Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.25199 del 08/10/2019

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26499-2017 proposto da:

P.C., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ARCHIMEDE 138, presso lo studio dell’avvocato GIULIO BELLINI, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato BIAGIO MARRONE;

– ricorrente –

contro

R.N., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato MARIO MARINO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 589/2017 della CORTE D’APPELLO di PALERMO, depositata il 26/07/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 02/04/2019 dal Consigliere Relatore Dott. SPENA FRANCESCA.

RILEVATO

che con sentenza in data 29 giugno – 26 luglio 2017 numero 589 la Corte d’Appello di Palermo riformava la sentenza del Tribunale di Marsala, che aveva parzialmente accolto la domanda proposta da P.C. nei confronti del datore di lavoro R.N. per il pagamento di differenze di retribuzione; per l’effetto, rigettava la domanda;

che a fondamento della decisione la Corte territoriale osservava che il Tribunale aveva escluso tanto la esistenza di un periodo di lavoro irregolare in epoca precedente l’inquadramento (dal 15 settembre 2002 al 23 settembre 2013) che lo svolgimento di prestazioni di lavoro straordinario. Aveva accolto la domanda accertando che rispetto agli importi indicati in busta paga il lavoratore aveva percepito la minor somma mensile di Euro 330 sino al giugno 2013 e di Euro 350 sino alla cessazione del rapporto di lavoro;

che, tuttavia, dalla lettura del ricorso introduttivo emergeva l’errore del giudicante, in quanto le predette somme erano state dichiarate come percepite con cadenza “settimanale” e non con cadenza “mensile”, come ritenuto dal Tribunale; rapportate le somme alla cadenza mensile risultavano corrisposti al lavoratore importi netti di gran lunga superiori a quelli indicati in busta paga;

che avverso la sentenza ha proposto ricorso P.C., articolato in un unico motivo, cui ha opposto difese con controricorso R.N.;

che la proposta del relatore è stata comunicata alle parti -unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale – ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.;

che la parte ricorrente ha depositato memoria.

CONSIDERATO

che con l’unico motivo la parte ricorrente ha dedotto omesso esame circa un fatto decisivo del giudizio ed oggetto di discussione tra le parti nonchè violazione e falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c., comma 1, n. 4, in riferimento all’art. 36 Cost. e all’art. 2099 c.c..

Ha denunziato l’errore commesso dalla Corte territoriale quanto al criterio di determinazione delle differenze retributive dovute al lavoratore, che per consolidata giurisprudenza di questa Corte, avrebbero dovuto essere calcolate al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali. Le ritenute previdenziali potevano essere effettuate dal datore di lavoro, nei limiti della quota a carico del lavoratore, solo nel caso di tempestivo pagamento dei contributi; le ritenute fiscali non attenevano al rapporto tra lavoratore e datore di lavoro ma a quello tra contribuente ed erario e dovevano essere pagate dal lavoratore nel momento in cui egli avesse effettivamente percepito le differenze di retribuzione.

Detraendo dalle retribuzioni globali lorde dovute – come dai prospetti paga, oltre al TFR determinato giudizialmente – l’importo totale netto percepito risultava un credito per differenze di retribuzione, pari (detratta l’indennità di mancato preavviso dovuta al datore di lavoro) ad Euro 442,20;

che preliminarmente deve essere superata la eccezione di intempestività dell’odierno ricorso opposta dalla parte controricorrente, fondata sulla assunta notifica della sentenza impugnata in via telematica al difensore costituito del P. in data 7 agosto 2017; tra i documenti prodotti non figura la relata della notifica telematica ma unicamente la ricevuta di accettazione di avvenuta consegna del messaggio di posta elettronica certificata e dei relativi allegati. Difetta dunque la prova della validità della notifica da cui si vorrebbe far decorrere il termine breve.

che ritiene il Collegio si debba respingere il ricorso.

Parte ricorrente a fondamento dell’errore di giudizio denunciato in questa sede assume che le differenze di retribuzione avrebbero dovuto essere determinate detraendo dagli importi lordi dovuti dal datore di lavoro – come indicati in busta paga e con l’aggiunta del TFR determinato giudizialmente – gli importi netti percepiti dal lavoratore.

Il criterio di calcolo delle differenze di retribuzione per detrazione dagli importi lordi dovuti delle somme nette percepite è stato indicato dalla giurisprudenza di questa Corte (per tutte: Cass. 25 maggio 2018 n. 13164 e giurisprudenza ivi citata) sul presupposto di fatto che i contributi e le imposte a carico del lavoratore non siano stati versati dal datore di lavoro- sostituto agli enti competenti; in caso diverso il meccanismo della rivalsa del datore di lavoro in ordine alla quota dei contributi a carico del lavoratore (L. n. 218 del 1952, art. 19) ed alle imposte da questi dovute sul reddito da lavoro (D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 64, comma 1) comporta che nel percepito si debba tenere conto anche di quanto versato dall’imprenditore nell’interesse del lavoratore per contributi ed imposte.

Nell’applicazione del suddetto principio è evidente che in caso di rapporti di lavoro non regolari il mancato versamento dei contributi e delle imposte da parte del sostituto è presunto mentre nei casi in cui, come nella fattispecie di causa, il rapporto di lavoro è stato accertato limitatamente al periodo di regolare inquadramento, con emissione della busta paga, l’inadempimento del datore di lavoro agli obblighi di versamento dei contributi e delle imposte deve essere specificamente allegato dal lavoratore, allegazione che nella fattispecie di causa non risulta essere stata compiuta. Ne consegue che correttamente la sentenza impugnata ha ritenuto infondata la pretesa del lavoratore;

che, pertanto, essendo condivisibile la proposta del relatore, il ricorso deve essere respinto con ordinanza in camera di consiglio ex art. 375 c.p.c.;

che le spese di causa, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza;

che, trattandosi di giudizio instaurato successivamente al 30 gennaio 2013 sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17 (che ha aggiunto il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater) – della sussistenza dell’obbligo di versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la impugnazione integralmente rigettata.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in Euro 200 per spese ed Euro 2.500 per compensi professionali oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella adunanza camerale, il 2 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 8 ottobre 2019

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472