Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.26342 del 17/10/2019

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCODITTI Enrico – Presidente –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4543-2018 proposto da:

GROUPAMA ASSICURAZIONI SPA, in persona del Procuratore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLA CROCE 44, presso lo studio dell’avvocato ERNESTO GRANDINETTI, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

UNIPOLSAI ASSICURAZONI SPA, in persona del Procuratore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI GRACCHI 320, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO MALATESTA, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

contro

D.G.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SILVIO PELLICO 42, presso lo studio dell’avvocato ATTILIO D’AMICO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

M.R., DIRECT LINE INSURANCE SPA, MILANO ASSICURAZIONI SPA, LEASE PLAN ITALIA SPA, C.E., DI.SC.VI., CA.GI., B.P.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 3068/2017 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 12/07/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 30/05/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ENZO VINCENTI.

RITENUTO

che, con ricorso affidato ad unico, articolato, motivo, Groupama Assicurazioni S.p.A. ha impugnato la sentenza della Corte di appello di Roma, resa pubblica in data 12 luglio 2017, che – in controversia risarcitoria per sinistro stradale – accoglieva, per quanto specificamente interessa in questa sede, l’appello principale di M.R. e dichiarava improcedibile quello incidentale di D.G.A. e, per l’effetto, riformava la decisione di primo grado, condannando, così, C.E. e Groupama Ass.ni S.p.A., in solido tra loro, al pagamento in favore del D.G. dell’intero importo risarcitorio liquidato in primo grado pari ad Euro 824.833,32, oltre, in favore di quest’ultimi, delle relative spese di lite di entrambi i giudizi;

che la Corte territoriale, per quanto ancora rileva in questa sede, segnatamente osservava che: 1) sussisteva l’esclusiva responsabilità nella causazione del sinistro stradale in capo ad C.E.; 2) l’appello incidentale proposto dal D.G. era improcedibile per omissione degli “adempimenti richiesti dall’art. 436 c.p.c.”; 3) in virtù dell’effetto espansivo interno di cui all’art. 336 c.p.c. andava rigettata la domanda risarcitoria proposta dal D.G. nei confronti del M. e della Direct Line Insurance S.p.A., con conseguente condanna del C. e della Groupama Ass.ne in solido al risarcimento dell’intero importo risarcitorio liquidato in primo grado;

che resiste con controricorso D.G.A., il quale ha, a sua volta, proposto ricorso incidentale sulla base di un motivo, avverso il quale, altresì, resiste con controricorso la Unipolsai Assicurazioni S.p.A.;

che non hanno svolto attività difensiva in questa sede gli intimati M.R., Direct Line Insurance S.p.A., C.E., Di.Sc.Vi., Ca.Gi. e B.P.;

che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio, in prossimità della quale hanno depositato memoria sia la ricorrente principale Groupama Assicurazioni S.p.A., sia la controricorrente UnipolSai Assicurazioni S.p.A.;

che il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione in forma semplificata.

CONSIDERATO

che è logicamente prioritario l’esame del ricorso incidentale del D.G.;

a) con l’unico mezzo del ricorso incidentale è dedotta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione dell’art. 436 c.p.c., per aver erroneamente la Corte di merito dichiarato l’improcedibilità dell’appello incidentale pur in presenza non di un’omessa notifica, ma della diversa ipotesi di notifica tardiva;

a.1) Il motivo è inammissibile.

Il ricorrente incidentale, sebbene abbia correttamente richiamato il principio (consolidatosi a partire da Cass., S.U., n. 20604/2008) per cui la sanzione dell’improcedibilità dell’appello si ha solo nel caso di omessa e non di tardiva notifica, omette del tutto di evidenziare (in violazione dell’onere su di esso incombente, anche ai sensi dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6: tra le altre, con Cass., n. 29093/2018) quando e come abbia effettuato la notificazione del gravame che assume tardiva, là dove la Corte territoriale ha invece affermato che “gli adempimenti richiesti dall’art. 436 c.p.c.” non erano stati affatto assolti;

b) con il primo ed unico mezzo del ricorso principale, articolato su più censure, è denunciata, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c., del D.Lgs. n. 209 del 2005, art. 140, del complesso di principi e norme che regolano la mala gestio litis e il superamento del massimale di polizza, nonchè dell’art. 336 c.p.c., per aver erroneamente la Corte territoriale, condannando l’odierno ricorrente al pagamento dell’intero importo risarcitorio liquidato in primo grado pari ad Euro 824.833,32, oltre interessi, violato il limite del massimale della polizza tempestivamente eccepito (pari ad Euro 774.685,35), nonchè per aver modificato, in virtù dell’art. 336 c.p.c., una decisione della sentenza di primo grado -inerente all’accertamento della mala gestio – oramai definita a seguito della sua stessa pronuncia d’improcedibilità;

a.1) il primo ed unico motivo del ricorso principale è manifestamente fondato per quanto di ragione.

In materia di risarcimento danni da circolazione stradale, l’obbligazione dell’assicuratore è contenuta nelle somme costituenti il c.d. massimale di polizza, in quanto la solidarietà esistente tra assicurato ed assicuratore ha natura atipica; ne consegue che l’unicità della prestazione non muta la natura indennitaria nei confronti dell’assicuratore, nè l’oggetto del contratto di assicurazione, che è l’indennizzo, mentre il debito del danneggiante, di carattere risarcitorio, è illimitato (Cass., n. 24752/2008).

Premesso che oggetto dell’appello incidentale del D.G. dichiarato poi improcedibile era (per quanto interessa in questa sede) la riforma della sentenza di primo grado nel senso della concorrente responsabilità di tutti i conducenti dei veicoli coinvolti, nonchè il riconoscimento della mala gestio delle compagnie di assicurazione, con la conseguente possibilità di aumento del massimale indennitario, la declaratoria di improcedibilità di siffatto gravame ad opera della Corte territoriale (confermata all’esito dello scrutinio sul ricorso incidentale) ha comportato il giudicato sul rigetto (anche) della domanda di riconoscimento della inala gestio, da cui consegue che l’importo risarcitorio a carico della Groupama Assicurazioni (obbligata in solido al risarcimento unitamente al proprio assicurato C.E., risultato unico responsabile del sinistro) non poteva superare quello del massimale di polizza (che nella stessa sentenza impugnata in questa sede viene indicato in Euro 774.685,35);

che, dunque, va accolto per quanto di ragione il ricorso principale e dichiarato inammissibile il ricorso incidentale;

che la sentenza impugnata deve, pertanto, essere cassata in relazione all’accoglimento anzidetto e la causa rinviata alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione, che, nel definire l’importo risarcitorio da porre a carico della Groupama Assicurazioni S.p.A., farà applicazione dei principi innanzi enunciati e provvederà anche alla regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

accoglie il ricorso principale e dichiara inammissibile il ricorso incidentale;

cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della VI-3 Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 30 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 17 ottobre 2019

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