LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SAMBITO Maria Giovanna – Presidente –
Dott. MARULLI Marco – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. NAZZICONE Loredana – rel. Consigliere –
Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 22584/2015 proposto da:
G.L.A., elettivamente domiciliato in Roma, Piazzale Don Luigi Sturzo n. 9, presso lo studio dell’avvocato Nappi Giovanni, rappresentato e difeso dall’avvocato D’Argenzio Fabio, giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
e contro
Soc. Coop. Edilizia Liocorno ‘80 a r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Viale Carso n. 67, presso lo studio dell’avvocato Condemi Raffaele, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al controricorso e ricorso incidentale;
– controricorrente e ricorrente incidentale –
avverso la sentenza n. 537/2015 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 26/01/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/06/2019 dal cons. Dott. NAZZICONE LOREDANA.
FATTI DI CAUSA
G.L.A. impugnò avanti al Tribunale di Roma le deliberazioni rispettivamente dell’assemblea e del consiglio di amministrazione, le quali avevano disposto la sua esclusione dalla Liocorno società coop. edilizia, chiedendone l’accertamento della nullità o l’annullamento, con la condanna della società al risarcimento del danno.
Il Tribunale con sentenza n. 19080 del 2006 dichiarò inesistente la deliberazione assembleare per vizio di convocazione ed annullò la deliberazione del consiglio di amministrazione, in motivazione precisando che, in ragione di ciò, la società fosse obbligata a reintegrare il G. nella compagine societaria e nei diritti derivanti dallo status di socio, mentre respinse la domanda risarcitoria.
La società propose appello principale, lamentando che, nel disporre la reintegrazione, il giudice di primo grado avesse deciso ultra petita, essendosi il G. limitato ad impugnare le deliberazioni; censurò, altresì, l’esosità delle spese liquidate dal primo giudice. Propose appello in via incidentale anche il socio, in relazione al capo della decisione di primo grado che aveva rigettato la domanda di risarcimento del danno ed insistendo nella domanda di condanna della società per temerarietà.
La Corte d’appello di Roma con sentenza del 26 gennaio 2015, in accoglimento dell’appello principale, ha dichiarato la nullità della decisione di primo grado, con riguardo all’accertamento dell’obbligo della cooperativa di reintegrare il socio escluso nella compagine sociale e nei propri diritti di prenotatario; ha, inoltre, ridotto le spese poste dal giudice di primo grado a carico della cooperativa ivi soccombente. Ha respinto l’appello incidentale del socio.
Infine, ha condannato parte appellata, ossia il G., al pagamento della metà delle spese legali del giudizio di appello.
La corte territoriale ha ritenuto, per quanto ancora rileva, che l’attore in primo grado avesse chiesto soltanto l’annullamento della deliberazione di esclusione, ma non la sua reintegrazione nella posizione di socio, onde, sotto tale ultimo profilo, la sentenza di primo grado dovesse essere annullata; inoltre, il giudice di primo grado aveva liquidato onorari e diritti eccessivi e la corte d’appello ha provveduto a ridurli. Ha, quindi, giudicato infondato l’appello incidentale proposto dal socio escluso, il quale si doleva del mancato accoglimento della domanda risarcitoria, reputando la corte territoriale che tale domanda non fosse stata specificata nelle voci di danno, neppure nella memoria ex art. 183 c.p.c. deputata alla emendatio libelli, nè il socio aveva, comunque, provato in nessun modo un qualsiasi danno sofferto. Ha, infine, respinto la domanda ex art. 96 c.p.c. proposta dal socio, relativa al primo grado, perchè infondata, e ritenuto assorbita quella relativa al grado di appello, in ragione dell’accoglimento dell’appello principale della cooperativa.
Avverso questa sentenza propone ricorso il socio, sulla base di quattro motivi. Si difende con controricorso la società, proponendo, altresì, un motivo di ricorso incidentale.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. – Con il primo motivo, il ricorrente deduce la violazione o la falsa applicazione degli artt. 24 e 111 Cost., 99, artt. 112,113,329,348-bis e ter c.p.c., art. 118 disp. att. c.p.c., avendo la corte territoriale ritenuto non proposta la domanda di reintegra nella posizione di socio prenotatario dell’alloggio, invece implicita in quella di caducazione della deliberazione di esclusione dalla società per morosità; peraltro, deduce di aver proposto un distinto giudizio, volto al trasferimento in forma specifica dell’alloggio ex art. 2932 c.c. ed alla risoluzione del contratto di prenotazione: domanda, quest’ultima, accolta dal Tribunale con sentenza n. 1339/14, avverso la quale egli ha interposto appello unicamente con riguardo al capo sulla liquidazione degli interessi e della rivalutazione sulla somma da restituire; ciò nonostante, precisa di avere comunque interesse al presente giudizio.
Con il secondo motivo, lamenta la violazione o la falsa applicazione degli artt. 24 e 111 Cost., artt. 1218,1223,1226,2043,2056,2059,2697 c.c., art. 115 c.p.c., art. 132 c.p.c., n. 4, artt. 153,183,175 e 184 c.p.c., art. 118 disp. att. c.p.c., avendo la corte territoriale negato la prova del danno, che invece egli aveva senz’altro fornito, onde essa non avrebbe potuto esimersi dal liquidarlo in via equitativa, pena il vizio di motivazione illogica ed insufficiente: invero i danni conseguenti all’invalidità delle delibere non necessitano di allegazione, sussistendo in re ipsa o potendo essere argomentati presuntivamente e liquidati in via equitativa.
Con il terzo motivo, si duole della violazione e falsa applicazione degli artt. 24 e 111 Cost., artt. 1226 e 2056 c.c., artt. 91,348-bis e ter c.p.c., art. 118 disp. att. c.p.c., avendo la corte territoriale ridotto le spese poste a carico della cooperativa per il primo grado del giudizio, quando, invece, esse erano congrue nella misura originariamente liquidata dal tribunale, non avendone, fra l’altro, la società ivi contestato l’entità.
Con il quarto motivo, censura la violazione e la falsa applicazione degli artt. 24 e 111 Cost., art. 96 e 116 c.p.c., art. 132 c.p.c., n. 4, art. 118 disp. att. c.p.c., avendo la corte territoriale ritenuto assorbita la domanda di condanna di controparte per lite temeraria in grado di appello e negato infondatamente la sussistenza dei suoi presupposti con riguardo al primo grado di giudizio, sul punto disattendendo l’appello incidentale del socio.
Nel ricorso incidentale, la cooperativa ha censurato la violazione e la falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c., in quanto, pur avendo accolto entrambi i motivi di appello, la corte territoriale ha posto a carico della stessa cooperativa le spese del grado, pur compensandole per la metà.
2. – Il primo motivo è inammissibile.
Il ricorrente narra che all’esito di un diverso giudizio il giudice ha risolto il contratto di prenotazione, condannando la cooperativa alla restituzione della somma versata per l’acquisto dell’alloggio, con sentenza sul punto non impugnata.
Da ciò discende la carenza di interesse al ricorso, posto che esso non potrebbe, in forza del predetto giudicato, produrre l’utilità sperata.
Invero, dal momento che la restituzione ad integrum si giustifica in rapporto al contenuto sostanziale del diritto che si intende esercitare, è rilevante che a quel diritto il G. abbia altrove implicitamente rinunciato, chiedendo e conseguendo la risoluzione del contratto, onde egli difetta di un interesse concreto ed attuale all’accoglimento del motivo.
A ciò si aggiunga che, come tutti gli altri motivi del ricorso, anche questo è formulato con una tecnica che lo rende di per sè inammissibile, affastellando la menzione di norme delle quali non viene prospettata in concreto la violazione, mediante scrittura continuativa, con virgole casualmente disposte e senza nessun ordine logico delle questioni esposte, tanto da essere quasi inintellegibile.
3. – Il secondo motivo è in parte inammissibile ed in parte infondato.
Esso si palesa, invero, inammissibile, laddove in sostanza pretende un riesame del fatto.
Il motivo è poi infondato per il resto, atteso il consolidato principio, secondo cui l’esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa ex artt. 1226 e 2056 c.c. presuppone che sia dimostrata l’esistenza di danni risarcibili e che risulti obiettivamente impossibile, o particolarmente difficile, provare il danno nel suo preciso ammontare, ciò che non esime, però, la parte interessata dall’onere di dimostrare l’an debeatur ed anche ogni elemento di fatto utile alla quantificazione del danno (fra le tante, Cass. 17 ottobre 2016, n. 20889); mentre anche il ricorso alle presunzioni postula l’individuazione di precisi elementi di fatto (Cass. 23 dicembre 2015, n. 25912; Cass. 25 agosto 2014, n. 18207; Cass. 11 ottobre 2013, n. 23194).
4. – Il terzo motivo è inammissibile, per difetto di specificità.
Come da tempo precisato, con principio che qui si intende ribadire, “è inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti alla generica denuncia dell’avvenuta violazione del principio di inderogabilità della tariffa professionale per l’importanza del giudizio presupposto e per la complessità delle questioni giuridiche trattate, atteso che, in applicazione del principio di autosufficienza, devono essere specificati gli errori commessi dal giudice e precisate le voci della tabella degli onorari e dei diritti che si ritengono violate” (Cass. 16 settembre 2015, n. 18190; Cass. 21 ottobre 2009, n. 22287; Cass. 23 agosto 2003, n. 12413). A ciò, si aggiunga che, per principio parimenti consolidato, la determinazione degli onorari di avvocato e degli onorari e diritti di procuratore costituisce esercizio di un potere discrezionale del giudice che, qualora sia contenuto tra il minimo ed il massimo della tariffa, non richiede una specifica motivazione e non può formare oggetto di sindacato in sede di legittimità (e multis, Cass. 9 ottobre 2015, n. 20289).
5. – Il quarto motivo è in parte inammissibile ed in parte infondato.
Esso è inammissibile, con riguardo alla doglianza sul rigetto della domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. per il primo grado del giudizio: invero, la valutazione della temerarietà della pretesa, ai fini della condanna al pagamento delle spese per lite temeraria, è riservato al giudice del merito, onde, sul punto, il motivo ripropone mere questioni di fatto.
Il motivo è, poi, manifestamente infondato con riguardo alla pronuncia di assorbimento della domanda di condanna della società per lite temeraria innanzi al giudice di appello, atteso l’accoglimento della domanda della società medesima in quella sede.
5. – L’unico motivo del ricorso incidentale è inammissibile.
Risultando la cooperativa interamente vittoriosa nel grado di appello, la corte territoriale nel dispositivo ha condannato “parte appellata” – ossia, il socio – al pagamento delle spese del grado.
Con conseguente inammissibilità del motivo, proposto sul punto dalla società cooperativa.
6. – Le spese vengono interamente compensate, in ragione della reciproca soccombenza.
PQM
La Corte rigetta il ricorso principale e dichiara inammissibile l’incidentale, compensando tra le parti le spese del giudizio di legittimità.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, come modificato dalla L. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale e della ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 26 giugno 2019.
Depositato in Cancelleria il 21 ottobre 2019
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