Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza Interlocutoria n.25302 del 09/10/2019

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso n. 2256 – 2019 R.G. proposto da:

G.M.B. – c.f. ***** – elettivamente domiciliata, con indicazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata, in Grottaglie, alla via De Gasperi, n. 8, presso lo studio dell’avvocato Filomena D’Addario che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale in calce al ricorso.

RICORRENTE

contro

MINISTERO della GIUSTIZIA – c.f. ***** – in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12, domicilia per legge.

CONTRORICORRENTE – RICORRENTE INCIDENTALE avverso il decreto n. 997 dei 29/30.5.2018 della corte d’appello di Lecce, udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15 maggio 2019 dal consigliere Dott. Luigi Abete.

FATTO E DIRITTO

ritenuto che non ricorre l’ipotesi di cui All’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5, sicchè si impone la rimessione del presente procedimento alla pubblica udienza della seconda sezione civile di questa Corte;

ritenuto in particolare che non si prospetta l'”evidenza decisoria” in relazione alla cronologica proiezione applicativa della presunzione di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 2 sexies, lett. c), (comma 2 sexies, inserito dalla L. 28 dicembre 2015, n. 208, art. 1, comma 777, lett. d), a decorrere dal 1 gennaio 2016), allorquando – è il caso di specie – il giudizio “presupposto” abbia avuto inizio in epoca antecedente alla novella del 2015;

visto l’art. 380 bis c.p.c., u.c..

PQM

rimette il presente procedimento alla pubblica udienza della seconda sezione civile di questa Corte ed all’uopo rinvia a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, il 15 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 9 ottobre 2019

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