Corte di Cassazione, sez. II Civile, Sentenza n.26792 del 21/10/2019

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – rel. Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 6435/2017 proposto da:

A.M.G., elettivamente domiciliato in ROMA, V. GIUSEPPE SISCO 8, presso lo studio dell’avvocato ISABELLA NELLI, rappresentato e difeso dall’avvocato GIOVANNI MARCELLI;

– ricorrente –

contro

BANCA ITALIA SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA NAZIONALE, 91, presso lo studio dell’avvocato RUGGERO IPPOLITO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIUSEPPE GIOVANNI NAPOLETANO;

– controricorrente –

avverso il decreto n. 7184/2016 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 06/09/2016;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/03/2019 dal Consigliere Dott. ROSSANA GIANNACCARI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CELESTE Alberto, che ha concluso per la cessazione materia del contendere del 1 motivo; inammissibilità in sub rigetto dei restanti motivi del ricorso;

udito l’Avvocato NELLI Isabella, con delega orale difensore del ricorrente che si riporta agli atti depositati;

udito l’Avvocato MESSINEO Donato con delega orale, difensore della resistente che si riporta agli atti depositati.

FATTI DI CAUSA

Con ricorso alla Corte d’Appello di Roma ex art. 145 TUB, notificato l’8.10.2014, A.M.G. proponeva opposizione avverso la sanzione irrogata nei suoi confronti dalla Banca d’Italia, in data 5.8.2014, quale componente del consiglio di amministrazione di Medioleasing s.p.a., società controllata dalla Banca delle Marche, di cui egli era Presidente ed era stato anche componente dell’organo gestorio.

La vicenda trae origine da un accertamento ispettivo effettuato nei confronti delle due banche ex art. 54 TUB, dal 12.11.2012 al 6.9.2013, successivo ad altro accertamento avvenuto nel 2010, all’esito del quale erano state riscontrate criticità nel processo creditizio.

La sanzione comminata all’ A., pari ad Euro 54.000,00 derivava da “carenze nell’organizzazione e nei controlli con particolare riferimento al processo del credito”, “dall’inadeguato svolgimento delle funzioni di indirizzo e controllo degli organi sociali, da carenze nelle valutazioni del merito della clientela, del recupero dei crediti e della selezione dei periti”.

L’opposizione avverso la sanzione amministrativa, proposta dall’ A., veniva rigettata dalla Corte d’Appello di Roma, con decreto del 6.9.2016.

Per la cassazione di detto decreto, ha proposto ricorso A.M.G. sulla base di quattro motivi.

Ha resistito con controricorso la Banca d’Italia, che, in data 10.1.2019, ha depositato, ex art. 372 c.p.c., nuova documentazione, consistente nell’ordinanza ex artt. 287 e 288 c.p.c. della Corte d’Appello di Roma del 23.6.2017.

In prossimità dell’udienza, le parti hanno depositato memorie difensive.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso, si deduce la violazione degli artt. 101,190,352,702 bis e ter c.p.c., art. 24 Cost. e dell’art. 6 della CEDU, per avere la Corte d’appello deliberato la decisione nella Camera di consiglio del 22.6.2016, prima della scadenza del termine fissato per la produzione di note difensive, in data 4.7.2016, sicchè la corte non avrebbe esaminato le argomentazioni contenute nelle sue memorie, depositate l’1.7.2016. La decisione sarebbe stata, quindi, adottata in violazione del contraddittorio e del diritto di difesa, nella specie ancor più penalizzante in considerazione dell’assenza del grado d’appello nei giudizi di opposizione avverso le sanzioni amministrative previste dal Testo Unico Bancario.

Il motivo non è fondato.

La giurisprudenza di questa Corte è consolidata nel ritenere che, in caso di discrasia tra la data della deliberazione e la data di pubblicazione, è la data di pubblicazione che segna il momento di acquisto della rilevanza giuridica del provvedimento decisorio, mentre la data di deliberazione non è un elemento essenziale dell’atto processuale, sicchè tanto la sua mancanza, quanto la sua erronea indicazione, non integrano alcuna ipotesi di nullità, ma costituiscono fattispecie di mero errore materiale, come tale emendabile ex artt. 287 e 288 c.p.c. (Cass. Civ., sez. 03, del 12/04/2013, n. 8942, conforme Cassazione civile sez. trib., 20/09/2017, n. 21806).

Nella specie, il decreto della Corte d’Appello di Roma del 6.9.2016, nel quale si dava atto che la decisione in camera di consiglio era avvenuta in data 22.6.2016, antecedentemente alla scadenza del termine del 4.7.2016 per il deposito delle note di replica, è stato corretto, su istanza della Banca d’Italia, con provvedimento del 23.6.2017.

Il provvedimento di correzione dell’errore materiale è stato ritualmente depositato dalla controricorrente in data 10.1.2019, nei termini e con le modalità previste dall’art. 372 c.p.c..

La corte territoriale rilevava che per mero errore materiale era stata indicata la data del 22.6.2016, mentre la causa fu decisa l’11.7.2016, corrispondente alla successiva udienza mensile del collegio deliberante (secondo lunedì di ogni mese), secondo l’organizzazione interna dell’ufficio.

Inoltre, nel preambolo del decreto impugnato, si faceva espresso riferimento al termine finale del 4.7.2016 per il deposito di note e, dal contenuto della decisione, appariva evidente che la corte di merito aveva tenuto conto dei rilievi difensivi svolti dall’ A..

Rileva, infine, il collegio che il provvedimento di correzione dell’errore materiale, attinente alla data di deliberazione, non risulta impugnato dall’ A., il quale, peraltro, non ha dedotto alcun pregiudizio derivante dall’asserita violazione delle norme processuali (sul punto Cass. 16.5.2013 n. 11977).

Con il secondo motivo di ricorso, si deduce la violazione dell’art. 183 c.p.c., comma 5, art. 702 bis e ter c.p.c., artt. 24 e 111 Cost. e dell’art. 6 della CEDU, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per avere la corte territoriale erroneamente ritenuto che le note illustrative destinate alla replica introducessero ulteriori motivi di opposizione, suffragati dalla produzione di nuovi documenti mentre, invece, non sarebbero stati introdotti nuovi temi di indagine e nuove domande. In ogni caso, l’udienza fissata per le repliche avrebbe dovuto consentire alla parte di esercitare le facoltà previste nel giudizio ordinario dall’art. 183 c.p.c., comma 5. La corte territoriale avrebbe, infine, errato nel non ritenere ammissibile la produzione documentale nonostante si trattasse di atti del processo penale formatisi dopo l’introduzione del giudizio di opposizione alla sanzione amministrativa, che avevano valore di controprova.

Il motivo è infondato.

La L. n. 689 del 1981, configura un modello procedimentale di tipo impugnatorio, nel quale tutte le ragioni poste alla base della richiesta di nullità ovvero di annullamento della sanzione amministrativa debbono essere prospettate nel ricorso introduttivo, sicchè non è consentito al ricorrente di integrare in corso di causa i motivi originariamente addotti, nè all’amministrazione di dedurre, a sostegno della pretesa sanzionatoria, motivi o circostanze diversi da quelli enunciati con l’ordinanza, sicchè il giudice non può rilevare d’ufficio ragioni di nullità del provvedimento opposto o del procedimento che l’ha preceduto, salve le ipotesi di inesistenza dell’atto amministrativo (Cassazione civile sez. II, 31/10/2018, n. 27909).

Ne consegue che, correttamente, la Corte d’appello ha rilevato l’inammissibilità dei “nuovi” motivi introdotti con le memorie di replica, che avevano solo la funzione di consentire all’ A. di illustrare le ragioni a sostegno dell’opposizione, a seguito della costituzione della Banca d’Italia. Con le memorie, infatti, erano stati inseriti motivi diversi da quelli originariamente introdotti con l’atto di opposizione. Nè al procedimento in tema di sanzioni amministrative si applicano le norme previste per il giudizio ordinario o di cognizione sommaria, trovando applicazione le norme del procedimento speciale di cui all’art. 145 del Testo Unico Bancario.

Va, in ogni caso, osservato che la Corte d’appello, pur avendo dichiarato inammissibile l’introduzione dei nuovi motivi di opposizione rispetto a quelli contenuti nel ricorso, li ha esaminati nel merito unitamente alla documentazione prodotta con il deposito delle memorie di replica.

In particolare, con motivazione non attinta da censura, ha esaminato e ritenuto non fondate le questioni rilevabili d’ufficio relative all’illegittimità costituzionale del regolamento sanzionatorio della Banca d’Italia, per violazione dell’art. 111 Cost. e dell’art. 6 della CEDU, nonchè l’insussistenza della pregiudiziale penale.

Non ha, inoltre, ravvisato le condizioni per procedere alla riunione del presente procedimento con quello relativo alla sanzione irrogata all’ A., quale Presidente ed ex componente della Banca delle Marche.

Riguardo al merito, la Corte d’appello ha rilevato che il nuovo motivo di opposizione, con il quale si sosteneva che la dotazione patrimoniale del Gruppo Marche fosse solida e non vi fossero degli alert, non avesse alcuna pertinenza con la contestazione elevata all’ A., che riguardava “l’inadeguato svolgimento delle funzioni di indirizzo e controllo degli organi sociali, le carenze nelle valutazioni del merito della clientela, del recupero dei crediti e della selezione dei periti”.

La produzione di nuovi documenti, genericamente richiamati in ricorso, in violazione del dovere di specificità, previsto dall’art. 366 c.p.c., è stata conseguentemente ritenuta inammissibile perchè attinente a questioni nuove e, in ogni caso, prive di fondatezza.

Con il terzo motivo di ricorso, articolato in cinque distinte censure, si deduce la violazione dell’art. 2697 c.c., artt. 115 e 116 c.p.c., L. n. 691 del 1990, art. 23, art. 111 Cost., art. 6 CEDU e art. 4, prot. 7 CEDU, nonchè l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine alla mancata ammissione dell’audizione del ricorrente e delle prove testimoniali, che avrebbero consentito alla Corte d’appello di escludere il comportamento colposo dell’ A., il quale, dopo la prima ispezione, si sarebbe attivato, anche attraverso colloqui telefonici ed incontri informali con la Presidenza, per eliminare le criticità rilevate. Il ricorrente lamenta anche l’omesso accesso alle parti riservate dei verbali ispettivi, che evidenzierebbero l’adeguatezza delle garanzie del Gruppo Banche Marche e l’omessa ammissione di CTU volta a dimostrare che la dotazione patrimoniale di Banca Marche fosse solida e che non vi fossero problemi legati all’accesso al credito. L’accertamento della responsabilità sarebbe, inoltre, erroneamente avvenuto in via presuntiva, con un’inammissibile inversione della prova.

Il motivo non è fondato.

In tema di sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dalla Banca d’Italia nei confronti di soggetti che svolgono funzioni di direzione, amministrazione o controllo di istituti bancari, il legislatore individua una serie di fattispecie, destinate a salvaguardare procedure e funzioni ed incentrate sulla mera condotta, secondo un criterio di agire o di omettere doveroso, ricollegando il giudizio di colpevolezza a parametri normativi estranei al dato puramente psicologico e limitando l’indagine sull’elemento oggettivo dell’illecito all’accertamento della “suità” della condotta inosservante sicchè, integrata e provata dall’autorità amministrativa la fattispecie tipica dell’illecito, grava sul trasgressore, in virtù della presunzione di colpa posta dalla L. n. 689 del 1981, art. 3, l’onere di provare di aver agito in assenza di colpevolezza (Cassazione civile sez. II, 18/04/2018, n. 9546).

La Banca d’Italia ha, quindi, unicamente l’onere di dimostrare l’esistenza dei segnali di allarme che avrebbero dovuto indurre gli amministratori non esecutivi, rimasti inerti, ad esigere un supplemento di informazioni o ad attivarsi in altro modo, mentre spetta a questi ultimi provare di avere tenuto la condotta attiva dovuta o, comunque, mirante a scongiurare il danno (Cassazione civile sez. I, 12/01/2017, n. 604).

La corte territoriale ha accertato in concreto l’esistenza di carenze nell’organizzazione e nei controlli, con particolare riferimento al processo del credito, riconducibili alla violazione dei doveri imputabili all’ A., quale componente del Consiglio di amministrazione di Medioleasing s.p.a.. In particolare, le anomalie dettagliatamente riportate in motivazione sono riconducibili, secondo l’apprezzamento della corte, all’inadeguato svolgimento delle funzioni di indirizzo e di controllo degli organi sociali, con particolare riferimento al processo del credito.

La corte territoriale contestava all’istituto che, dopo la prima ispezione, non fossero stati adottati i suggerimenti dell’autorità di vigilanza e che il contratto di servicing, concluso dalla società controllante Banca delle Marche, non potesse esonerare la controllata Medioleasing dall’adempimento dei doveri in ordine alle scelte gestionali, stante l’autonomia della società controllata.

Escludeva che fossero imputabili ai dipendenti e non agli organi apicali le anomalie nella gestione dei crediti, sicchè, alla luce del complesso quadro delineato in motivazione, configurava la responsabilità degli amministratori, alla luce dei richiamati principi affermati da questa Corte.

Non è, pertanto, ravvisabile il vizio di omesso esame su fatti decisivi per il giudizio, che, alla luce della nuova formulazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5, come modificato dalla L. n. 134 del 2012, è integrato dal vizio di omessa motivazione, in quanto attinente all’esistenza della motivazione, che si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile” (Cassazione civile sez. un., 07/04/2014, n. 8053).

Nella specie, invece, si contesta l’omessa ammissione di elementi istruttori, senza nemmeno dedurne la loro decisività, risolvendosi il motivo in un diverso apprezzamento del materiale probatorio effettuato dal giudice di merito, il quale, alla luce del materiale probatorio acquisito, ha ritenuto superflue le richieste istruttorie avanzate dall’opponente (pag. 11 del decreto impugnato).

La corte territoriale, esaminate le risultanze istruttorie e la loro idoneità a provare la condotta dell’ A., ha ritenuto ininfluente la richiesta di accesso alle parti riservate dei verbali di ispezione, poichè esse non avevano costituito la base del provvedimento sanzionatorio, mentre la richiesta di accesso agli atti amministrativi aveva contenuto esplorativo.

Anche la richiesta di CTU, volta a dimostrare che la dotazione del gruppo Marche fosse solida, è stata ritenuta irrilevante dal giudice dell’opposizione, in quanto non pertinente al thema decidendum, avente ad oggetto l’inadeguato svolgimento delle funzioni di indirizzo e di controllo degli organi sociali.

Quanto alla richiesta di prova testimoniale, un ulteriore rilievo di inammissibilità è fondato sulla mancata trascrizione da parte del ricorrente dei capitoli di prova, necessari per consentire alla Corte di apprezzarne la rilevanza e l’ammissibilità.

Infine, la doglianza relativa all’omessa audizione del ricorrente, oltre che inammissibilmente prospettata come omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, era rimessa alla discrezionalità del giudicante, ai sensi dell’art. 145 del TUB, ratione temporis applicabile.

I profili sollevati dalla censura, benchè formulati sotto il profilo della violazione di legge, si risolvono, dunque, in una diversa valutazione dei fatti e delle prove, il cui apprezzamento spetta al giudice di merito.

Con il quarto motivo di ricorso, il ricorrente, allegando la violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, deduce la nullità del decreto per apparente motivazione, in relazione agli artt. 2381 e 2909 c.c. e art. 4, prot. 7 CEDU; lamenta che le contestazioni fossero le medesime accertate e sanzionate a seguito della precedente ispezione, che la corte territoriale non avrebbe motivato sulle iniziative adottate dopo i rilievi mossi dall’autorità di vigilanza nonchè sugli obblighi e sulla responsabilità degli amministratori.

Il motivo non è fondato.

La motivazione mancante o meramente apparente, cui consegue la nullità della sentenza, è integrata nelle ipotesi in cui essa risulti del tutto inidonea ad assolvere alla funzione specifica di esplicitare le ragioni della decisione, per essere afflitta da un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili oppure perchè perplessa ed obiettivamente incomprensibile (Cassazione civile sez. VI, 25/09/2018, n. 22598; Cass. Sez. Unite del 07/04/2014 n. 8053).

Essa si configura quando alla premessa segua l’enunciazione della decisione senza alcuna argomentazione oppure quando le argomentazioni siano svolte in modo talmente contraddittorio da non permettere di individuarla, cioè di riconoscerla come giustificazione del decisum (Cass. N. 20112 del 2009).

Nella specie, la motivazione della corte di merito è consequenziale rispetto alle premesse di fatto, sì da consentire al giudice di legittimità di cogliere il percorso logico e giuridico del decisum.

Nè, in relazione alle norme di legge cui si ricollega la motivazione apparente appare ravvisabile una violazione di legge, ma soltanto una diversa valutazione degli elementi istruttori e degli apprezzamenti della corte di merito, incensurabili in sede di legittimità.

La corte territoriale ha rilevato l’insussistenza del ne bis in idem rispetto alle sanzioni già irrogate all’esito della precedente ispezione, sul rilievo che esse si riferissero ad un diverso segmento temporale. Ha disatteso l’eccezione di indeterminatezza della condotta, sulla base dell’apprezzamento della contestazione elevata, anche con riferimento al rinvio alle disposizioni emanate dalla Banca d’Italia; ha motivato sulle inadeguate iniziative adottate dall’ A. dopo l’ispezione del 2011 e sulla violazione, posta a carico degli amministratori dell’obbligo di agire informati, estesa all’obbligo di acquisire informazioni sulla condotta illegittima dei dipendenti, che è essa stessa sintomo delle carenze organizzative contestate.

Il ricorso va, pertanto, rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in dispositivo.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte di Cassazione, il 21 marzo 2019.

Depositato in Cancelleria il 21 ottobre 2019

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