LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCODITTI Enrico – Presidente –
Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –
Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –
Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –
Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 13662-2018 proposto da:
F.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA GIULIANA 32, presso lo STUDIO LEGALE PERROTTA-CASAGRANDE, rappresentato e difeso dagli avvocati MARIO ANZISI, LUCIANO BOCCARUSSO;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA *****, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– controricorrente –
avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di NAPOLI, depositata il 06/03/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 28/03/2019 dal Consigliere Relatore Dott. PELLECCHIA ANTONELLA.
RILEVATO
che:
1. Con ricorso del 6 novembre 2017, F.R. agiva innanzi al Tribunale di Napoli al fine di sentire condannare il Ministero della Giustizia al risarcimento dei danni subiti presso la Casa Circondariale di *****, a causa delle condizioni degradanti vissute durante il periodo di detenzione. Con decreto del 6 marzo 2018, il Tribunale di Napoli dichiarava inammissibile il ricorso, poichè presentato oltre il termine semestrale di cui alla L. n. 354 del 1975, art. 35 ter. Invero, il ricorso veniva depositato in data 6 novembre 2017, sebbene il ricorrente deducesse di essere stato detenuto presso la casa circondariale di ***** dal 4 luglio 2015 al 15 dicembre 2015.
2. Avverso tale pronuncia F.R. propone ricorso per cassazione, per un motivo. Il Ministero della Giustizia resiste con controricorso.
3. E’ stata depositata in cancelleria ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., e regolarmente notificata ai difensori delle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza, la proposta di inammissibilità del ricorso. Il ricorrente ha depositato memoria.
CONSIDERATO
che:
4. A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, reputa il Collegio, con le seguenti precisazioni di condividere la proposta del relatore.
5. Con l’unico mezzo formulato, il ricorrente si duole della violazione della L. n. 354 del 1973, art. 35 ter, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3; lamenta che l’indicazione del 15 dicembre 2015 come data di fine detenzione dipendesse da un mero errore dattilografico, potendo, per contro, il giudice rilevare la durata effettiva della detenzione patita, essendo in possesso della documentazione dovuta.
Il ricorso è inammissibile per violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 6, che onera il ricorrente dell’indicazione specifica dei documenti e degli atti processuali sui quali il ricorso si fonda.
La norma deve essere interpretata nel senso che, in forza del principio di autosufficienza del ricorso, il ricorrente che, in sede di legittimità, denunci l’omessa od inesatta valutazione di atti o documenti prodotti in giudizio, è onerato della completa trascrizione dell’integrale contenuto degli atti e dei documenti così da rendere immediatamente apprezzabile dalla Suprema Corte il vizio dedotto (ex pluribus Cass. ord. 7/06/2017, n. 14107). Nel caso di specie il ricorrente richiama genericamente la relazione del carcere di ***** relativa al periodo di detenzione intramuraria, senza indicare il luogo del fascicolo di primo grado in cui la stessa è rinvenibile trascurando anche di trascrivere la parte del documento utile ai fini decisori.
Ed in ogni caso la doglianza sarebbe ugualmente inammissibile perchè così come formulata il ricorrente in realtà lamenta un errore revocatorio non esaminabile in questa sede.
6. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.
P.Q.M.
la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 2.300,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. Sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione sesta della Corte Suprema di Cassazione, il 28 marzo 2019.
Depositato in Cancelleria il 18 ottobre 2019