LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRECO Antonio – Presidente –
Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –
Dott. CASTORINA Rosaria Maria – rel. Consigliere –
Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –
Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 16328-2018 proposto da:
CONSORZIO DI BONIFICA INTEGRALE DEI BACINI SETTENTRIONALI DEL COSENTINO, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SANTA COSTANZA 7, presso lo studio dell’avvocato PAOLO MALDARI, rappresentato e difeso dall’avvocato GRAZIELLA ALGIERI;
– ricorrente –
contro
AGRICOLA CAMMARATA SRL, AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE;
– intimate –
avverso la sentenza n. 3754/22017 della COMMISSIONE TRIBUTARA REGIONALE di CATANZARO, depositata il 29/12/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 29/05/2019 dal Consigliere Relatore Dott.ssa CASTORINA ROSARIA MARIA.
RAGIONI DELLA DECISIONE
La Corte, costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito dal D.L. n. 168 del 2016, art. 1-bis, comma 1, lett. e), convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016, osserva quanto segue;
Con sentenza n. 3754/2/2017, depositata il 12.9.2017 non notificata, la CTR della Calabria accoglieva l’appello proposto da Agricola Cammarata srl nel contraddittorio con il Consorzio di Bonifica Integrale dei Bacini Settentrionali del Cosentino avverso la sentenza della CTP di Cosenza che aveva rigettato il ricorso proposto dalla menzionata contribuente contro la cartella esattoriale relativa agli anni d’imposta 2007 e 2008 sul presupposto, in relazione all’onere probatorio, che il consorzio impositore non avesse provato il diretto e specifico beneficio goduto dai fondi.
Avverso tale pronuncia ricorre l’ente pubblico, con ricorso affidato a tre mezzi.
La società contribuente non ha spiegato difese.
1. Con il primo mezzo il Consorzio eccepisce la nullità della sentenza per violazione del’art. 156 c.p.c. per contrasto tra motivazione e dispositivo.
La censura non è fondata.
Il contrasto insanabile tra dispositivo e motivazione è causa di nullità della sentenza solo quando il provvedimento risulti inidoneo a consentire l’individuazione del concreto comando giudiziale e, conseguentemente, del diritto o bene riconosciuto dalla statuizione del giudice attraverso una valutazione di prevalenza di una delle contrastanti affermazioni contenute nella decisione.
Nella specie, dal tenore complessivo della motivazione si evince senza alcun dubbio che la CTR ha accolto l’appello della contribuente così come da dispositivo, essendo evidentemente frutto di un refuso l’affermazione a pag. 5 della motivazione.
2. Con il secondo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione della L.R. Calabria n. 11 del 2003, art. 23 la quale prevedeva il pagamento dei contributi a prescindere dal beneficio.
3.Con il terzo motivo si deduce la nullità della sentenza per motivazione apparente e omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5 con riferimento all’onere della prova circa il beneficio fondiario.
I motivi sono suscettibili di trattazione unitaria.
Essi non sono fondati.
La Corte Costituzionale con la recente sentenza 188/2018 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della L.R. Calabria n. 11 del 2003, art. 23, comma 1, lett. a), “nella parte in cui prevede che il contributo consortile di bonifica, quanto alle spese afferenti al conseguimento dei fini istituzionali dei Consorzi, è dovuto “indipendentemente dal beneficio fondiario” invece che “in presenza del beneficio””, ma ha precisato che, la successiva L.R. Calabria n. 13 del 2017, ha posto rimedio a tale vulnus per il futuro, in quanto all’art. 1 ha novellato la L.R. Calabria n. 11 del 2003, art. 23, comma 1, statuendo “senza più distinguere tra quota a) e quota b) – che i proprietari di beni immobili agricoli ed extragricoli ricadenti nell’ambito di un comprensorio di bonifica, che traggono un beneficio, consistente nella conservazione o nell’incremento del valore degli immobili, derivante dalle opere pubbliche o dall’attività di bonifica effettuate o gestite dal Consorzio, sono obbligati al pagamento di un contributo consortile, secondo i criteri fissati dai piani di classifica elaborati e approvati ai sensi del successivo art. 24 e specificando che per beneficio deve intendersi il vantaggio tratto dall’immobile agricolo ed extragricolo a seguito dell’opera e dell’attività di bonifica tesa a preservarne, conservarne e incrementarne il relativo valore”.
Se la (verificata) inclusione di uno (specifico) immobile nel perimetro di contribuenza può essere decisivo ai fini della determinazione dell’an del contributo, determinante ai fini del quantum è l’accertamento della legittimità e congruità del Piano di classifica con la precisa identificazione degli immobili e dei relativi vantaggi diretti ed immediati agli stessi derivanti dalle opere eseguite dal Consorzio (in tal senso Cass. 11722/2010).
Nella specie la CTR ha accertato che il Consorzio non solo non aveva provato il beneficio fondiario ma aveva fondato la sua difesa sul fatto che i contributi erano richiesti per i “fini istituzionali” del Consorzio e che gli stessi erano dovuti a prescindere dal beneficio fondiario.
Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato.
Le spese seguono la soccombenza.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il Consorzio di Bonifica Integrale dei Bacini Settentrionali del Cosentino al pagamento delle spese processuali che liquida in Euro 2300,00 oltre al rimborso forfettario spese generali e accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 29 maggio 2019.
Depositato in cancelleria il 17 ottobre 2019