Corte di Cassazione, sez. III Civile, Ordinanza Interlocutoria n.25216 del 08/10/2019

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRAZIOSI Chiara – Presidente –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – rel. Consigliere –

Dott. GORGONI Marilena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 17616/2017 proposto da:

D.G., domiciliato ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato VALENTINA QUATTROCOLO;

– ricorrente –

contro

D.B.A., F.C.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 165/2017 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA, depositata il 23/02/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 07/06/2019 dal Consigliere Dott. MARCO DELL’UTRI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CARDINO Alberto, che ha concluso per l’improcedibilità in subordine per l’accoglimento dei motivi 3 e 4;

udito l’Avvocato VALENTINA QUATTROCOLO.

RILEVATO

che, con sentenza resa in data 23/2/2017, la Corte d’appello di Bologna ha confermato la decisione con la quale il giudice di primo grado ha rigettato la domanda proposta da D.G. diretta ad accertare l’asserita simulazione relativa del contratto di comodato concluso dall’attore con D.B.A., asseritamente diretto, secondo la prospettazione del D., all’instaurazione, tra le parti, di un rapporto di locazione ad uso abitativo;

che, con la stessa decisione, la corte territoriale ha condannato il D. al rimborso, in favore di F.C. (terzo intervenuto nel corso del giudizio), delle spese del giudizio d’appello;

che, a fondamento della decisione assunta, la corte territoriale, dopo aver rilevato la tardività dell’intervento del F. (spiegato in ragione del sopravvenuto acquisto, da parte dello stesso, in sede di esecuzione forzata, dell’immobile della D.B.), ha evidenziato la mancata dimostrazione, da parte del D., del carattere simulato del contratto di comodato modale originariamente concluso tra le parti, con il conseguente rilievo dell’infondatezza di tutte le domande proposte dal D.;

che, avverso la sentenza d’appello, D.G. propone ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi di impugnazione; che, nessun intimato ha svolto difese in questa sede;

che, avviato alla decisione in Camera di consiglio ex art. 375 c.p.c., con ordinanza interlocutoria in data 16/10/2018 il ricorso è stato rimesso alla pubblica ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.;

che dev’essere disposta l’integrazione del contraddittorio nei confronti di D.B.A. entro il termine di giorni novanta dalla comunicazione della presente ordinanza, con il contestuale rinvio della causa a nuovo ruolo.

P.Q.M.

La Corte ordina la notificazione del ricorso nei confronti di D.B.A. entro il termine di giorni novanta (90) dalla comunicazione della presente ordinanza, e rinvia la causa a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 7 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 8 ottobre 2019

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