LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –
Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –
Dott. IANNELLO Emilio – rel. Consigliere –
Dott. GIANNITI Pasquale – Consigliere –
Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 20408/2018 R.G. proposto da:
Groupama Assicurazioni S.p.A., rappresentata e difesa dall’Avv. Giuseppe Graziosi, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Orazio, n. 3 a;
– ricorrente –
contro
G.I.M.V. e P.D., rappresentati e difesi dall’Avv. Filippo Petraroli, con domicilio eletto in Roma, via Laura Mantegazza, n. 24, presso lo studio del Dottor Marco Gardin;
– controricorrente –
e contro
Allianz S.p.A., rappresentata e difesa dall’Avv. Giorgio Spadafora e dal Prof. Avv. Antonio Spadafora, con domicilio eletto presso il loro studio in Roma, via Panama, n. 88;
– controricorrente –
e nei confronti di:
M.A. e G.G.;
– intimati –
avverso l’ordinanza n. 10220/2017 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 26/04/2017 R.G.N. 13533/2015;
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23 maggio 2019 dal Consigliere Emilio Iannello.
RILEVATO
che:
1. Il fatto e le questioni trattate, per quanto ancora di essi rileva in questa sede, sono così descritti nell’ordinanza impugnata.
Il 25 gennaio 1998, a Taviano (LE), si verificò un sinistro stradale che coinvolse due veicoli: a) l’autoveicolo Fiat Uno targato *****, assicurato contro i rischi della r.c.a. dalla società Groupama s.p.a.; b) l’autoveicolo Opel Corsa targato *****, condotto da P.D., sul quale erano trasportati G.I.M.V. e P.D., assicurato contro i rischi della r.c.a. dalla società Allianz s.p.a..
In conseguenza dello scontro entrambi i conducenti dei veicoli morirono.
Nel 2000 la vedova ( G.I.M.V.) e l’orfano ( P.D.) di P.D. convennero dinanzi al Tribunale di Lecce i proprietari e gli assicuratori sia del veicolo su cui viaggiavano, sia dell’altro mezzo.
Gli attori chiesero la condanna dei convenuti in solido al risarcimento dei danni derivati dall’uccisione del proprio congiunto, P.D..
Con sentenza 19 aprile 2012 n. 963, il Tribunale di Lecce accolse la domanda, e condannò tutti i convenuti in solido al risarcimento dei danni.
2. La sentenza di primo grado venne appellata in via principale dalla Allianz (assicuratrice del vettore), la quale si dolse di essere stata condannata a risarcire ai trasportati G.I.M.V. e P.D. il danno da essi patito in conseguenza della morte del loro marito e padre.
Il gravame venne accolto dalla Corte d’appello di Lecce, la quale ritenne che i danni da lutto patiti dai congiunti del vettore deceduto dovessero essere risarciti interamente, e solo, dall’assicuratore della r.c.a. dell’antagonista (Groupama). Di conseguenza escluse la solidarietà tra i due assicuratori della r.c.a. e condannò la sola Groupama al risarcimento integrale, senza dare peso alcuno al concorso di colpa della vittima: a tal ultimo riguardo argomentò che “del concorso di colpa del vettore ( P.D.) non si può tenere conto, perchè la Groupama non ha impugnato la sentenza di primo grado chiedendo “la graduazione delle responsabilità””.
3. Con l’ordinanza in epigrafe la Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale con il quale la Groupama si doleva, sotto tre convergenti profili, dell’attribuzione a suo carico, quale assicuratrice della r.c.a. del proprietario del veicolo antagonista, dell’onere integrale (e non invece della sola quota di responsabilità al netto, ex art. 1227 c.c., di quella attribuibile alla stessa vittima) del risarcimento del danno patito dai congiunti di P.D. in conseguenza della morte di questi.
Ha infatti, in sintesi, rilevato che:
– “per effetto della sentenza di primo grado… la Groupama: a) si trovò condannata a pagare il 100% del danno; b) si trovò ad avere un coobbligato solidale. Si tratta di due statuizioni diverse. L’una attiene al quantum dell’obbligazione risarcitoria, l’altra al quomodo. Esse possono coesistere o meno, e la riforma dell’una non spiega effetti sull’altra. Di tali statuizioni la Allianz ha impugnato in grado di appello la seconda (l’affermazione del vincolo solidale), ottenendone la riforma….”;
– è bensì vero che “in caso di concorso della condotta colposa della vittima di un illecito mortale nella produzione dell’evento dannoso, il risarcimento del danno, patrimoniale e non, patito iure proprio dai congiunti della vittima, deve essere ridotto in misura corrispondente alla percentuale di colpa ad essa ascrivibile” e che pertanto erroneamente, nella specie, stante il concorso di colpa della vittima, il tribunale riconobbe ai congiunti del P. il diritto all’integrale risarcimento del danno da lutto; tuttavia sul punto deve considerarsi formato giudicato interno atteso che “Allianz (assicuratore del vettore) appellò, deducendo non già l’omessa detrazione dal quantum debeatur della percentuale di concorso di colpa ascrivibile alla vittima, ma l’erronea attribuzione ad essa della qualità di “coobbligato solidale”. A fronte di questa impugnazione, in appello la Groupama si limitò a chiedere la conferma della decisione di primo grado. Pertanto, a fronte dell’appello della Allianz, e dinanzi al rischio di perdere un coobbligato solidale contro cui eventualmente promuovere il regresso, la Groupama avrebbe dovuto proporre appello incidentale condizionato, col quale chiedere che la percentuale di colpa attribuibile alla vittima fosse -detratta dal risarcimento dovuto dai responsabili, solidale o meno che fosse la loro obbligazione. Non avendolo fatto – si rileva conclusivamente nell’ordinanza – la Corte d’appello non era affatto tenuta a tornare sulla questione, sulla quale perciò si è ormai formato il giudicato interno”.
3. Per la revocazione della ordinanza della Suprema Corte propone ricorso Groupama S.p.A., ai sensi dell’artt. 391-bis c.p.c. e art. 395 c.p.c., n. 4, con unico motivo, cui resistono G.I.M.V., P.D. e Allianz S.p.A., depositando controricorsi.
Gli altri intimati non svolgono difese in questa sede.
4. Essendo state ritenute sussistenti le condizioni per la trattazione del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., il relatore designato ha redatto proposta, che è stata notificata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza della Corte.
La ricorrente e la controricorrente Allianz S.p.a. hanno depositato memorie ex art. 380-bis c.p.c..
CONSIDERATO
che:
1. Secondo la ricorrente l’ordinanza de qua, nel punto sopra descritto, è frutto di errore di fatto percettivo, ex art. 395 c.p.c., n. 4, atteso che, contrariamente a quanto in essa affermato, Allianz in grado d’appello aveva in realtà censurato proprio l’omessa detrazione dal quantum debeatur della percentuale di concorso di colpa ascrivibile alla vittima, mentre non aveva formulato nessun motivo di impugnazione sotto il semplice profilo della solidarietà.
Rimarca la ricorrente che nelle conclusioni dell’atto d’appello Allianz S.p.A., compagnia assicuratrice del veicolo antagonista, aveva chiesto dichiararsi “che nulla a tal titolo (ossia per la morte del vettore proprio assicurato) è dovuto dalla Allianz S.p.A.” e porsi pertanto “l’onere risarcitorio, se dovuto, a carico soltanto della Groupama Ass.ni quantificandolo nella misura del 50% dell’intero danno o in quella misura ritenuta di giustizia”.
2. Il ricorso è inammissibile.
Secondo principio costantemente affermato nella giurisprudenza di questa Corte, in tema di revocazione delle sentenze della Corte di cassazione, l’errore revocatorio è configurabile nelle ipotesi in cui la Corte sia incorsa in un errore meramente percettivo, risultante in modo incontrovertibile dagli atti – con i caratteri della evidenza e della obiettività, così da non richiedere lo sviluppo di argomentazioni induttive o indagini – e tale da aver indotto il giudice a fondare la valutazione della situazione processuale sulla supposta inesistenza (od esistenza) di un fatto, positivamente acquisito (od escluso) nella realtà del processo, che, ove invece esattamente percepito, avrebbe determinato una diversa valutazione della situazione processuale, e non anche nella pretesa errata valutazione di fatti esattamente rappresentati, risolvendosi questa ben diversamente in preteso errore di giudizio della Corte, non suscettibile di formare oggetto di ricorso per revocazione (v. ex multis Cass. Sez. U. n. 30/10/2008, 26022; Cass. 05/03/2015, n. 4456; 18/06/2015, n. 12655; 09/12/2013, n. 27451).
Nei termini sopra descritti la doglianza si appalesa priva dei requisiti predetti ed estranea all’ambito revocatorio.
La Corte ha invero ritenuto, peraltro del tutto correttamente, che sul punto della quantificazione del danno posto a carico di Groupama si fosse formato il giudicato interno in ragione di un argomento che si articola sulla base di due concatenati rilievi e cioè che: a) solo la compagnia assicuratrice del veicolo antagonista (Allianz S.p.A.) aveva proposto ricorso mirato esclusivamente a censurare la ritenuta responsabilità solidale per i danni in questione del proprio assicurato; b) a fronte di tale impugnazione era Groupama ad avere interesse e onere di impugnare, con appello incidentale condizionato che l’importo del risarcimento fosse ridotto della percentuale di colpa ascrivibile alla vittima.
Orbene, non può dubitarsi della natura valutativa di tale complessa valutazione (oltre che, come detto, della sua piena correttezza sul piano giuridico), che non può considerarsi affatto contraddetta – nei termini di obiettività e decisività richiesti ai fini della revocazione – dal contenuto dell’atto d’appello di Allianz, quale trascritto per stralcio nell’odierno ricorso.
Questo infatti è riferito esclusivamente alla asserita esclusiva responsabilità dell’altra compagnia assicuratrice (Groupama), non potendo assegnarsi alcun rilievo critico, diverso e autonomo da quello tendente ad escludere la responsabilità solidale di Allianz, la richiesta conclusiva di porre “l’onere risarcitorio, se dovuto, a carico soltanto della Groupama Ass.ni quantificandolo nella misura del 50% dell’intero danno o in quella misura ritenuta di giustizia”.
3. Appare peraltro preliminare e assorbente il rilievo che l’affermazione, sostanzialmente per le stesse esposte ragioni, di un giudicato interno formatosi sul punto della quantificazione del danno a carico di Goupama, era a ben vedere già contenuta nella sentenza d’appello; tanto è sufficiente per rendere evidente, ai fini che qui interessano, che tale affermazione, lungi dal costituire frutto di errore percettivo cui sarebbe incorsa la Corte di cassazione, costituiva specifico oggetto di una valutazione già formalmente espressa dal giudice del merito, la cui esattezza la Suprema Corte si è limitata a confermare in virtù di quello che, per ciò solo, si appalesa espressione di un giudizio, non più sindacabile.
A tutto concedere inoltre, ove tale valutazione potesse considerarsi frutto di errore nella percezione del contenuto dell’atto d’appello di Allianz, posto che essa era già contenuta nella sentenza d’appello, tale errore avrebbe dovuto imputarsi alla sentenza d’appello e il ricorso per revocazione avrebbe pertanto dovuto essere proposto contro quest’ultima, nella sede competente.
4. Il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese processuali liquidate come da dispositivo.
Va disattesa la richiesta dei resistenti G. e P., nelle conclusioni del proprio controricorso, volta all’applicazione dell’art. 96 c.p.c..
Trattandosi di giudizio iniziato nell’anno 2000 – al quale pertanto non è applicabile, ratione temporis, la previsione di cui al comma 3 di tale disposizione (introdotta come noto dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 45, comma 12, e applicabile ai sensi dell’art. 58, comma 1, ai giudizi instaurati successivamente alla sua entrata in vigore) – la richiesta, generica e priva di alcuna ulteriore illustrazione, non può che intendersi riferita alla previsione di cui all’art. 96 c.p.c., comma 1 (condanna al risarcimento del danno per responsabilità processuale aggravata) la quale presuppone, oltre alla mala fede o alla colpa grave, anche la sussistenza di un danno, nella specie nemmeno dedotto (v. Cass. Sez. U. 20/04/2004, n. 7583; Cass. 27/10/2015, n. 21798).
Ricorrono le condizioni di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, per l’applicazione del raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore dei controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida: per Allianz in Euro 12.000 per compensi; per gli altri controricorrenti in Euro 10.000; oltre per ciascuno alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, il 23 maggio 2019.
Depositato in Cancelleria il 21 ottobre 2019