Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.26392 del 17/10/2019

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – rel. Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2504-2018 proposto da:

COMUNE DI COPPARO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 96, presso lo studio dell’avvocato ANGELICA PARENTE, rappresentato e difeso dall’avvocato GIANNI RICCIUTI;

– ricorrente –

contro

***** SRL IN LIQUIDAZIONE, in persona del Liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FLAMINIA VECCHIA 670, presso lo studio dell’avvocato MARIA CHIARA MORABITO, rappresentata e difesa dall’avvocato UMBERTO SANTI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1896/7/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA RRGIONALE di BOLOGNA, depositata il 13/06/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 29/05/2019 dal Consigliere Relatore Dott.ssa CASTORINA ROSARIA MARIA.

RAGIONI DELLA DECISIONE

La Corte, costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito dal D.L. n. 168 del 2016, art. 1-bis, comma 1, lett. e), convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016, osserva quanto segue;

La CTR dell’Emilia Romagna con sentenza n. 1896/7/2017, depositata il 13.6.2017, non notificata, rigettava l’appello proposto dal Comune di Copparo avverso la pronuncia di primo grado della CTP di Ferrara che aveva accolto il ricorso della contribuente ***** s.r.l. in liquidazione avverso avviso di accertamento ICI 2010 per un immobile acquistato da società fallita con decreto di trasferimento del Tribunale di Rovigo del 25.3.2010 sul presupposto che l’Agenzia del Territorio, nella primavera del 2011, aveva certificato lo stato di notevole degrado dell’immobile e lo aveva declassato in categoria F/2 con la conseguenza che l’ici andava calcolata sul valore venale dell’area fabbricabile.

Avverso la sentenza della CTR il Comune di Copparo ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi.

L’intimata resiste con controricorso.

1. Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 2, comma 1, lett. A e art. 5, comma 2 in relazione all’art. 360 c.p.c.,comma 1, n. 3.

2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, commi 5 e 6 e art. 8 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Deduce in particolare che la CTR aveva errato nel non ritenere come requisito necessario e sufficiente per l’assoggettamento dell’imposta la mera sussistenza delle condizioni di iscrivibilità dell’immobile al catasto edilizio urbano, senza che fosse stata attivata la previsione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 8 della riduzione dell’imposta al 50%.

3. Le censure sono suscettibili di trattazione congiunta.

Esse non sono fondate.

In forza del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, nel caso di area edificata la base imponibile Ici è determinata dal valore del fabbricato (1 co.); per i fabbricati iscritti in catasto, tale valore è stabilito applicando un determinato moltiplicatore alla rendita catastale vigente al 1 gennaio dell’anno di imposizione (2 co.); la base imponibile è invece costituita dal valore dell’area, considerata fabbricabile, allorquando nell’anno di imposizione vi sia utilizzazione edificatoria in corso dell’area stessa, demolizione di fabbricato ovvero realizzazione di interventi di recupero ai sensi della L. n. 457 del 1978, art. 31, 1 comma 12, lett. c), d) ed e) (6" co.). L’applicazione di queste prescrizioni al caso di specie induce ad escludere la fondatezza dell’avviso di accertamento e liquidazione opposto; relativo a fabbricati in stato di rovina e, come tali, iscritti in categoria catastale F/2. L’attribuzione di questa categoria (prevista dal D.M. Finanze n. 28 del 1998) presuppone infatti che il fabbricato si trovi in uno stato di degrado tale da comportarne l’oggettiva incapacità di produrre ordinariamente un reddito proprio; per tale ragione l’iscrizione in catasto avviene senza attribuzione di rendita, ed al fine “della sola descrizione dei caratteri specifici e della destinazione d’uso” (citato D.M. n. 28 del 1998, art. 3, comma 2,). In assenza di rendita, viene meno – secondo la su richiamata disciplina istitutiva – la stessa materia determinativa della base imponibile.

Nella specie la CTR ha specificato che il fabbricato, al momento del decreto di trasferimento del Tribunale di Rovigo del 25.3.2010 non era ancora ultimato e che l’Agenzia del Territorio di Ferrara aveva esperito un sopralluogo dell’immobile in questione, nella primavera del 2011 e con certificato del 16.6.2011 lo aveva declassato in categoria F/2. La CTR ha inoltre osservato che tanto il Tribunale di Ferrara in funzione di Giudice fallimentare che l’Agenzia del Territorio sia nel 2010 che nel 2011 avevano riscontrato de visu e certificato lo stato di degrado del fabbricato in questione e ha condiviso quanto già ritenuto dal giudice di primo grado che aveva ritenuto la pretesa tributaria illegittima in quanto muovente da presupposti non verificati direttamente e in contrasto con quanto verificato dal Trbunale di Ferrara e dall’Agenzia del Territorio.

Sebbene la CTR non abbia affermato espressamente la retroattività del declassamento in categoria F2, sulla base della motivazione adottata si evince che lo ha ritenuto implicitamente confermando la sentenza di primo grado che muoveva da questo presupposto.

4.1 motivi di censura numero tre e quattro con i quali si deduce l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti e la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 50 del 1992, art. 5 comma 2, in combinato disposto con la L. n. 342 del 2000, art. 74, comma per non avere la CTR motivato sulla retroattività della attribuzione della rettifica catastale, retroattività non consentita dal fatto che la variazione si fondava su elementi sopravvenuti non sussistenti all’atto dell’originario classamento sono infondati.

Come sopra evidenziato la CTR ha motivato, sebbene implicitamente, sulla retroattività, all’anno di imposta 2010, della rettifica catastale. Non è configurabile invero il vizio di omesso esame di una questione (connessa a una prospettata tesi difensiva), quando debba ritenersi che tale questione sia stata esaminata e decisa – sia pure con una pronuncia implicita della sua irrilevanza o di infondatezza – in quanto superata e travolta, anche se non espressamente trattata, dalla incompatibile soluzione di altra questione, il cui solo esame comporti e presupponga, come necessario antecedente logico-giuridico, la detta irrilevanza o infondatezza (Cass. 7042/2014) Ciò ricorre nel caso in esame in cui la CTR ha ritenuto illegittima la pretesa contributiva del Comune per il 2010, fondata sulla rettifica del 2011, riconoscendo implicitamente che la documentazione prodotta fosse idonea a certificare la rendita catastale dell’immobile.

Il provvedimento emesso in sede di autotutela modificativo della rendita poteva avere valore retroattivo in quanto ha provveduto a correggere un vizio dell’atto, per essere la rendita catastale in contrasto con lo stato dei luoghi (Cass. 13845/2017). La stessa Agenzia del territorio ha affermato di procedere ad una azione correttiva in presenza di “errore sul presupposto di imposta”.

Il ricorso deve essere, conseguentemente, rigettato.

Le spese seguono la soccombenza.

Dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, che sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il Comune di Copparo al pagamento delle spese processuali che liquida in Euro 2.300,00 oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% ed agli accessori di legge, dando atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, che sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 29 maggio 2019.

Depositato in cancelleria il 17 ottobre 2019

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