Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Ordinanza n.26753 del 21/10/2019

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13693-2017 proposto da:

C.M.E., elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO VITTORIO EMANUELE II, presso lo studio dell’avvocato LUCA SILVESTRI, rappresentata e difesa dall’avvocato ERNESTO MARIA CIRILLO, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

TELECOM ITALIA S.P.A., C.F. *****, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA L.G. FARAVELLI 22, presso lo studio degli avvocati ARTURO MARESCA, ENZO MORRICO, FRANCO RAIMONDO BOCCIA, ROBERTO ROMEI, che la rappresentano e difendono giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 5503/2016 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 24/11/2016 R.G.N. 2298/2014.

RILEVATO

che la Corte di Appello di Roma, con sentenza depositata in data 24.11.2016, ha respinto il gravame interposto da C.M.E., nei confronti di Telecom Italia S.p.A., avverso la sentenza del Tribunale di Civitavecchia che aveva rigettato il ricorso della lavoratrice, diretto ad ottenere l’accertamento della illegittimità del licenziamento alla stessa intimato dalla società datrice il 9.10.2009 e la condanna della resistente alla reintegrazione nel posto di lavoro precedentemente occupato dalla C., oltre al risarcimento del danno, pari all’ammontare delle retribuzioni maturate dalla data del recesso sino a quella dell’effettivo reintegro, ed altresì, “dei danni professionale, non patrimoniale e biologico, patiti a seguito del recesso”;

che per la cassazione della sentenza ricorre la C. sulla base di quattro motivi, cui resiste con controricorso la Telecom Italia S.p.A.;

che sono state comunicate memorie nell’interesse di entrambe le parti;

che il P.G. non ha formulato richieste.

CONSIDERATO

che, con il ricorso, si censura: 1) in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, per avere la Corte territoriale motivato la decisione impugnata esclusivamente in base alle dichiarazioni di una testimone ( M.M.), nonostante la ricorrente avesse eccepito la non attendibilità della stessa, “in considerazione delle qualità personali della M., dei rapporti con le parti e di un eventuale interesse ad un determinato esito della lite”; per la qual cosa, si configurerebbe, a parere della ricorrente, “un omesso esame con motivazione anche apparente di un fatto principale che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia, ovvero l’accoglimento della domanda”; 2) la “violazione o falsa applicazione di norme di diritto in riferimento all’art. 2697 c.c., artt. 115 e 116 c.p.c.”, per avere i giudici di seconda istanza ritenuto attendibile la testimonianza della M. senza considerare e valutare l’eccezione sollevata dalla C. nell’atto di appello, in quanto, secondo la ricorrente, se avessero accolto le eccezioni sollevate da quest’ultima e rispettato l’insegnamento della Suprema Corte sulla rilevanza probatoria delle deposizioni rese de relato, non avrebbero dovuto tenere in alcun conto le dichiarazioni della predetta testimone; 3) la “violazione e falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro; art. 48, lett. B) CCNL di categoria”, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per non avere la Corte distrettuale considerato che il citato art. 48, lett. B) CCNL di categoria – alla stregua del quale la Telecom ha ritenuto che, nella fattispecie, ricorresse una giusta causa di licenziamento disciplina l’ipotesi del licenziamento senza preavviso, “nei casi in cui il lavoratore provochi all’azienda un grave nocumento o compia, in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro, azioni che costituiscono delitto a norma di legge”, senza accertare se, nel caso in esame, ricorresse un “nocumento grave per la società”; 4) in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, (l'”omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti; motivazione apparente, contraddittoria, perplessa”, per avere la Corte distrettuale reso, a parere della lavoratrice, una motivazione apparente, poichè il ragionamento posto a base della decisione impugnata sarebbe del tutto sganciato dagli esiti dell’istruttoria e della documentazione versata in atti, in particolare nella parte in cui i giudici di secondo grado hanno ritenuto che le operazioni contestate fossero state compiute con la password della ricorrente; ed altresì, per non avere i medesimi tenuto conto del fatto che “la C., in sede di audizione orale, non ha riconosciuto alcuna propria responsabilità”, ma ha, anzi, affermato: “In merito alle contestazioni ricevute, non ritengo di avere causato alcun danno all’Azienda, nè tantomeno di aver tratto alcun beneficio personale derivante dalla mia attività lavorativa. Altresì ribadisco l’assoluta buona fede nel cercare con tutta me stessa di preservare la mia professionalità e gli interessi ed il buon nome dell’Azienda”;

che il primo motivo è inammissibile, in quanto, come sottolineato dalle Sezioni Unite di questa Corte (con la sentenza n. 8053 del 2014), per effetto della riforma del 2012, per un verso, è denunciabile in Cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione); per l’altro verso, è stato introdotto nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali (cfr., ex plurimis, Cass. nn. 13459/2017; 476/2017) che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Orbene, poichè la sentenza oggetto del giudizio di legittimità è stata depositata, come riferito in narrativa, in data 24.11.2016, nella fattispecie si applica, ratione temporis, il nuovo testo dell’art. 360, comma 1, n. 5), come sostituito dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 1, lett. b), convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 2012, n. 134, a norma del quale la sentenza può essere impugnata con ricorso per cassazione per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. Ma nel caso in esame, il motivo di ricorso che denuncia il vizio motivazionale non indica il fatto storico (cfr. Cass. n. 21152/2014), con carattere di decisività, che sarebbe stato oggetto di discussione tra le parti e che la Corte di Appello avrebbe omesso di esaminare, posto che la C. lamenta che la Corte di merito avrebbe errato nel ritenere attendibile la testimonianza della M.: doglianza che esula dal paradigma dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, che attribuisce rilievo, come sottolineato, all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali; nè, tanto meno, fa riferimento, alla stregua della pronunzia delle Sezioni Unite, ad un vizio della sentenza “così radicale da comportare” in linea con “quanto previsto dall’art. 132 c.p.c., n. 4, la nullità della sentenza per mancanza di motivazione” (cfr. Cass. n. 13459/2017, cit.) E, dunque, non potendosi più censurare, dopo la riforma del 2012, la motivazione relativamente al parametro della sufficienza, rimane il controllo di legittimità sulla esistenza e sulla coerenza del percorso motivazionale dei giudici di merito (cfr., tra le molte, Cass. n. 25229/2015), che, nella specie, è stato condotto dalla Corte territoriale con argomentazioni logico-giuridiche del tutto congrue, anche con riferimento alle risultanze probatorie poste a fondamento della decisione impugnata;

che, inoltre, ai sensi dell’art. 348-ter c.p.c., commi 4 e 5, “in caso di doppia conforme, è escluso il controllo sulla ricostruzione di fatto operata dai giudici di merito, sicchè il sindacato di legittimità del provvedimento di primo grado è possibile soltanto ove la motivazione al riguardo sia affetta da vizi giuridici o manchi del tutto, oppure sia articolata su espressioni o argomenti tra loro manifestamente ed immediatamente inconciliabili, perplessi o obiettivamente incomprensibili” (così testualmente – e tra le molte -, Cass., Sez. VI, n. 26097/2014); che, pertanto, in tali ipotesi, “il ricorso per cassazione può essere proposto esclusivamente per i motivi di cui all’art. 360, comma 1, nn. 1), 2), 3) e 4) “; e tale disposizione, inserita dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, comma 1, lett. a), convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 2012, n. 134, è applicabile al caso di specie, ai sensi del comma 2 cit. articolo (che stabilisce che le norme in esso contenute si applicano ai giudizi di appello introdotti con ricorso depositato dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del citato decreto), essendo stato introdotto il gravame con atto in data 31.1.2014;

che il secondo motivo è inammissibile sotto diversi e concorrenti profili; innanzitutto, infatti, la parte ricorrente non ha indicato analiticamente quali norme, e sotto quale profilo, sarebbero state violate (facendosi, inizialmente, genericamente accenno soltanto alla “violazione o falsa applicazione di norme di diritto in riferimento all’art. 2697 c.c., artt. 115 e 116 c.p.c.”), in spregio alla prescrizione di specificità dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4, che esige che il vizio della sentenza previsto dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, del codice di rito debba essere dedotto, a pena di inammissibilità, mediante la puntuale indicazione delle disposizioni asseritamente violate ed altresì con specifiche argomentazioni intese motivatamente a dimostrare in quale modo determinate affermazioni in diritto, contenute nella sentenza gravata, debbano ritenersi in contrasto con le disposizioni regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornita dalla prevalente giurisprudenza di legittimità (cfr., tra le molte, Cass., Sez. VI, ord. nn. 187/2014; 635/2015; Cass. nn. 19959/2014; 18421/2009); inoltre, il motivo appare, all’evidenza, volto ad ottenere un nuovo esame del merito – non consentito in questa sede – attraverso la censura della valutazione degli elementi probatori operata dai giudici di merito e la deduzione di una pretesa “inammissibilità di una testimonianza de relato”, ritenuta motivatamente attendibile dai giudicanti; censura che, peraltro, “inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito ed è deducibile in sede di legittimità sotto l’aspetto del vizio di motivazione” (cfr., tra le molte, Cass. 21099/2013; 8315/2013);

che il terzo motivo è pure inammissibile, perchè generico, investendo la “violazione o falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro; l’art. 48, lett. B) del CCNL di categoria”, senza specificare se si faccia riferimento esclusivamente all’art. 48, lett. B) del CCNL di categoria o anche ad altri contratti o accordi; peraltro, il CCNL di categoria non è stato prodotto (e neppure menzionato tra i documenti offerti in comunicazione, elencati nel ricorso per cassazione), nè trascritto per intero, ma solo relativamente ad alcune parti dell’art. 40 (v. pag. 18 del ricorso), in violazione del principio, più volte ribadito da questa Corte, che definisce quale onere della parte ricorrente quello di indicare lo specifico atto precedente cui si riferisce, in modo tale da consentire alla Corte di legittimità di controllare ex actis la veridicità delle proprie asserzioni prima di esaminare il merito della questione (Cass. n. 14541/2014, cit.). Il ricorso per cassazione deve, infatti, contenere tutti gli elementi necessari a costituire le ragioni per cui si chiede la cassazione della sentenza di merito ed a consentire la valutazione della fondatezza di tali ragioni, senza che sia necessario fare rinvio a fonti esterne al ricorso e, quindi, ad elementi o atti concernenti il pregresso grado di giudizio di merito (cfr., tra le molte, Cass. nn. 10551/2016; 23675/2013; 1435/2013). Per la qual cosa, questa Corte non è stata messa in grado di poter apprezzare la veridicità della doglianza svolta dalla ricorrente; pertanto, le censure mosse al procedimento di sussunzione operato dai giudici di seconda istanza si risolvono in considerazioni di fatto del tutto inammissibili e sfornite di qualsiasi delibazione probatoria (cfr., ex plurimis, Cass. nn. 24374/2015; 80/2011); che il quarto motivo è inammissibile per tutte le considerazioni svolte relativamente al secondo mezzo di impugnazione, dovendosi, altresì, precisare che “l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie” (v. Cass., S.U., n. 8053/2014, cit.);

che per tutto quanto in precedenza esposto, il ricorso va dichiarato inammissibile;

che le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza;

che, avuto riguardo all’esito del giudizio ed alla data di proposizione del ricorso sussistono i presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 4.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 10 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 21 ottobre 2019

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