Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza Interlocutoria n.25535 del 10/10/2019

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21090-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE *****, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

S.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA NAZIONALE 204, presso lo studio dell’avvocato BOZZA VENTURI ALESSANDRO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato FALDELLA PAOLO;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1003/8/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE dell’EMILIA ROMAGNA, depositata il 16/04/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 25/09/2019 dal Consigliere Relatore Dott. RAGONESI VITTORIO.

CONSIDERATO

Che:

la Commissione tributaria provinciale di Bologna, con sentenza n. 524/17,sez 3, rigettava il ricorso proposto da A.S. avverso la cartella di pagamento ***** per IVA 1989, 1992, 1993 e 1995;

che avverso detta decisione il contribuente proponeva appello innanzi alla CTR Emilia Romagna che, con sentenza 1003/2018, accoglieva l’impugnazione ritenendo che la cartella era stata emessa sulla base di un ruolo straordinario che non dava conto della esistenza di un pericolo per la riscossione;

che avverso la detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione l’Agenzia delle entrate sulla base di un motivo;

che ha resistito con controricorso il contribuente che ha altresì presentato ricorso incidentale condizionato;

La causa è stata discussa in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c..

RITENUTO

che non ricorrono le condizioni per la trattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c..

P.Q.M.

Rimette la causa per la decisione alla 5 sez. civile.

Così deciso in Roma, il 25 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 10 ottobre 2019

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