LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –
Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –
Dott. TRIA Lucia – Consigliere –
Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –
Dott. BELLE’ Roberto – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 8257-2014 proposto da:
S.S.E.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CONFALONIERI 5, presso lo studio dell’avvocato LUIGI MANZI, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato LORENZO PICOTTI;
– ricorrente principale –
contro
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia ex lege in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI, 12;
– I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati ANTONINO SGROI, LELIO MARITATO, CARLA D’ALOISIO, GIUSEPPE MATANO, EMANUELE DE ROSE;
– resistenti con mandato –
e UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI CATANIA;
– intimata –
e contro
S.S.E.A.; (controricorso al controricorso/ricorso incidentale dell’Università Statale degli Studi di Catania, non depositato);
– controricorrente incidentale –
avverso la sentenza n. 6/2014 della CORTE D’APPELLO di CATANIA, depositata il 15/01/2014 R.G.N. 1407/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/06/2019 dal Consigliere Dott. ROBERTO BELLE’;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SANLORENZO Rita, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l’Avvocato LORENZO PICOTTI.
FATTI DI CAUSA
1. La Corte d’Appello di Catania, riformando parzialmente la pronuncia di primo grado del Tribunale della stessa città, ha riconosciuto il diritto di S.S.E.A. a percepire il trattamento retributivo previsto dai CCNL per i collaboratori esperti linguistici, quale era la ricorrente, essendo stata assunta come tale, con una serie di successivi contratti a tempo determinato, a partire dall’anno 1999.
La Corte territoriale ha altresì confermato la pronuncia di primo grado nella parte in cui, sul presupposto che al rapporto, in quanto di natura privata, non si applicasse la disciplina speciale dettata per il pubblico impiego, aveva riconosciuto l’esistenza di un unico rapporto a tempo indeterminato in ragione della continuatività delle esigenze didattiche riconnesse all’utilizzazione della dipendente.
La Corte escludeva che avesse nel caso di specie rilevanza la disciplina di cui alla L. n. 63 del 2004, art. 1, comma 1, e successiva normativa di interpretazione autentica, in quanto riguardante solo chi fosse stato precedentemente lettore di lingua straniera e respingeva l’appello incidentale della S., con cui la stessa chiedeva l’adeguamento della retribuzione, anche ex art. 36 Cost., rispetto a quella del personale docente universitario.
2. La S. ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi.
L’I.N.P.S. e il Ministero dell’Università hanno depositato procura, senza svolgere difese, mentre l’Università di Catania è rimasta intimata.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione dell’art. 112 c.p.c. (art. 360 c.p.c., n. 4) per non avere la Corte territoriale pronunciato sull’appello incidentale con cui era stato chiesto di accertare l’insufficienza ed inadeguatezza della retribuzione riconosciuta, ex art. 36 Cost. ed in ragione delle mansioni in concreto svolte.
Il secondo motivo, dedotto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 lamenta che, sempre rispetto alla medesima domanda, fossero stati trascurati due fatti decisivi per il giudizio, consistenti, il primo, nella mancata considerazione del rilievo da attribuire, a fini retributivi, all’anzianità maturata a partire dall’inizio del rapporto, pur riconosciuto come unitario ed il secondo nell’essersi omesso di considerare le di gran lunga superiori mansioni svolte rispetto alle mere esercitazioni linguistiche.
Il terzo motivo è sempre relativo ai diritti rivendicati ex art. 36 Cost., lamentandosi con esso l’inadeguatezza degli incrementi retributivi annuali riconosciuti dall’Università in forza della contrattazione collettiva, i quali non potevano equipararsi ad un necessario adeguamento della retribuzione in ragione dell’anzianità maturata dall’inizio dei rapporto, ciò in difformità (da cui il richiamo anche all’art. 3 Cost.) rispetto a quanto previsto per il personale universitario, quali docenti ed ricercatori, oltre che in contrasto con il diritto Eurounitario (Direttiva 1999/70/CE) come interpretato dalla Corte di Giustizia.
2. I predetti motivi, stante la loro connessione, possono essere esaminati congiuntamente.
Non è vero che la sentenza impugnata non abbia pronunciato sull’appello incidentale, in quanto essa ne afferma espressamente l’infondatezza, sicchè no sussiste violazione dell’art. 112 c.p.c.
Nè può dirsi, ipotizzando una riqualificazione del motivo quale denuncia di mancanza di motivazione ex art. 132 c.p.c., n. 4, che, come sembrerebbe sostenere la ricorrente, il profilo in esame manchi di motivazione.
Infatti la Corte d’Appello, dopo aver affermato l’infondatezza dell’appello incidentale in punto applicazione dell’art. 36 Cost., ha richiamato la figura dei lettori anche quali disciplinati dal D.L. n. 120 del 1995, art. 4 (e quindi quali Collaboratori ed esperti linguistici), per affermare che la loro attività restava distinta “rispetto all’insegnamento universitario”, in quanto “connotato da specifiche competenze didattiche e scientifiche” e dunque “tale da escludere, in assenza di specifiche circostanze, la equiparabilità del trattamento retributivo delle diverse posizioni professionali”.
2.1 Rispetto alla mancata considerazione dell’assenza di un meccanismo di adeguamento della retribuzione all’anzianità (primo punto del secondo motivo e terzo motivo) la ricorrente non enuncia in quale contesto processuale tale specifico aspetto fosse stato sottoposto alla disamina dei giudice del merito.
Il profilo, di cui la Corte d’Appello non fa menzione, avrebbe in effetti dovuto essere corredato dall’indicazione dei passaggi che spiegassero “dove”, “come” e “quando” esso era stato prospettato, dovendosi altrimenti ritenerne la novità (Cass. 9 agosto 2018, n. 20694; Cass. 13 giugno 2018, n. 15430; Cass. 18 ottobre 2013, n. 23675).
2.2 Quanto allo svolgimento di un’ “attività didattica autonoma”, di cui al secondo punto del secondo motivo, quale fondamento di un omesso esame di cui si assume la rilevanza ex art. 360 c.p.c., n. 5, va detto che l’affermazione risulta non corredata da ulteriori argomentazioni idonee a porsi in senso critico, anche sotto il profilo della c.d. “decisività”, rispetto all’affermazione dell’assenza, nell’attività, di specifici connotati scientifici, propri delle attività di ricerca e docenza e cui fa riferimento la sentenza impugnata per escludere il diritto rivendicato.
Connotati che, deve dirsi per completezza, non risultano evidenziati neppure dalla narrativa delle mansioni svolte – quale riportata a pag. 2 del ricorso per cassazione e che si afferma essere estrapolata dal ricorso di primo grado – risultando ivi riportate singole attività, non necessariamente di rango scientifico, senza che sia riportata una qualche argomentazioni idonea e replicare sul punto ai menzionati assunti della Corte territoriale.
In definitiva il motivo è privo di coerenza impugnatoria rispetto all’argomentazione sul diverso rango scientifico dell’attività di docente e ricercatore, sicchè esso finisce per costituire la proposizione, non calibrata neppure appieno rispetto a quanto argomentato dal giudice di secondo grado, di un diverso giudizio di merito, come tale inammissibile in sede di legittimità (Cass. S.U. 25/10/2013, n. 24148).
3. Il quarto motivo contiene la denuncia di violazione e falsa applicazione (art. 360 c.p.c., n. 3) della L. n. 63 del 2004, art. 1 nonchè dell’art. 12 preleggi in relazione al principio di non discriminazione di cui agli artt. 12 e 13 T.F.U.E. (già art. 39 e ancor prima art. 48 Trattato CE) come applicato specificamente ai lettori di madrelingua straniera dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea.
Come spiegato anche dalla sentenza impugnata, il trattamento previsto dal D.L. n. 2 del 2004, art. 1 (poi convertito in L. 36/2004), riguarda soltanto i c.d. ex lettori, ovverosia coloro che fossero stati assunti, prima della riforma infine confluita nel D.L. n. 120 del 1995 con la creazione della figura dei C.E.L., ai sensi del D.P.R. n. 382 del 1980, art. 28.
A tal fine, come precisato anche dalla L. n. 240 del 2010, art. 26, comma 3, di interpretazione autentica dell’art. 1 cit., ai predetti fu riconosciuto il trattamento del ricercatore a tempo definito, salvo riassorbimento allorquando vi sia incremento del trattamento previsto dalla contrattazione collettiva per i C.E.L.
Si tratta, con tutta evidenza, di normativa provvisoria, destinata a regolare a tempo situazioni caratterizzate da significative diversità rispetto a quelle dei C.E.L., perchè sorte precedentemente alla istituzione stessa di quest’ultima figura, sicchè ogni paragone in proposito, anche senza contare il riallineamento che può derivare dal menzionato riassorbimento, è mal posto.
Nè possono parimenti richiamarsi pronunce della Corte di Giustizia che riguardano comunque casi diversi (ad es. Corte di Giustizia 15.5.2008 relativa ad una lettrice “di scambio” assunta fin dal 1986, mentre la figura dei C.E.L. fu istituita nel 1995), senza che possano ammettersi solo sommarie assimilazioni.
Parimenti inadeguato è il richiamo, tra l’altro assai generico, ad una diverso trattamento “in base alla nazionalità”, per il solo fatto che i C.E.L. sono tendenzialmente (ma non necessariamente, tra l’altro) lavoratori stranieri.
Infatti, in presenza di trattamenti differenziati in ragione di diversità oggettive nell’evoluzione temporale dei rapporti, non vi è palesemente luogo a parlare di discriminazioni in ragione della nazionalità.
4. Infine si osserva, per completezza, che la S. ha depositato controricorso in replica ad un asserito ricorso incidentale dell’Università, che però non vi è mai stato, in quanto la medesima Università è rimasta in realtà intimata e nulla ha depositato agli atti.
5. Al rigetto del ricorso non segue pronuncia sulle spese in quanto nessuna delle parti intimate ha svolto difese.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 19 giugno 2019.
Depositato in Cancelleria il 21 ottobre 2019