LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRECO Antonio – Presidente –
Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –
Dott. CASTORINA Rosaria Maria – rel. Consigliere –
Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –
Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 9530-2018 proposto da:
T.V., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato ROSARIA MONACO;
– ricorrente –
contro
REGIONE EMILIA ROMAGNA, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI GRACCHI 39, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCA GIUFFRE’, rappresentata e difesa dagli avvocati MARIA CHIARA LISTA, FRANCO MASTRAGOSTINO;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 3486/11/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di BOLOGNA, depositata il 15/12/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 29/05/2019 dal Consigliere Relatore Dott.ssa CASTORINA ROSARIA MARIA.
RAGIONI DELLA DECISIONE
La Corte, costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito dal D.L. n. 168 del 2016, art. 1-bis, comma 1, lett. e), convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016, osserva quanto segue;
La CTR dell’Emilia Romagna con sentenza n. 3486/11/2017, depositata il 15.12.2017 non notificata, accoglieva l’appello proposto dalla Regione Emilia Romagna avverso la pronuncia di primo grado della CTP di Bologna che aveva accolto il ricorso del contribuente T.V. avverso avviso di accertamento per tassa automobilistica 2012 e 2013 sul presupposto che il rilascio, nel settembre 2013, della certificazione sulla storicità dell’autovettura da parte dell’Asi non poteva retroagire al 1.1.2013.
Avverso la sentenza della CTR T.V. ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.
La Regione Emilia Romagna resiste con controricorso.
1. Con il primo motivo il ricorrente deduce nullità della sentenza in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 per violazione del R.D. n. 262 del 1942, art. 12 dell’applicazione della legge in generale, nonchè della L.R. n. 15 del 2012, art. 7, comma 2 e 3.
2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione della L. n. 342 del 2000, art. 63 in relazione alla L.R. n. 15 del 2012, art. 7, comma 2 e 3.
In entrambi i motivi lamenta che la CTR non aveva ritenuto il diritto all’esenzione del bollo automobilistico a partire dall’anno in cui la vettura compie i venti anni e che l’unico requisito richiesto era il possesso della certificazione a prescindere dalla data del rilascio.
Le censure sono suscettibili di trattazione congiunta.
Esse sono fondate.
Sulla questione si è di pronunciata qualche giorno fa la Corte Costituzionale con la sentenza n. 122/2019.
La normativa statale rilevante è solo quella applicabile al giudizio tenuto conto dell’anno di imposta (2013), cui si riferisce la tassa automobilistica oggetto di recupero.
Non assumono, quindi, specifico rilievo le modificazioni nel tempo succedutesi con riguardo alla fattispecie disciplinata dalla L. n. 342 del 2000, art. 63 e quindi nè l’abrogazione, a decorrere dal 1 gennaio 2015, dello stesso articolo, commi 2 e 3, disposta dalla L. 23 dicembre 2014, n. 190, art. 1, comma 666, lett. b), recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)”; nè l’introduzione, a decorrere dal 1 gennaio 2019, al medesimo art. 63, comma 1-bis, ad opera della L. 30 dicembre 2018, n. 145, art. 1, comma 1048, (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021), che modificandone la precedente ratio – attualmente dispone “gli autoveicoli e motoveicoli di interesse storico e collezionistico con anzianità di immatricolazione compresa tra i venti e i ventinove anni, se in possesso del certificato di rilevanza storica di cui all’art. 4 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 17 dicembre 2009, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 2010, rilasciato dagli enti di cui del C.d.S., di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 60, comma 4 e qualora tale riconoscimento di storicità sia riportato sulla carta di circolazione, sono assoggettati al pagamento della tassa automobilistica con una riduzione pari al 50 per cento”.
La Corte ha affermato l’erroneità della affermazione della Regione Emilia Romana in base alla quale, dall’entrata in vigore del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 17 dicembre 2009, anche a livello statale “l’esenzione fiscale è subordinata al rilascio della predetta certificazione, che avviene contestualmente alla presentazione della domanda di iscrizione”. Qui rileva, infatti, il confronto tra le fattispecie normative: più precisamente tra quella configurata dalla legge regionale e quella configurata dalla legge statale allora vigente, ovvero dall’abrogato citata L. n. 342 del 2000, art. 63, comma 3 che prevedeva, ai fini dell’applicazione dell’esenzione dalla tassa automobilistica, che i veicoli di “particolare” interesse storico e collezionistico fossero “individuati, con propria determinazione dall’ASI e, per i motoveicoli, anche dalla FMI”. In merito a tale disposizione la Corte costituzionale ha ricordato, come già affermato con la sentenza n. 209 del 2018, che, per la giurisprudenza di legittimità, ai fini del riconoscimento del relativo regime di favore non è prevista alcuna iscrizione nei registri tenuti dall’ASI o dalla FMI; l’esenzione, infatti, da un lato dipende dall’accertamento costitutivo demandato ai suddetti enti, ma, dall’altro, tale accertamento “non ha effetto “ad rem”, è limitato ad un elenco analitico di modelli e marche, ed ha portata generale e astratta, riferita, cioè, a categorie complessive di veicoli (nella specie, immatricolati da oltre vent’anni con determinate caratteristiche tecniche)” (da ultimo, in senso conforme, Corte di cassazione, sezione tributaria, ordinanza 20 luglio 2018, n. 19421). La suddetta norma statale non è stata, quindi, incisa dalla circostanza che l’ASI, nelle determinazioni assunte in riferimento ad essa, adottate a partire dall’anno 2011, abbia variato la precedente prassi – che si limitava a richiedere il possesso dei requisiti previsti dal proprio regolamento tecnico nazionale richiamando (con l’obiettivo di introdurre un’unica qualifica e procedura, valida sia per la circolazione che per ottenere i benefici fiscali in materia di tasse automobilistiche) il citato D.M. 17 dicembre 2009, attinente alla disciplina e alla circolazione stradale dei veicoli di interesse storico e collezionistico, e richiedendo, anche per l’applicazione dei benefici fiscali, l’iscrizione, a titolo oneroso, nei propri registri. Ai fini che qui rilevano, la portata di una disciplina fiscale statale – che rimette all’ASI la sola individuazione, nell’ambito delle categorie elencate direttamente dal comma 2, dei veicoli di particolare interesse storico e collezionistico – non può, infatti, essere fatta discendere dai requisiti aggiuntivi introdotti da un ente privato di tipo associativo, quale l’ASI, a seguito della variazione della prassi seguita.
La Corte ha pertanto dichiarato incostituzionale la L.R. Emilia-Romagna n. 15 del 2012, art. 7, comma 2, nella parte in cui implicitamente subordina anche l’esenzione fiscale del sottoinsieme dei veicoli “di particolare interesse storico e collezionistico” all’iscrizione in uno dei registri previsti dal D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 60 e dal relativo regolamento di esecuzione e attuazione, anzichè alla mera individuazione dei requisiti mediante determinazione dell’ASI o del FMI.
Questa Corte ha affermato che le delibere che l’ASI ha emanato per assolvere al compito ad essa demandato dall’art. 63, comma 3, sono attuative della previsione di legge e del tutto conformi rispetto a quest’ultima – vincolano la Pubblica Amministrazione e costituiscono legittimo referente per il contribuente ai fini della verifica dei requisiti per avvalersi dell’esenzione prevista dalla più volte menzionata previsione di legge (Cass. 3837/2013).
Nella specie l’Asi ha certificato che la vettura del ricorrente era classificata di interesse storico ed artistico ed era iscritta nel registro al numero d’ordine 535791 con efficacia dal gennaio 2013.
Il ricorso deve essere, pertanto, accolto e la sentenza cassata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti in punto di fatto la causa può essere decisa nel merito con l’accoglimento del ricorso introduttivo del contribuente.
Le spese dell’intero giudizio devono essere compensate in considerazione dell’evoluzione nel tempo della giurisprudenza e della normativa in materia di esenzione del bollo della auto storiche che ha richiesto l’intervento della Corte costituzionale.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito accoglie il ricorso introduttivo del contribuente. Compensa le spese dell’intero giudizio.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 29 maggio 2019.
Depositato in cancelleria il 17 ottobre 2019