LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MOCCI Mauro – Presidente –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –
Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –
Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –
Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 21090-2018 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE *****, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente –
contro
S.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA NAZIONALE 204, presso lo studio dell’avvocato BOZZA VENTURI ALESSANDRO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato FALDELLA PAOLO;
– controricorrente e ricorrente incidentale –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE;
– intimata –
avverso la sentenza n. 1003/8/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE dell’EMILIA ROMAGNA, depositata il 16/04/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 25/09/2019 dal Consigliere Relatore Dott. RAGONESI VITTORIO.
CONSIDERATO
Che:
la Commissione tributaria provinciale di Bologna, con sentenza n. 524/17,sez 3, rigettava il ricorso proposto da A.S. avverso la cartella di pagamento ***** per IVA 1989, 1992, 1993 e 1995;
che avverso detta decisione il contribuente proponeva appello innanzi alla CTR Emilia Romagna che, con sentenza 1003/2018, accoglieva l’impugnazione ritenendo che la cartella era stata emessa sulla base di un ruolo straordinario che non dava conto della esistenza di un pericolo per la riscossione;
che avverso la detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione l’Agenzia delle entrate sulla base di un motivo;
che ha resistito con controricorso il contribuente che ha altresì presentato ricorso incidentale condizionato;
La causa è stata discussa in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c..
RITENUTO
che non ricorrono le condizioni per la trattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c..
P.Q.M.
Rimette la causa per la decisione alla 5 sez. civile.
Così deciso in Roma, il 25 settembre 2019.
Depositato in Cancelleria il 10 ottobre 2019