Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.26819 del 21/10/2019

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – rel. Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17912-2017 proposto da:

B.L., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GERMANICO 96, presso lo studio dell’avvocato MARIO ANGINO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE *****, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la sede dell’AVVOCATURA dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso dagli avvocati CLEMENTINA PULLI, MANUELA MASSA, NICOLA VALENTE, LUIGI CALIULO, EMANUELA CAPANNOLO;

– resistente –

avverso la sentenza n. 712/2017 della CORTE D’APPELLO di BARI, depositata il 12/05/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 07/05/2019 dal Consigliere Relatore Dott.sa ESPOSITO LUCIA.

RILEVATO

CHE:

La Corte d’appello di Bari, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Foggia che aveva rigettato la domanda proposta da B.L. nei confronti dell’Inps e diretta ad ottenere l’assegno ordinario di invalidità, riteneva non dovute le spese di giudizio da parte della istante in ragione dell’applicazione dell’art. 152 disp. att. c.p.c.;

a fondamento della decisione la Corte rilevava che “motivo principale ed esclusivo di doglianza dell’appellante è la violazione da parte del Tribunale del disposto di cui all’art. 152 disp. att. c.p.c.”;

avverso la sentenza propone ricorso per cassazione B.L. sulla base di unico motivo;

l’Inps ha depositato procura in calce al ricorso notificato;

la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata comunicata alla parte costituita, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio non partecipata.

CONSIDERATO

CHE:

con l’unico motivo la ricorrente deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, vizio di omessa pronuncia di cui all’art. 112 c.p.c., esponendo che i motivi di gravame sui quali la Corte doveva decidere erano due e che quello principale poneva all’attenzione del giudice d’appello la carente motivazione della sentenza di primo grado per avere recepito acriticamente le conclusioni peritali, mirando a una riforma della sentenza anche in punto di riconoscimento della prestazione originariamente richiesta;

il ricorso è fondato poichè in sentenza, in coerenza con l’indicazione secondo la quale l’unica doglianza attiene alla liquidazione delle spese, manca qualsiasi statuizione in ordine alla sussistenza dei presupposti per la prestazione richiesta, pur risultando dalle allegazioni di parte ricorrente e, specificamente, dalla copia dell’atto di appello ritualmente prodotta a termini dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, che nell’ambito del devolutum rientrava anche la questione relativa alla spettanza della prestazione originariamente richiesta, riguardando solo il secondo motivo d’impugnazione la statuizione sulle spese;

sussiste, pertanto, la dedotta violazione dell’art. 112 c.p.c. (cfr. Cass. 452 del 14/1/2015, Cass. 16254 del 25/9/2012, secondo cui “Il vizio di omessa pronuncia da parte del giudice d’appello è configurabile allorchè manchi completamente l’esame di una censura mossa al giudice di primo grado….”;

ne consegue che il ricorso deve essere accolto e la sentenza impugnata cassata, con rinvio al giudice del merito affinchè provveda ad esaminare la censura congiuntamente proposta dalla ricorrente e trascurata.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata in parte qua e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Bari in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 7 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 21 ottobre 2019

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