Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.26689 del 21/10/2019

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7428-2018 proposto da:

M.B., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato GIACOMO GANERI;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE *****, in persona del procuratore speciale, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BANCO DI SANTO SPIRITO N. 42, presso lo studio FORENSE SRL GNOSIS, rappresentata e difesa dall’avvocato MICHELE DI FIORE;

– ricorrenti incidentali –

avverso la sentenza n. 7004/7/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della CAMPANIA, depositata il 02/08/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 29/05/2019 dal Consigliere Relatore Dott. RAGONESI VITTORIO.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Commissione tributaria provinciale di Napoli con sentenza 8142/16, sez 6, rigettava il ricorso proposto da M.G.B. avverso dieci cartelle di pagamento per Irpef, registro, Iciap e tasse automobilistiche nonchè un avviso di intimazione per tributi locali ed un avviso di iscrizione ipotecaria per tasse automobilistiche.

Avverso detta decisione il contribuente proponeva appello, innanzi alla CTR Campania.

L’Amministrazione non si costituiva in giudizio.

Il giudice di seconde cure, con sentenza 7004/2017, accoglieva l’impugnazione dichiarando la prescrizione dei crediti tributari.

Avverso la detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione il contribuente sulla base di un motivo illustrato con memoria.

Ha resistito con controricorso l’Amministrazione che ha proposto ricorso incidentale.

La causa è stata discussa in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. e decisa con motivazione semplificata.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo di ricorso il contribuente contesta l’avvenuta compensazione delle spese di giudizio.

Con il ricorso incidentale l’Amministrazione deduce l’errata applicazione della prescrizione perchè dal momento della emanazione della cartella di pagamento inizierebbe a decorrere un termine decennale.

Il motivo del ricorso principale è manifestamente infondato.

Nel caso di specie la Commissione regionale, dopo avere ritenuto nel merito di dare applicazione a quanto stabilito dalla sentenza n. 23397/17 delle Sezioni Unite di questa Corte, ha motivato la compensazione delle spese “ravvisandosi straordinari ed eccezionali motivi in ordine alla vicenda tributaria di causa, segnatamente per contrasti giurisprudenziali a riguardo”

A questo proposito, questa Corte ha già avuto occasione di affermare che in tema di compensazione delle spese processuali, ricorrono gravi ed eccezionali ragioni, ai sensi dell’art. 92 c.p.c., comma 2 (nella formulazione introdotta dalla L. n. 69 del 2009, “ratione temporis” applicabile), quando la decisione sia stata assunta in base ad atti o argomentazioni esposti solo in sede contenziosa, a fronte della novità o dell’oggettiva incertezza delle questioni di fatto o di diritto rilevanti nel caso specifico, ovvero dell’assenza di un orientamento univoco o consolidato all’epoca della insorgenza della controversia (Cass. 24234/16;) non potendo in tal caso imputarsi alla controparte di resistere invocando una norma vigente o una prassi giurisprudenziale corrente (vedi Cass. 5267/16;Cass. 11815/18).

Ciò posto, va chiarito che, se è vero che la compensazione delle spese costituisce una facoltà discrezionale riservata al giudice di merito e non sindacabile in sede di legittimità (ex plurimis, Cass. n. 30592/2017) non è men vero, tuttavia, che quando il giudice di merito decida di compensare le spese non limitandosi a fare riferimento all’esistenza di “giusti motivi”, ma indichi specificamente le ragioni della sua pronuncia, il sindacato di legittimità si deve estendere in tal caso alla verifica dell’idoneità in astratto dei motivi posti a giustificazione della pronuncia (ex plurimis, Cass. n. 7523/2009, Cass. 13767/18).

Ciò impone a questa Corte di verificare se la motivazione dianzi riportata fornita dal giudice di secondo grado sia congrua o meno.

La risposta non può che essere positiva.

Risulta dalla sentenza impugnata, ed è un dato del resto pacifico, che la sentenza di primo grado è stata emessa il 5 maggio 2016 quando non era ancora intervenuta la citata sentenza n. 23397/17 delle Sezioni unite di questa Corte, con cui è stato risolto il contrasto di vaste proporzioni esistente in giurisprudenza, diffusamente illustrato dalla sentenza in questione, la quale è stata pubblicata il 29.11.16, praticamente in concomitanza della proposizione dell’appello da parte del contribuente (depositato il 18.12.16).

Non è pertanto dubbio che al momento della proposizione del giudizio di primo grado e fino al momento della proposizione dell’appello sussisteva un contrasto giurisprudenziale sulla questione della prescrizione di cui la sentenza della Commissione regionale ha dato atto e che costituisce valida giustificazione per la compensazione delle spese.

Con la memoria ex art. 378 c.p.c. il ricorrente ha dedotto che, in realtà,riguardo al credito in contestazione era stato dedotto che sette delle nove cartelle esattoriali riguardavano imposte per le quali era già maturata la prescrizione decennale onde la questione del contrasto giurisprudenziale era nella fattispecie quasi totalmente irrilevante.

Osserva il collegio che tale questione non risulta essere stata proposta con il ricorso e/dunque, la stessa è stata sollevata per la prima volta con la memoria.

Trova quindi applicazione la giurisprudenza di questa Corte secondo cui nel giudizio civile di legittimità, con le memorie di cui all’art. 378 c.p.c., destinate esclusivamente ad illustrare e chiarire le ragioni già compiutamente svolte con l’atto di costituzione ed a confutare le tesi avversarie, non è possibile specificare od integrare, ampliandolo, il contenuto delle originarie argomentazioni che non fossero state adeguatamente prospettate o sviluppate con il detto atto introduttivo, e tanto meno, per dedurre nuove eccezioni o sollevare nuove questioni di dibattito, diversamente violandosi il diritto di difesa della controparte in considerazione dell’esigenza per quest’ultima di valersi di un congruo termine per esercitare la facoltà di replica. (Cass. sez un 11097/06 -Cass. 18195/07 – Cass. 14570/04 -Cass. 22/06/2004 n. 11579, Cass. 14/11/2003 n. 17300, Cass. 07/07/2003 n. 10683, Cass. 09/01/2001 n. 238).

Le argomentazioni in questione non possono quindi essere oggetto di scrutinio in quanto tardivamente proposte.

Venendo all’esame del motivo di ricorso incidentale, con cui si ripropone la questione della prescrizione decennale applicabile al titolo esecutivo riportato nella cartella di pagamento, ne va riscontrata la manifesta infondatezza.

E ‘appena il caso di rammentare che la citata sentenza 23397 /16 delle Sezioni Unite di questa Corte ha affermato che il principio, di carattere generale, secondo cui la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo, o comunque di riscossione coattiva, produce soltanto l’effetto sostanziale della irretrattabilità del credito, ma non anche la cd. “conversione” del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell’art. 2953 c.c., si applica con riguardo a tutti gli atti – in ogni modo denominati – di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali, ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie, nonchè di crediti delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri Enti locali, nonchè delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e così via. Pertanto, ove per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l’opposizione, non consente di fare applicazione dell’art. 2953 c.c., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo. (Cass. 23397/16;Cass. 11800/18).

Questo Collegio ritiene che non vi sono ragioni fornite nel ricorso incidentale per discostarsi dal predetto orientamento che ha stabilito principi di carattere generale.

Il D.Lgs. n. 112 del 1999, artt. 19 e 20, su cui l’Agenzia delle entrate basa le proprie censure, riguardano i rapporti tra l’Agenzia delle Entrate e l’ente di riscossione in riferimento al discarico di responsabilità dell’Agente di riscossione per inesigibilità del credito e l’eventuale riemissione nei ruoli in caso di nuove accertate disponibilità da parte del contribuente.

Trattasi di disposizioni che esulano dall’oggetto della presente controversia e che non sono quindi rilevanti.

Comunque, si osserva che il riferimento al termine di prescrizione decennale per il riaffidamento all’Agente della riscossione delle somme testualmente recita “a condizione che non sia decorso il termine di prescrizione decennale”. Si tratta in realtà di un inciso che lascia intendere chiaramente che la norma non stabilisce essa stessa il termine di prescrizione ma fa riferimento a quello che veniva in quel momento considerato il termine applicabile in base alla normativa vigente.

Si deve da ultimo aggiungere che è ben possibile che per alcuni tributi, che non rientrano nelle previsioni degli articoli del codice civile che stabiliscono prescrizioni brevi, trovi applicazione, anche secondo la sentenza 23397/16 delle Sezioni Unite, il termine ordinario di prescrizione decennale che sarebbe quindi applicabile anche nel caso di riemissione di ruoli di cui al D.Lgs. n. 112 del 1999, artt. 19 e 20.

Il ricorso incidentale va in conclusione respinto.

Il rigetto di entrambi i ricorsi comporta per il principio della reciproca soccombenza la compensazione delle spese del presente giudizio e la condanna del ricorrente principale al pagamento del doppio del contributo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso principale e quello incidentale; compensa le spese di giudizio; condanna il ricorrente principale al pagamento del doppio contributo.

Così deciso in Roma, il 29 maggio 2019 Depositato in cancelleria il 21 ottobre 2019

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472