LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRECO Antonio – Presidente –
Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –
Dott. LUCIOTTI Lucio – rel. Consigliere –
Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –
Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 7712-2018 R.G. proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. *****, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso la quale è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12;
– ricorrente –
contro
B.P.L.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 3358/19/2017 della Commissione tributaria regionale della LOMBARDIA, depositata il 27/07/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/05/2019 dal Consigliere LUCIOTTI Lucio.
RILEVATO
che:
– in controversia relativa ad impugnazione di un atto di contestazione di diversi illeciti amministrativi ed applicazione delle relative sanzioni, con riferimento all’anno d’imposta 2004, a B.P.L., in qualità di amministratore di fatto (e già amministratore unico nel periodo compreso tra il 29/11/2001 ed il 16/09/2003) della Elastica s.r.l., che la G.d.F., a seguito di indagine denominata “operazione cleaning”, aveva accertato essere coinvolta in una organizzazione criminale dedita alla commissione di vari reati tra cui quelli di evasione fiscale, la CTR lombarda con la sentenza impugnata rigettava l’appello dell’Agenzia delle entrate avverso la sfavorevole sentenza di primo grado sostenendo che il D.L. n. 269 del 2003, art. 7, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 326 del 2003, poneva esclusivamente a carico della società le sanzioni relative al rapporto fiscale, con esclusione della responsabilità solidale prevista dal D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 11;
– avverso tale statuizione l’Agenzia delle entrate ricorre per cassazione sulla base di due motivi, cui non replica l’intimato;
– sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. risulta regolarmente costituito il contraddittorio.
CONSIDERATO
che:
– con il primo motivo di ricorso la difesa erariale deduce la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 2, comma 2, e artt. 5 e 9, del D.L. n. 269 del 2003, art. 7, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 326 del 2003, del D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 9, comma 2 e art. 13, comma 1, sostenendo che avevano errato i giudici di appello ad escludere la responsabilità del B., quale amministratore di fatto di una società costituita artificiosamente, al solo fine di procurare indebiti vantaggi di natura patrimoniale ai componenti della società;
– con il secondo motivo deduce un vizio motivazionale, per avere i giudici di appello omesso di esaminare fatti decisivi per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, costituiti dal carattere meramente fittizio della società Elastica s.r.l. nonchè della qualità di amministratore di fatto del contribuente ed effettivo beneficiario delle violazioni fiscali;
– i motivi, che sono logicamente connessi e che, quindi, vanno esaminati congiuntamente sono fondati;
– invero, il principio secondo cui “Le sanzioni amministrative relative al rapporto tributario proprio di società o enti con personalità giuridica, D.L. n. 269 del 2003 ex art. 7 (conv. con modif. in L. n. 326 del 2003), sono esclusivamente a carico della persona giuridica anche quando sia gestita da un amministratore di fatto, non potendosi fondare un eventuale concorso di quest’ultimo nella violazione fiscale sul disposto di cui al D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 9, che non può costituire deroga al predetto art. 7, ad esso successivo, che invece prevede l’applicabilità delle disposizioni del D.Lgs. n. 472 ma solo in quanto compatibili” (Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 25284 del 25/10/2017, Rv. 645980 01) non può ritenersi operante anche nell’ipotesi di società artificiosamente costituita, come nel caso di specie dedotto dall’amministrazione finanziaria sulla base delle emergenze processuali che la CTR ha del tutto omesso di esaminare, essendosi arrestata all’applicazione del citato art. 7, senza però considerare che, al riguardo, questa Corte ha affermato il principio secondo cui “il menzionato art. 7 intende regolamentare le ipotesi in cui vi sia una differenza tra trasgressore e contribuente, e, in particolare, l’ipotesi di un amministratore di una persona giuridica che, in forza del proprio mandato, compie violazioni nell’interesse della persona giuridica medesima”, ma non nel caso in cui la persona fisica sia “esclusivo beneficiario delle violazioni contestate”, nel qual caso “non sussiste detta differenza, atteso che quest’ultimo è, al tempo stesso, trasgressore e contribuente, e la persona giuridica è una mera fictio, creata nell’esclusivo interesse della persona fisica” (Cass. n. 19716 del 2013, in motivazione; conf. Cass. n. 5924 del 2017, in motivazione);
– sulla base di tali considerazioni, il ricorso va accolto con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla competente CTR che rivaluterà la vicenda processuale alla stregua dei sopra enunciati principi giurisprudenziali, provvedendo altresì alla regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 15 maggio 2019.
Depositato in Cancelleria il 16 ottobre 2019