Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.26658 del 21/10/2019

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – rel. Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7978-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, *****, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

G.G., G.R.M., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA BARNABA TORTOLINI 30, presso lo studio dell’avvocato ALFREDO PLACIDI, rappresentati e difesi dagli avvocati GRAZIANO DAL MOLIN, ALESSANDRO DAL MOLIN;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 375/36/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della LOMBARDIA, depositata il 06/02/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 29/05/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO FRANCESCO ESPOSITO.

RILEVATO

che:

Con sentenza in data 6 febbraio 2017 la Commissione tributaria regionale della Lombardia dichiarava legittimi gli avvisi di accertamento con i quali, in relazione all’anno d’imposta 2004, era stata recuperata a tassazione, ai sensi del t.u.i.r., art. 67, comma 1, lett. b), e art. 68, comma 1, la plusvalenza derivante dalla vendita di immobili pervenuti per successione a G.G. e G.R.M., ritenendo tuttavia non applicabili le sanzioni.

Avverso tale decisione, l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.

Resistono con controricorso i contribuenti.

Sulla proposta del relatore ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. risulta regolarmente costituito il contraddittorio camerale.

CONSIDERATO

che:

Va preliminarmente rilevato che i contribuenti, con istanza del 22 maggio 2019, hanno rappresentato e documentato di aver provveduto al pagamento integrale del tributo e di aver presentato domanda di definizione agevolata delle controversie tributare pendenti in relazione alle sanzioni. In tal caso, ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 6, comma 3, conv. dalla L. 17 dicembre 2018, n. 136, trattandosi di controversia relativa esclusivamente alle sanzioni collegate ai tributi cui si riferiscono, per la definizione non è dovuto alcun importo.

Ricorrono pertanto, nella fattispecie, i presupposti per dichiarare, ai sensi del D.P.R. n. 546 del 1992, art. 46, l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere. Le spese del giudizio restano a carico della parte che le ha anticipate.

P.Q.M.

Dichiara l’estinzione del giudizio e pone le spese a carico della parte che le ha anticipate.

Così deciso in Roma, il 29 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 21 ottobre 2019

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