Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.26710 del 21/10/2019

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCODITTI Enrico – Presidente –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Mario – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25522-2017 proposto da:

P.M.L., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato CLAUDIO DEFILIPPI;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI SUNI;

– intimato –

avverso la sentenza n. 294/2017 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI, depositata il 18/04/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 30/05/2019 dal Consigliere Relatore Dott. VINCENTI ENZO.

RITENUTO

che, con ricorso affidato a tre motivi, P.M.L. ha impugnato la sentenza della Corte di appello di Cagliari, in data 18 aprile 2017, che, in riforma della decisione del Tribunale di Oristano, dichiarava ammissibile l’opposizione all’esecuzione proposta dal Comuni di Suni avverso il precetto notificato ad esso ente dalla medesima P., unitamente a P.C. e C.G., per Euro 23.706,46, nonchè il diritto dei predetti opposti ad agire in via esecutiva per la minor somma di Euro 15.168,13, condannandoli a restituire al Comune di Suni l’importo di Euro 8.538,33, oltre interessi legali, con compensazione per metà delle spese dei due gradi di giudizio e condanna dei medesimi opposti al pagamento della restante metà;

che non ha svolto attività difensiva l’intimato Comune di Suni, mentre il ricorso non è stato rivolto (nè, quindi, notificato) a P.C. e C.G., parti del giudizio di appello ivi rimaste contumaci;

che la causa è stata rinviata in attesa della decisione delle Sezioni Unite civili sulle questioni in tema di deposito ex art. 369 c.p.c. di copia autentica della sentenza ad Esse rimesse con ordinanza interlocutoria n. 28844/2018;

che, intervenuta l’attesa sentenza delle Sezioni Unite (n. 8312/2019), la trattazione della causa è stata nuovamente fissata per l’odierna adunanza in camera di consiglio, previa comunicazione della proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza stessa;

che il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione in forma semplificata.

Considerato, preliminarmente, che la memoria ex art. 380 bis c.p.c. della ricorrente, pervenuta in cancelleria il 29 maggio 2019, spedita e, quindi, depositata a mezzo posta, è inammissibile, tanto che nulla in essa proposto può essere preso in considerazione, non essendo applicabile l’art. 134 disp. att. c.p.c. in quanto previsto esclusivamente per il ricorso ed in controricorso (tra le altre, Cass. n. 8835/2018);

che è assorbente di ogni altro rilievo (pure relativo alla carenza di impugnazione e, quindi, di notificazione nei confronti di P.C. e di C.G.) l’improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 369 c.p.c., commi 1 e 2, n. 2 (ciò che esime il Collegio dal dover dare contezza del tenore dei motivi di impugnazione);

che, a tal riguardo, si deve osservare che, ai fini della verifica d’ufficio della tempestività del ricorso per cassazione, è sufficiente il deposito, da parte del ricorrente, della decisione comunicatagli a mezzo PEC (nel suo testo integrale) a cura della cancelleria; ai fini della procedibilità del ricorso, invece, ove la decisione non risulti autenticata nelle forme di cui alla L. n. 53 del 1994, art. 9, commi 1-bis e 1-ter, è necessario che il controricorrente (o uno dei controricorrenti), nel costituirsi (anche tardivamente), depositi a sua volta copia analogica della decisione ritualmente autenticata oppure non disconosca D.Lgs. n. 82 del 2005, ex art. 23, comma 2, la conformità della copia informale all’originale notificatogli, mentre, nell’ipotesi in cui il controricorrente (o uno dei controricorrenti) sia rimasto soltanto intimato o abbia effettuato il suddetto disconoscimento, è necessario che il ricorrente depositi l’asseverazione di conformità all’originale della copia analogica entro l’udienza di discussione o l’adunanza in camera di consiglio (Cass., S.U., n. 8312/2019);

che la ricorrente ha depositato, nel termini di cui all’art. 369 c.p.c., soltanto la copia analogica della sentenza ad essa parte comunicata via p.e.c. dalla cancelleria della medesima Corte territoriale priva, però, di asseverazione nelle forme di cui alla L. n. 53 del 1994, art. 9, commi 1-bis e 1-ter, che si rendeva necessaria in assenza di attività difensiva da parte della parte intimata;

che, inoltre, la ricorrente ha comunque omesso di provvedere ad un deposito della sentenza munita di asseverazione entro l’adunanza in camera di consiglio, come le sarebbe stato consentito in forza di quanto enunciato dalla citata sentenza n. 8312/2019;

che, pur dovendosi ribadire l’inammissibilità della memoria di parte ricorrente, giova in ogni caso puntualizzare non solo che con essa è affatto ignorata la portata della citata sentenza n. 8312/2019 (richiamandosi, invece, precedenti non pertinenti rispetto al caso di specie), ma anche che l’affermazione, in essa presente, secondo cui “veniva regolarmente depositata copia della sentenza, con relativa attestazione di conformità”, è del tutto apodittica (e, peraltro, seguita da ulteriore affermazione, non congruente rispetto alla prima, che accenna alla possibilità che questa Corte possa ritenere “non valida l’autenticità della sentenza posta in essere da parte ricorrente”) e, comunque, sfornita di qualsiasi specifica indicazione relativa a siffatta asserita attività (a partire dal “quando” posta in essere), nonchè priva di ogni riscontro processuale;

che il ricorso va, dunque, dichiarato improcedibile, non occorrendo provvedere alla regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità, in assenza di attività difensiva da parte dell’intimato Comune di Suni.

PQM

dichiara improcedibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del citato art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della VI-3 Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 30 maggio 2019.

Depositato in cancelleria il 21 ottobre 2019

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