Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.26738 del 21/10/2019

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. LEONE Maria Margherita – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1379-2018 proposto da:

S.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ADALBERTO 6, presso lo studio dell’avvocato ORLANDO GENNARO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE 80078750587, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la sede dell’AVVOCATURA dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso dagli avvocati MASSA MANUELA, VALENTE NICOLA, PULLI CLEMENTINA, CAPANNOLO EMANUELA;

– resistente –

avverso la sentenza n. 1732/2017 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 30/06/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 21/05/2019 dal Consigliere Relatore Dott. LUIGI CAVALLARO.

RILEVATO IN FATTO

che, con sentenza depositata il 30.6.2017, la Corte d’appello di Napoli ha confermato la pronuncia di primo grado nella parte in cui aveva compensato le spese di lite nel giudizio proposto da S.L. per la corresponsione di ratei di indennità di accompagnamento maturati a seguito di altra sentenza passata in giudicato, condannando l’assistito alla rifusione delle spese del grado; che avverso tale pronuncia S.L. ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un motivo di censura;

che l’INPS ha depositato delega in calce al ricorso notificatogli; che è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

CONSIDERATO IN DIRTTO che, con l’unico motivo di censura, il ricorrente denuncia violazione dell’art. 152 att. c.p.c. per avere la Corte di merito ritenuto che la controversia oggetto dell’appello, siccome riguardante esclusivamente la pronuncia di compensazione delle spese di lite relative al giudizio di primo grado, esulasse dal novero delle controversie in materia previdenziale e assistenziale e dunque dall’applicazione dell’art. 152 att. c.p.c.;

che la doglianza è manifestamente fondata, costituendo il regolamento delle spese di lite un aspetto consequenziale ed accessorio rispetto alla definizione del giudizio concernente la spettanza del beneficio previdenziale o assistenziale e partecipando, conseguentemente, dellg, stessa natura giuridica del procedimento volto all’accertamento di quest’ultimo, salvo ovviamente il caso, che qui non ricorre, che si tratti di credito per le spese di lite fatto valere dal difensore distrattario (cfr. Cass. S.U. n. 9859 del 1997; Cass. nn. 21718 del 2005, 6085 del 2014, 14336 del 2017);

che, pertanto, dovendo ribadirsi l’applicabilità dell’art. 152 att. c.p.c. anche in caso di gravame che concerna il solo capo delle spese di lite di una pronuncia resa nell’ambito di un giudizio volto al riconoscimento di prestazioni previdenziali o assistenziali, erroneamente la Corte di merito, rigettando l’appello, ha condannato l’appellante e odierno ricorrente alle spese del grado senza verificare se ricorressero le condizioni per l’esonero così come dichiarate nel ricorso introduttivo del giudizio e nell’atto di appello (per come debitamente trascritti nel corpo del ricorso per cassazione); che, in accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata va dunque cassata e la causa rinviata per nuovo esame alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione;

che, in considerazione dell’accoglimento del ricorso, non sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

PQM

La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 21 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 21 ottobre 2019

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