Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza Interlocutoria n.26472 del 17/10/2019

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – rel. Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 2952-2019 proposto da:

M.A., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato CERIO ENNIO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI SALERNO, SEZIONE DISTACCATA DI CAMPOBASSO *****;

– intimato –

avverso il decreto n. R.G. 2567/2017 del TRIBUNALE di CAMPOBASSO, depositato il 07/12/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 02/10/2019 dal Consigliere Relatore Dott. TRICOMI LAURA.

RITENUTO

Che:

Il Tribunale di Campobasso, con il decreto depositato il 7/12/2018, in epigrafe indicato, ha rigettato la domanda di riconoscimento della protezione internazionale presentata da M.A., proveniente dal Bangladesh. Questi ha proposto ricorso per cassazione il 7/1/2019 con tre mezzi; il Ministero dell’Interno è rimasto intimato.

Sono stati ritenuti sussistenti i presupposti per la trattazione camerale ex art. 380-bis c.p.c..

CONSIDERATO

Che:

1.1. Con il primo motivo si denuncia la violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, lamentando che l’esame delle domande del richiedente non era avvenuto previa acquisizione e considerazione di informazioni precise ed aggiornate circa la situazione generale esistente nel Paese di origine del richiedente, nell’assolvimento dell’obbligo di cooperazione istruttoria posto in capo alle autorità decidenti.

Si sostiene che le contraddizioni soggettive del narrato non escludono il riconoscimento della protezione sussidiaria.

Si lamenta, quindi, che le informazioni relative alla condizione generale del Bangladesh raccolte dal giudice del merito appaiano generiche.

1.2. Con il secondo motivo si denuncia la violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32 e della Circ. Commissione Nazionale per il Diritto di asilo, 30 luglio 2015, n. 3716, e si sostiene che il Tribunale, una volta esclusa la riconoscibilità dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria, avrebbe dovuto verificare se le circostanze dedotte dal richiedente, ai fini della concessione delle due misure maggiori, giustificassero il riconoscimento della protezione umanitaria. Si sostiene, all’uopo che il livello generale di insicurezza del Paese di provenienza ben può determinare una temporanea impossibilità di rimpatrio, non dovendosi ritenere il beneficio limitato ai soli casi considerati dal Tribunale di Campobasso, che ne ha escluso la riconoscibilità sulla considerazione che il richiedente era in età adulta, non soffriva di patologie ed era privo di legami specifici e personali con l’Italia.

1.3. Con il terzo motivo si denuncia la violazione dell’art. 5 del T.U. immigrazione e l’omesso esame della documentazione relativa all’attività lavorativa a tempo indeterminato prodotta dal richiedente.

2. Il presente ricorso deve essere rinviato a nuovo ruolo in attesa della pronuncia delle Sezioni Unite in ordine all’applicabilità temporale della recente normativa di cui al D.L. 4 ottobre 2018, n. 13 convertito nella L. 1 dicembre 2018, n.132.

P.Q.M.

– Rinvia a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, il 2 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 17 ottobre 2019

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