Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.26131 del 16/10/2019

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – rel. Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 17149-2017 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. *****, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso la quale è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

F.M.S.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 3772/04/2017 della Commissione tributaria regionale della CALABRIA, depositata il 22/12/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/05/2019 dal Consigliere Lucio LUCIOTTI.

RILEVATO

che:

– in controversia relativa ad impugnazione di un avviso di accertamento in materia di IVA, IRAP ed IRPEF relativo all’anno d’imposta 2005, emesso nei confronti di F.M.S., con la sentenza impugnata la CTR della Calabria dichiarava inammissibile l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate avverso la sfavorevole sentenza di primo grado per l’omesso deposito della ricevuta postale di spedizione dell’atto di appello;

– avverso tale statuizione l’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui non replica l’intimato;

– sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis c.p.c., risulta regolarmente costituito il contraddittorio.

CONSIDERATO

che:

1. E’ fondato e va accolto il primo motivo di ricorso con il quale la ricorrente deduce la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, comma 2, in combinato disposto dallo stesso D.Lgs., art. 22, dall’art. 156 c.p.c. e dall’art. 2699 c.c., per avere la CTR ritenuto inammissibile l’appello dell’ufficio per omesso deposito della ricevuta di spedizione della raccomandata postale nonostante dalla stessa risultasse l’avvenuta consegna del plico al destinatario l’ultimo giorno di scadenza del termine di impugnazione.

2. Orbene, in diritto deve ricordarsi che il Supremo consesso di questa Corte nelle sentenze n. 13452 e n. 13453 del 2017 ha affermato, con riguardo alla notificazione dell’appello, nel processo tributario, a mezzo del servizio postale (come nel caso di specie), che: 1) “il termine di trenta giorni per la costituzione in giudizio del ricorrente o dell’appellante, che si avvalga per la notificazione del servizio postale universale, decorre non dalla data della spedizione diretta del ricorso a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, ma dal giorno della ricezione del plico da parte del destinatario (o dall’evento che la legge considera equipollente alla ricezione)”; 2) “non costituisce motivo d’inammissibilità del ricorso o dell’appello, che sia stato notificato direttamente a mezzo del servizio postale universale, il fatto che il ricorrente o l’appellante, al momento della costituzione entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della raccomandata da parte del destinatario, depositi l’avviso di ricevimento del plico e non la ricevuta di spedizione, purchè nell’avviso di ricevimento medesimo la data di spedizione sia asseverata dall’ufficio postale con stampigliatura meccanografica ovvero con proprio timbro datario, solo in tal caso, essendo l’avviso di ricevimento idoneo ad assolvere la medesima funzione probatoria che la legge assegna alla ricevuta di spedizione, laddove, in mancanza, la non idoneità della mera scritturazione manuale o comunemente dattilografica della data di spedizione sull’avviso di ricevimento può essere superata, ai fini della tempestività della notifica del ricorso o dell’appello, unicamente se la ricezione del plico sia certificata dall’agente postale come avvenuta entro il termine di decadenza per l’impugnazione dell’atto o della sentenza”.

3.1. Tale ultima affermazione è espressione della c.d. “prova di resistenza” evocata dalle Sezioni unite di questa Corte nelle citate pronunce con riferimento al tema della decorrenza del termine di costituzione dell’appellante che notifichi a mezzo del servizio postale, in base alla quale l’inammissibilità non può essere dichiarata “se la data di ricezione del ricorso, essendo asseverata dall’agente postale addetto al recapito in giorno anteriore alla scadenza del termine per impugnare l’atto o appellare la sentenza, dia obiettiva certezza pubblica della tempestiva consegna del plico all’ufficio postale da parte del notificante per l’inoltro al destinatario” (Cass. Sez. U., citate; conf. Cass. n. 25237, 25400 e n. 25495 del 2017).

4. Ciò posto in diritto, deve rilevarsi in fatto che nel caso di specie risulta dalla sentenza impugnata che la statuizione di primo grado venne pubblicata in data 05/04/2013 e pertanto il termine lungo di impugnazione di sei mesi, ex art. 327 c.p.c., maggiorato di quarantasei giorni di sospensione per il periodo feriale (ai sensi della L. n. 742 del 1969, art. 1, comma 1, ante riforma del 2014), andava a scadere il 20/11/2013.

5. Orbene, dall’avviso di ricevimento depositato dall’Agenzia delle entrate unitamente al ricorso d’appello – come accertato anche dalla CTR che però ha erroneamente escluso l’utilizzabilità di tale documento – risulta che il ricorso venne ricevuto il 20/11/2013, ovvero l’ultimo giorno di scadenza del termine per impugnare. Ne consegue la tempestività dell’impugnazione, risultando altresì che l’appellante, stando a quanto attestato dalla segreteria della Commissione tributaria regionale (come da documento allegato al ricorso), provvide in data 12/12/2013, e quindi entro il termine di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 22, anche al deposito dei predetti atti (ricorso d’appello ed avviso di ricevimento).

6. L’accoglimento del primo motivo di ricorso comporta l’assorbimento del secondo, con cui la ricorrente ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell’art. 101 c.p.c., comma 2, per essere stata la decisione assunta “a sorpresa” dai giudici di appello.

7. Conclusivamente, quindi, la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla competente CTR che, in diversa composizione, esaminerà le questioni di merito rimaste assorbite e provvederà a regolamentare anche le spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Calabria, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 15 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 16 ottobre 2019

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472