Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.26343 del 17/10/2019

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1643-2018 proposto da:

C.E., R.S., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CELIMONTANA 38, presso lo studio dell’avvocato PAOLO PANARITI, che li rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

*****, in persona dell’amministratore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIULIO ARISTIDE SARTORIO, 60, presso lo studio dell’avvocato MARCO CAMARDA, rappresentato e difeso dall’avvocato VALERIO BORGHESANI;

– controricorrente –

contro

S.E. elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato ANTONIO ROSSI;

– controricorrente –

contro

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 2530/2017 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA, depositata il 25/10/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/05/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO ORICCHIO.

RILEVATO

che:

è stata impugnata da R.S. ed a. la sentenza n. 2530/2017 della Corte di Appello di Bologna con ricorso fondato su quattro ordini di motivi e resistito con controricorso delle parti intimate di cui in epigrafe.

Deve, per una migliore comprensione della fattispecie in giudizio, riepilogarsi, in breve e tenuto conto del tipo di decisione da adottare, quanto segue.

La gravata decisione della Corte territoriale, confermando la sentenza di primo grado, rigettava l’appello innanzi ad essa interposto dalle medesime parti odierne ricorrenti.

Il Tribunale di prima istanza di Modena – Sezione Distaccata di Carpi, con sentenza n. 2459/2011, aveva -in precedenza- già rigettato la domanda proposta dalle stesse parti odierne ricorrenti, le quali avevano chiesto l’accertamento della presenza di vizi occulti (macchie di umidità) all’interno dell’appartamento, in atti specificamente individuato, da loro acquistato con atto di compravendita del 7 maggio 2003, il tutto con richiesta di indennizzo ex art. 1492 c.c. di Euro 25mila.

Nell’occasione il Tribunale di prime cure condannava gli attori al pagamento della somma di Euro 2.500,00 a titolo di risarcimento danni ex art. 96 c.p.c..

Parti ricorrenti hanno depositato memoria ex art. 380-bis c.p.c..

CONSIDERATO

che:

1.- Col primo motivo del ricorso si censura il vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio ex art. 360 c.p.c., n. 5, con riferimento anche alla violazione del principio di cui all’art. 112 c.p.c..

2.- Con il secondo motivo si denuncia il vizio, ex art. 360 c.p.c., n. 3, di violazione e falsa applicazione di norme di diritto nella fattispecie individuate negli artt. 1490 ss. in ordine alla garanzia per vizi della cosa.

3.- Con il terzo motivo del ricorso prospetta il vizio di “omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio ex art. 360 c.p.c., n. 5 non avendo la Corte di Appello esaminato la domanda dei ricorrenti volta a far accertare la sussistenza di una responsabilità in capo alla S.”.

4.- Con il quarto motivo si deduce il vizio di violazione e n. 3 c.p.c..

5.- Il primo motivo del ricorso è fondato nel limite e per le ragioni di seguito esposte.

Parti attrici, fin dal primo grado del giudizio, avevano -fra l’altro- fatto e prospettato questione di vizi occulti.

In particolare le medesime parti avevano, richiedendone apposito accertamento in giudizio, di acclarare e ritenere una responsabilità per vizi occulti nell’immobile per cui è causa già venduto dalla S..

La decisione del Tribunale di prima istanza aveva rigettato le domande attoree ritenendo – genericamente- che non vi era responsabilità della venditrice S. e che la domanda di risarcimento doveva essere indirizzata nei confronti del Condominio.

Deve, al riguardo, evidenziarsi che -secondo la prospettazione attorea- i lamentati danni per “le diffuse macchie di umidità e di acqua” apparse nel loro immobile dopo l’acquisto venivano riportate alla sussistenza di preesistenti vizi occulti.

Parti attrici riproponevano innanzi alla Corte territoriale la domanda volta a far accertare la sussistenza di una responsabilità della venditrice S..

In particolare parti attrici nell’interporre il gravame denunciavano la violazione del principio di corrispondenza fra chiesto e pronunciato ai sensi dell’art. 112 c.p.c. lamentando che oggetto dell’accertamento giudiziale doveva riguardare la sussistenza o meno di un responsabilità della convenuta S. per aver artatamente e scientemente occultato i vizi presenti nell’appartamento de quo.

Al cospetto di tale domanda – fondata o meno – il Giudice di Appello doveva comunque esaminare, anche previa qualificazione della stessa, la domanda medesima pronunciandosi, quantomeno brevemente, sul capo di domanda e di appello.

E, quindi, dire se vi era o meno la sussistenza in ipotesi dei lamentati vizi occulti ascrivibili alla responsabilità della S. e non esclusi dalla mera ripetizione di quanto affermati) dal Giudice di prime cure ovvero dal fatto che la domanda doveva essere rivolta nei confronti del Condominio.

La sentenza impugnata, omettendo l’esame del detto lamentato profilo, è incorsa nel denunciati vizio di violazione dell’art. 112 c.p.c. sul quale è pure fondato il motivo in esame, che va – quindi. Correlativamente accolto in punto.

6.- L’accoglimento del primo esaminato motivo comporta l’assorbimento dei rimanenti ulteriori tre motivi del ricorso.

7.- L’impugnata sentenza deve, dunque, essere cassata in relazione al motivo accolto con rimessione al Giudice del rinvio, in dispositivo indicato, che deciderà la controversia uniformandosi a quanto innanzi affermato.

P.Q.M.

La Corte:

Accoglie il primo motivo del ricorso, asorb9iti i rimanenti, cassa -in relazione al motivo accolto- la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra Sezione della Corte di Appello di Bologna.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile – 2 della Corte Suprema di Cassazione, il 16 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 17 ottobre 2019

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