Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.26135 del 16/10/2019

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – rel. Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 7732-2018 R.G. proposto da:

LE BLANC s.n.c., in persona del legale rappresentante pro tempore, B.L., quest’ultima anche in proprio, e G.A., rappresentate e difese, per procura speciale in calce al ricorso, dall’avv. Christian CALIFANO, ed elettivamente domiciliate in Roma, alla via F. Denzi, n. 20, presso lo studio legale dell’avv. Laura ROSA;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. *****, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso la quale è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12;

– resistente –

avverso la sentenza n. 2961/09/2017 della Commissione tributaria regionale dell’EMILIA ROMAGNA, depositata il 23/10/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/05/2019 dal Consigliere LUCIOTTI Lucio.

RILEVATO

che:

– in controversia relativa ad impugnazione di un avviso di accertamento per IVA ed IRAP per l’anno d’imposta 2007 nei confronti della società Le Blanc s.n.c. e di due avvisi di accertamento ai fini IRPEF nei confronti dei soci B.L. e G.A., per i redditi di partecipazione nella predetta società, la CTR accoglieva l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate avverso la sfavorevole sentenza di primo grado, ritenendo legittimo l’accertamento fiscale condotto dall’amministrazione finanziaria, “scaturito dall’esito di valutazioni dello stesso Ufficio sul materiale documentale fornito dai contribuenti e dagli elementi in suo possesso” che “aveva evidenziato redditi irrisori”;

– avverso tale statuizione i contribuenti propongono ricorso per cassazione affidato a due motivi, illustrati con memoria; non replica l’intimata;

– sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis c.p.c., risulta regolarmente costituito il contraddittorio.

CONSIDERATO

che:

1. Ragioni di ordine logico-giuridico impongono il preliminare esame del terzo motivo di ricorso con cui i ricorrenti deducono la nullità della sentenza per difetto di motivazione, sub specie di motivazione apparente, in violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36 e dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4.

2. Il motivo è fondato e va accolto. Invero, la sentenza impugnata ha accolto l’appello dell’Agenzia delle entrate affermando che “l’accertamento era scaturito dall’esito di valutazioni dello stesso Ufficio sul materiale documentale fornito dai contribuenti e dagli elementi in suo possesso aveva evidenziato redditi irrisori”. Trattasi, all’evidenza, di una motivazione nulla perchè meramente apparente, in quanto rende imprescrutabili le ragioni sottese alla decisione di fondatezza dell’accertamento fiscale (cfr., ex multis, Cass., Sez. U, Sentenza n. 22232 del 2016, Rv. 641526-01; conf. Cass., Sez. 6-5, Ordinanza n. 14927 del 2017, nonchè, con specifico riferimento alla statuizione d’appello, v. Cass. sez. V, nn. 4780/16, 6326/16, Cass. S.U. n. 8053/14 e Cass. sez. V, nn. 16612/15, 15664/14, 12664/12, 7477/11, 979/09 e Cass. n. 13937/02). La CTR, infatti, non ha in alcun modo specificato o illustrato le ragioni e l’iter logico seguito per pervenire alla decisione assunta, e cioè di chiarire su quali prove ha fondato il proprio convincimento e sulla base di quali argomentazioni è pervenuta alla propria determinazione, in tal modo impedendo anche di verificare se abbia effettivamente giudicato iuxta alligata et probata (in termini, Cass. n. 2876 del 2017; v. anche Cass., Sez. U., n. 16599 e n. 22232 del 2016 e n. 7667 del 2017 nonchè la giurisprudenza ivi richiamata).

3. Restano assorbiti il primo e secondo motivo di ricorso, incentrati sull’omessa pronuncia della CTR, in violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., sulle domande proposte in primo grado e riproposte nelle controdeduzioni d’appello con riferimento alla violazione da parte dell’amministrazione finanziaria dell’obbligo del contraddittorio endoprocedimentale e con riferimento all’erronea determinazione della quota di reddito imputabile ai soci, D.P.R. n. 917 del 1986 ex art. 5, nonostante la loro paritaria partecipazione nella società. Motivi di impugnazione su cui il giudice del rinvio è chiamato a pronunciarsi.

5. Conclusivamente, la sentenza impugnata va cassata in accoglimento del terzo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, e la causa rinviata, per nuovo esame, alla competente CTR che provvederà anche alla regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

accoglie il terzo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 15 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 16 ottobre 2019

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