguito di deposito della proposta ex art. 380-bis c.p.c. è stata ritualmente fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio.
CONSIDERATO
Che:
4. Il ricorso è ammissibile poichè, “in caso di omessa pronuncia sull’istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore, il rimedio esperibile, in assenza di un’espressa indicazione legislativa, è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 288 c.p.c., e non dagli ordinari mezzi di impugnazione, non potendo la richiesta di distrazione qualificarsi come domanda autonoma. La procedura di correzione, oltre ad essere in linea con il disposto dell’art. 93 c.p.c., comma 2 – che ad essa si richiama per l’ipotesi in cui la parte dimostri di aver soddisfatto il credito del difensore per onorari e spese – consente il migliore rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, garantisce con maggiore rapidità lo scopo del difensore distrattario di ottenere un titolo esecutivo ed è un rimedio applicabile, ai sensi dell’art. 391-bis c.p.c., anche nei confronti delle pronunce della Corte di cassazione” (Cass. Sez. U, 16037/2010; conf. Cass. n. 12437/2017);
5. la legittimazione a proporre ricorso per correzione di errore materiale avverso l’omessa pronuncia sulla distrazione delle spese spetta al difensore che nel corso del giudizio aveva formulato la relativa richiesta (Cass. nn. 3566/2016, 6813/2015, 15346/2011);
6. il ricorso può essere accolto, poichè l’omessa pronuncia sulla richiesta del difensore dichiaratosi antistatario integra un errore determinato da svista di carattere materiale (cfr. Cass. n. 12962/2012);
7. non vi è luogo a pronuncia sulle spese, poichè “nel procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 391-bis c.p.c. non è ammessa alcuna pronuncia sulle spese processuali” (Cass. Sez. U, n. 9438/2002 e n. 10203/2009; conf. Cass. 27196/2018).
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e dispone che, laddove nell’ordinanza di questa Corte n. 27301 del 26/10/2018 è scritto “Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida per ciascuno dei controricorrenti in Euro 6.000,00 per compensi, oltre a spese fortettarie nella misura del 15 per cento, esborsi liquidati in Euro 200,00 ed accessori di legge”, deve intendersi scritto “Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida per ciascuno dei controricorrenti in Euro 6.000,00 per compensi, oltre a spese forfettarie nella misura del 15 per cento, esborsi liquidati in Euro 200,00 ed accessori di legge, con distrazione delle spese in favore degli avvocati R.L. e R.M., dichiaratisi antistatari”.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 28 giugno 2019.
Depositato in Cancelleria il 8 ottobre 2019