LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ESPOSITO Lucia – Presidente –
Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –
Dott. SPENA Francesca – Consigliere –
Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –
Dott. DE FELICE Alfonsina – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 28883-2017 proposto da:
P.P., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato GIUSEPPE MATARAZZO;
– ricorrente –
contro
I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE 80078750587, in persona del legale rappresentante in proprio e quale procuratore speciale della SOCIETA’ DI CARTOLARIZZAZIONE DEI CREDITI I.N.P.S.
(S.C.C.I.) S.p.A. 05870001004, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la sede dell’AVVOCATURA dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso dagli avvocati CARLA D’ALOISIO, ANTONINO SGROI, LELIO MARITATO, EMANUELE DE ROSE, GIUSEPPE MATANO, ESTER ADA VITA SCIPLINO;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1044/2017 della CORTE D’APPELLO di LECCE, depositata il 22/05/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 17/04/2019 dal Consigliere Relatore Dott.ssa ALFONSINA DE FELICE.
RILEVATO
CHE:
la Corte d’appello di Lecce, in riforma della pronuncia del locale Tribunale, ha rigettato l’opposizione proposta da P.P., ingegnere, avverso l’avviso di addebito con cui l’INPS gli aveva richiesto il pagamento di contributi dovuti alla Gestione separata di cui alla L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26, in relazione all’attività libero-professionale dallo stesso svolta in concomitanza con l’attività di lavoro dipendente per la quale risultava iscritto presso altra gestione assicurativa obbligatoria;
avverso tale pronuncia P.P. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo, illustrato da successiva memoria;
l’Inps ha resistito con tempestivo controricorso;
è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.
CONSIDERATO
CHE:
con l’unico motivo di censura, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, il ricorrente denuncia “Violazione e falsa applicazione del D.L. n. 98 del 2011, art. 18, comma 12 (conv. con L. n. 111 del 2011), di interpretazione autentica della L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26, in relazione agli artt. 11 e 14 preleggi. Violazione e falsa applicazione del D.L. n. 98 del 2011, art. 18, comma 12, conv. in L. n. 111 del 2011, di interpretazione autentica della L. n. 335 del 1995, art. 2 comma 26, in relazione alla L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 25, per avere la Corte di merito statuito l’esistenza dell’obbligo di iscrizione alla Gestione separata presso l’INPS da parte del ricorrente per l’attività di lavoro autonomo svolta, quale ingegnere, sebbene lo stesso fosse iscritto all’INARCASSA e, con riguardo al versante previdenziale, alla gestione previdenziale obbligatoria dipendenti privati;
il motivo di ricorso è manifestamente infondato, essendosi ormai consolidato il principio di diritto secondo cui gli ingegneri e gli architetti, che siano iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie e che non possano conseguentemente iscriversi all’INARCASSA, rimanendo obbligati verso quest’ultima soltanto al pagamento del contributo integrativo in quanto iscritti agli albi, sono tenuti comunque ad iscriversi alla Gestione separata presso l’INPS, in quanto la ratio universalistica delle tutele previdenziali cui è ispirata la L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26, induce ad attribuire rilevanza, ai fini dell’esclusione dell’obbligo d’iscrizione di cui alla norma d’interpretazione autentica contenuta nel D.L. n. 98 del 2011, art. 18, comma 12 (conv. con L. n. 111 del 2011), al solo versamento di contributi suscettibili di costituire in capo al lavoratore autonomo una correlata prestazione previdenziale, ciò che invece non può dirsi del c.d. contributo integrativo, in quanto versamento effettuato da tutti gli iscritti agli albi in funzione solidaristica (Cass. n. 30344 del 2017, cui ha dato seguito, a seguito di ordinanza interlocutoria di questa Sesta sezione n. 19124 del 2018, Cass. n. 32166 del 2018);
la Corte di merito si è conformata all’anzidetto principio di diritto, avendo statuito che l’obbligo dell’iscrizione alla gestione separata Inps si riferisce al libero professionista che percepisca un reddito derivante non solo dall’esercizio abituale (ancorchè non esclusivo), ma anche occasionale (entro il limite monetario indicato dal D.L. n. 269 del 2003, art. 44, comma 2, conv. con L. n. 326 del 2003) di un’attività professionale per la quale è prevista l’iscrizione ad un albo o ad un elenco, anche se il medesimo soggetto svolge altra diversa attività per cui risulta già iscritto ad altra gestione (cfr., in termini, Cass. n. 32166 del 2018, cit.);
quanto alla questione concernente la presunta tardività dell’atto interruttivo della prescrizione relativo ai crediti dovuti per l’anno 2005, il cui dies a quo avrebbe dovuto decorrere dalla data di scadenza dei termini di pagamento, la stessa va dichiarata inammissibile, in quanto proposta dal ricorrente con la memoria ex art. 378 c.p.c., la quale, in base alla consolidata giurisprudenza di questa Corte, non può ampliare o rettificare i motivi del ricorso, ma può solo illustrarli (ex multis cfr. Cass. n. 1805 del 2001; Cass. n. 2637 del 2003);
in definitiva, il ricorso va rigettato, con la compensazione delle spese del giudizio di legittimità stante la recente sopravvenienza dell’indirizzo qui seguito;
si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Spese compensate.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, all’Adunanza camerale, il 17 aprile 2019.
Depositato in Cancelleria il 8 ottobre 2019