Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.26401 del 17/10/2019

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – rel. Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19602-2018 proposto da:

TRE ESSE ITALIA SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PANISPERNA 95, presso lo studio dell’avvocato STEFANO GUIDOTTI, rappresentata e difesa dall’avvocato RENATO CICERCHIA;

– ricorrente –

contro

GALLERIA DEL MOBILE SRL;

– intimata –

avverso la sentenza n. 7976/18/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del LAZIO SEZIONE DISTACCATA di LATINA, depositata il 21/12/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 29/05/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ROSARIA MARIA CASTORINI.

RAGIONI DELLA DECISIONE

La Corte, costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito dal D.L. n. 168 del 2016, art. 1 – bis, comma 1, lett. e), convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016, osserva quanto segue;

La CTR del Lazio con sentenza n. 7976/18/2017, depositata il 21.12.2017 non notificata, rigettava l’appello proposto da Tre Esse Italia srl, società concessionaria del Comune di Cassino, avverso la pronuncia di primo grado della CTP di Frosinone che aveva accolto il ricorso della contribuente Galleria del Mobile s.r.l. avverso avviso di accertamento per tassa di pubblicità relativa all’anno 2013, sul presupposto che il giudizio di primo grado era stato instaurato nei soli confronti del Comune di Cassino, il quale non aveva appellato la sentenza, con conseguente perdita della legittimazione processuale da parte del concessionario.

Avverso la sentenza della CTR Tre Esse Italia s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.

Parte intimata non ha spiegato difese.

1. Con il primo motivo la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 7, 10, 12,14 e 18 e degli artt. 105,11 e 182 c.p.c in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. In particolare lamenta che la CTR aveva erroneamente ritenuto privo di legittimazione processuale ad impugnare il concessionario per essere stato il giudizio di primo grado instaurato dal contribuente esclusivamente nei confronti del Comune di Cassino senza considerata che Tre esse Italia era intervenuta volontariamente nel giudizio.

2. Con il terzo motivo la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 339 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, per avere ritenuto l’intervenuto passaggio in giudicato della sentenza di primo grado che non era stata impugnata dal Comune di Cassino.

Le censure sono suscettibili di trattazione congiunta.

Esse sono fondate.

E’ incontestato che Tre Esse Italia s.r.l. sia concessionario del servizio di accertamento e di riscossione dell’Imposta Comunale sulla Pubblicità del comune di Cassino, nonchè gestore del relativo contenzioso in virtù di contratto di affidamento.

Qualora il Comune, in applicazione del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 52, che regola la potestà regolamentare generale, affidi il servizio di accertamento e riscossione delle imposte locali, mediante apposita convenzione, ai soggetti terzi indicati nelle norme suddette, il potere di accertamento del tributo spetta al soggetto concessionario (Cass. n. 6772 del 2010; Cass. n. 15079 del 2004; Cass. n. 15079 del 2004) e l’attribuzione di tali poteri alla società concessionaria comporta, ovviamente, la spettanza ad essa anche della conseguente legittimazione processuale per le controversie che invalgono tale materie (Cass. 8261/2018; Cass. 17491/2017: Cass. 30714/ 2011).

Nella specie, peraltro la Tre esse Italia s.r.l. era parte del giudizio di primo grado, per esservi intervenuta volontariamente.

L’appello del litisconsorte concessionario ha impedito che la sentenza divenisse definitiva.

Il ricorso deve essere, pertanto accolto, con assorbimento del secondo motivo con il quale si deduce la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 19 e 21, per avere la CTR omesso di pronunciarsi sulla eccezione di inammissibilità del ricorso di primo grado e la sentenza cassata, con rinvio alla CTR del Lazio in diversa composizione anche per le spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il primo e il terzo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR del Lazio in diversa composizione anche per le spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 29 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 17 ottobre 2019

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