Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.26672 del 21/10/2019

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13729-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. *****, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

I.L.U., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA VESPASIANO 12, presso lo studio dell’avvocato FILIPPO POLICASTRI, rappresentato e difeso dall’avvocato GIOVANNI BATTISTA POLICASTRI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2969/4/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di CATANZARO, depositata il 31/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 29/05/2019 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA ENZA LA TORRE.

RITENUTO

che:

L’Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CTR della Calabria, che in contenzioso su impugnazione da parte di I.L.U. di avviso di accertamento per Irpef e Irap 2008 emesso in base agli studi di settore, ha rigettato l’appello dell’Ufficio. La CTR, aderendo alla decisione di primo grado, ha ritenuto che l’Ufficio non aveva illustrato come avrebbe dovuto gli elementi in base ai quali ha ritenuto inattendibile la situazione reddituale del contribuente esposta in contraddittorio, con particolare riferimento agli immobili, alcuni dei quali ricevuti in donazione, altri acquistati con proventi derivanti dalla vendita di terreni, considerando marginale l’autovettura, in relazione alle spese di gestione.

Il contribuente si costituisce con controricorso; eccepisce l’inammissibilità del ricorso trattandosi di censure di merito oltre che per carenza di autosufficienza e l’infondatezza. Deposita memoria.

CONSIDERATO

che:

1. Esaminando preliminarmente l’eccepito difetto di autosufficienza del ricorso, esso, oltre che generico, è destituito di fondamento perchè l’atto contiene tutti gli elementi per soddisfare il requisito imposto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3), e contiene le difese dell’amministrazione nei gradi di merito (riportate a pag. 15 e 16 del ricorso). Nè sussiste l’eccepita inammissibilità in relazione alle censure che, contrariamente a quanto dedotto, non attengono al merito della questione, ma involgono questioni di interpretazione della normativa che regola la fattispecie.

2. Col primo motivo si deduce violazione di legge, D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, commi 4, 5 e 6, art. 2697 c.c., ex art. 360 c.p.c., n. 3.

3. Col secondo motivo si deduce nullità della sentenza per violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, art. 116 c.p.c., e art. 2728 c.c., ex art. 360 c.p.c., n. 4, in relazione alla qualificazione effettuata dalla CTR sulle presunzioni poste a base del redditometro.

4. I motivi, che possono essere esaminati congiuntamente per la loro connessione, sono fondati nei termini che seguono.

3.1. Costituisce principio consolidato quello secondo cui in tema di accertamento dei redditi con metodo sintetico del D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 38, la disponibilità di determinati beni (quali beni immobili e autoveicolo) integra, ai sensi del D.P.R. citato, art. 2, nella versione “ratione temporis” vigente, una presunzione di capacità contributiva “legale” ai sensi dell’art. 2728 c.c., imponendo la stessa legge di ritenere conseguente al fatto (certo) di tale disponibilità l’esistenza di una “capacità contributiva”, sicchè il giudice tributario, una volta accertata l’effettività fattuale degli specifici “elementi indicatori di capacità contributiva” esposti dall’Ufficio, non ha il potere di privarli del valore presuntivo connesso dal legislatore alla loro disponibilità, ma può soltanto valutare la prova che il contribuente offra in ordine alla provenienza non reddituale (e, quindi, non imponibile perchè già sottoposta ad imposta o perchè esente) delle somme necessarie per mantenere il possesso di tali beni.

3.2. La presunzione di capacità contributiva “legale” ai sensi dell’art. 2728 c.c., dei fattori-indice posti a base del cd redditometro impone di ritenere conseguente al fatto di tale disponibilità l’esistenza di una “capacità contributiva”, sicchè il giudice tributario, una volta accertata l’effettività fattuale degli specifici “elementi indicatori di capacità contributiva” esposti dall’Ufficio, non ha il potere di privarli del valore presuntivo connesso dal legislatore alla loro disponibilità, ma può soltanto valutare la prova del contribuente in ordine alla provenienza non reddituale (Cass. Sez. 6 – 5, Ord. n. 17487 del 01/09/2016). Ne consegue che è legittimo l’accertamento fondato sui predetti fattori-indice, restando a carico del contribuente l’onere di dimostrare che il reddito presunto non esiste o esiste in misura inferiore (Cass. sez. 6 – 5, n. 16912 del 10/08/2016).

5. La CTR non ha applicato i superiori principi, laddove ha qualificato i parametri di cui al cd vecchio redditometro come “parametri soltanto presuntivi”; ha altresì errato in relazione al riparto dell’onere della prova, laddove ha ritenuto idonea prova contraria l’avere il contribuente ricevuto in donazione alcuni immobili e l’averne acquistato altri con proventi derivanti dalla vendita di terreni, considerando marginale l’autovettura, mentre è il possesso di tali beni a fondare legittimamente le presunzioni poste a base dell’accertamento.

6. In accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata va dunque cassata, con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Calabria in diversa composizione, la quale provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Calabria in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 29 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 21 ottobre 2019

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