LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ESPOSITO Lucia – Presidente –
Dott. LEONE Margherita Maria – rel. Consigliere –
Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –
Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –
Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 32213-2018 proposto da:
C.E., RICORSO NON DEPOSITATO AL 16/11/2018;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI *****, in persona del Ministro pro tempore, ISPETTORATO TERRITORIALE DEL LAVORO DI TORINO *****, in persona del Capo pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope legis;
– controricorrenti-
avverso la sentenza n. 32/2018 della CORTE D’APPELLO di TORINO, depositata il 06/09/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/05/2019 dal Consigliere Relatore Dott. LEONE MARGHERITA MARIA.
RILEVATO
CHE:
Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e l’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Torino avevano depositato controricorso avverso il ricorso loro notificato con cui C.E. aveva impugnato la sentenza della Corte di appello di Torino n. 32/2018.
Il ricorso relativo all’impugnazione non era depositato.
Veniva depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.
CONSIDERATO
CHE:
1) Parte ricorrente non ha provveduto a depositare il ricorso, quest’ultimo deve essere dichiarato improcedibile in continuità con il principio già enunciato da questa Corte, secondo cui “Il potere della Corte di cassazione di dichiarare di ufficio l’improcedibilità del ricorso sussiste anche in ipotesi di mancato deposito di esso ove la parte resistente ne abbia portato a conoscenza della Corte l’esistenza con controricorso” (Cass. n. 26529/17). Il ricorso è improcedibile. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte dichiara improcedibile il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in Euro 1.200,00 per compensi ed Euro 200,00 per spese oltre spese generali nella misura del 15h ed accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 22 maggio 2018.
Depositato in Cancelleria il 18 ottobre 2019