Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza Interlocutoria n.26474 del 17/10/2019

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. DORONZO Adriana – rel. Consigliere –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 12112-2017 proposto da:

FONDAZIONE TEATRO DELL’OPERA DI ROMA, in persona del Sovrintendente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLE TRE MADONNE 8, presso lo studio dell’avvocato DOMENICO DE FEO, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati MAURIZIO MARAZZA, MARCO MARAZZA;

– ricorrente –

contro

D.F.E., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MARIANNA DIONIGI 57, presso lo studio dell’avvocato PIERFRANCESCO LUCENTE, rappresentata e difesa dall’avvocato EUGENIO SCROCCA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4799/2016 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 09/11/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata dell’11/09/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ADRIANA DORONZO.

RILEVATO

che:

1. – D.F.E. ha convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Roma la Fondazione Teatro dell’Opera di Roma e ha chiesto che sia dichiarata la nullità del termine apposto ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con la Fondazione nel periodo compreso tra il 23/3/2004 e il 28/2/2011, con la qualifica di impiegata dell’area tecnico-amministrativa, inquadrata nel livello ***** Area ***** del c.c.n.l. per i dipendenti delle Fondazioni lirico-sinfoniche.

2. – Il Tribunale ha rigettato la domanda.

3. – Su appello della lavoratrice ed in riforma della sentenza, la Corte d’appello di Roma ha accolto la domanda rilevando che: le mansioni svolte dalla ricorrente, rientranti nell’area amministrativa, escludevano l’applicabilità al caso di specie del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 11, comma 4; la stipulazione dei contratti si era susseguita per un arco temporale superiore ai trentasei mesi previsti dal D.Lgs. cit., art. 5, comma 4 bis, (circa settanta mesi); ha quindi dichiarato la nullità del termine apposto al primo contratto e la sussistenza tra le parti d’un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a far data dal 23/3/2004, condannando la Fondazione, oltre che alla riammissione in servizio della lavoratrice, anche al pagamento di un’indennità onnicomprensiva ai sensi della L. n. 183 del 2010, art. 32.

4. – Contro la sentenza la Fondazione Teatro dell’Opera ha proposto ricorso per cassazione; la lavoratrice ha resistito con controricorso. La proposta del relatore è stata comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale non partecipata. La ricorrente ha depositato memoria in prossimità dell’adunanza.

CONSIDERATO

che:

1. – i motivi di ricorso sono così prospettati:

1.1. – violazione e falsa applicazione del D.L. n. 64 del 2010, art. 3, comma 6, convertito nella L. n. 100 del 2010, nonchè della L. 22 luglio 1977, n. 426, art. 3, commi 4 e 5; violazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 11, comma 6: si assume l’erroneità della sentenza nella parte in cui ha negato l’applicazione dell’art. 11 cit., che invece costituisce la disciplina applicabile e che esclude la possibilità di conversione in caso di proroghe e di successione di contratti a termine per il personale delle fondazioni liriche, anche in forza del blocco delle assunzioni imposto dalle leggi finanziarie del 2006 e del 2007;

1.2. – violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 5, comma 4 bis, degli artt. 2103 e 2967 (rectius: 2697) c.c., 115 e 116 c.p.c. in relazione all’art. 112 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5: si assume che non vi è prova (il cui onere gravava sulla ricorrente) dell’equivalenza delle mansioni svolte dalla lavoratrice per tutto l’arco di durata dei rapporti;

1.3. – violazione e falsa applicazione della L. 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), art. 1, comma 595, della L. 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), art. 2, comma 392 e del D.L. n. 64 del 2010, art. 3, comma 5, convertito in legge dalla L. 29 giugno 2010, n. 100, art. 1, comma 1;

1.4. violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 2, del c.c.n.l. per i dipendenti dalle fondazioni lirico-sinfoniche, nonchè del D.L. n. 91 del 2013, art. 11, comma 19, convertito nella L. n. 112 del 2013;

2. il primo motivo pone la questione dell’applicabilità del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 11, comma 6, al personale amministrativo della Fondazioni Lirico sinfoniche; la norma indicata, invero, dispone che “al personale artistico e tecnico delle Fondazioni di produzione musicale previste dal D.Lgs. n. 367 del 1996, non si applicano le disposizioni di cui agli artt. 4 e 5”;

la giurisprudenza di questa Corte, a partire dalla sentenza del 20/3/2014, n. 6547 (e, ex multis, successivamente, Cass. n. 10924 del 2014, Cass. n. 19189 del 2016, Cass. 208 del 2017, Cass. 9896 del 2018, Cass. n. 25802 del 2018), ha statuito che:

a) dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 368 del 2001, ai contratti di lavoro a termine stipulati dal personale delle fondazioni lirico-sinfoniche previste dal D.Lgs. n. 367 del 1996, si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 368 del 2001, con le uniche esclusioni costituite dall’art. 4, relativo alle proroghe, e dall’art. 5, relativo alle prosecuzioni ed ai rinnovi (D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 11, comma 4);

b) la violazione “delle norme che prevedono la forma scritta ad substantiam e la specifica indicazione della causale, …, devono essere riportate nell’ambito della disciplina ordinaria del contratto di lavoro a tempo determinato, con la conseguente conversione del rapporto in rapporto a tempo indeterminato”;

c) l’esclusione dell’applicabilità del D.Lgs. n. 368 del 2001 alle fondazioni lirico – sinfoniche opera in caso di successione di contratti e non si estende alle anomalie genetiche dei medesimi;

3. – la questione della esatta individuazione dell’ambito soggettivo di applicazione dell’art. 11, in particolare se nel concetto di “personale artistico e tecnico” rientrino o meno i dipendenti svolgenti mansioni amministrative ai cui rapporti di lavoro a termine, pertanto, debbano o non applicarsi le norme di cui al D.Lgs. n. 368 del 2001, artt. 4 e 5, assume valenza decisiva nella soluzione della presente controversia e valore nomofilattico, per l’assenza di precedenti specifici, per la decisione di controversie analoghe;

in forza di queste considerazioni, non sussistono le condizioni previste dall’art. 375 c.p.c., comma 1, nn. 1) e 5), con la conseguenza che la causa deve essere rimessa alla sezione semplice (art. 380 bis c.p.c., u.c.).

P.Q.M.

La corte rimette la causa per la decisione alla sezione semplice.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 25 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 17 ottobre 2019

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