LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DORONZO Adriana – Presidente –
Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –
Dott. ESPOSITO Lucia – rel. Consigliere –
Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –
Dott. SPENA Francesca – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 17105-2018 proposto da:
POSTE ITALIANE SPA *****, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE EUROPA 190, presso la sede della FUNZIONE AFFARI LEGALI dell’Istituto medesimo, rappresentata e difesa dagli avvocati ROBERTA AIAZZI, LUIGI CURTO;
– ricorrente –
contro
P.G., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIOSUE’ BORSI 4, presso lo studio dell’avvocato SALVATORE MURA, rappresentata e difesa dall’avvocato STEFANO CAFFIO;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 4779/2017 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 28/11/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 07/05/2019 dal Consigliere Relatore Dott.sa ESPOSITO LUCIA.
RILEVATO
CHE:
La Corte d’appello di Roma, in riforma della sentenza di primo grado e in accoglimento della domanda avanzata da P.G., dichiarò la nullità della clausola appositiva del termine al contratto di lavoro subordinato stipulato dalla predetta con Poste Italiane S.p.A. il 27/3/2001, condannando Poste Italiane S.p.A. a corrispondere alla lavoratrice un’indennità L. n. 183 del 2010 ex art. 32, comma 5;
a fondamento della decisione la Corte d’appello escluse la tempestività della costituzione in giudizio di Poste Italiane S.p.a., avvenuta sabato 16 giugno per l’udienza del 27/6/2012, ritenne la predetta parte decaduta dal potere di sollevare l’eccezione di decadenza L. 183 del 2010 ex art. 32, e accolse il motivo d’appello inerente alla violazione della c.d. clausola di contingentamento, già dedotta dalla lavoratrice in primo grado e riproposta in appello, osservando che i documenti prodotti da Poste erano inidonei a far ritenere assolto l’onere probatorio circa il rispetto dei limiti numerici prescritti dalla L. 28 febbraio 1987, n. 56, art. 23, integranti condizione di legittimità dell’assunzione;
avverso la sentenza propone ricorso per cassazione Poste Italiane S.p.A. sulla base di tre motivi;
P.G. resiste con controricorso;
la proposta del relatore, ai sensi dell’art.:380 bis c.p.c., è stata notificata alla parte costituita, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.
CONSIDERATO
CHE:
Con il primo motivo la ricorrente deduce violazione e errata applicazione di norme di legge (art. 360 c.p.c., n. 3) con riferimento all’art. 155 c.p.c., rilevando che la Corte territoriale non aveva offerto motivazione appagante riguardo alle doglianze in ordine alla tardiva costituzione di Poste Italiane s.p.a. e che, in forza dei principi contenuti nell’art. 155 c.p.c., in specie evincibili dal comma 6, non doveva trovare applicazione, con riferimento al termine a ritroso di dieci giorni prima dell’udienza per la costituzione del convenuto, la soluzione interpretativa che comporta la piena equiparazione del sabato ai giorni festivi, con la conseguenza che non poteva escludersi ogni effetto giuridico delle attività processuali fuori udienza svolte in tale giorno;
con il secondo motivo deduce violazione o falsa applicazione dell’art. 1372 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, per omesso esame e insufficiente motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio, rilevando che la sentenza di secondo grado liquida la questione relativa all’eccezione di risoluzione per mutuo consenso omettendo ogni decisione sul punto, sui presupposto che detta eccezione non fosse stata riproposta nel giudizio di secondo grado e osservando, inoltre, che era stata offerta in giudizio un’interpretazione dell’art. 1372 c.c. estranea alla normativa di diritto, poichè il complessivo contegno del ricorrente nel notevole arco di tempo intercorso tra la conclusione del contratto e l’impugnativa del medesimo evidenziava inequivocabilmente la volontà del lavoratore di considerare definitivamente risolto il contratto con estinzione del rapporto;
con il terzo motivo la ricorrente deduce violazione ed errata applicazione di norme di legge (art. 360 c.p.c., n. 3) con riferimento all’art. 25 CCNL 2001, in relazione alla clausola di contingentamento, osservando che, secondo la Corte d’appello, per il solo fatto che nell’anno di assunzione della P. erano stati assunti a tempo determinato lavoratori in numero eventualmente superiore alla percentuale prevista, la clausola dovesse ritenersi di per sè nulla, laddove solo i contratti stipulati quando ormai il datore di lavoro ha assunto un numero di dipendenti pari alla prevista percentuale di organico risulterebbero in contrasto con il divieto di legge e sarebbero, quindi, nulli, potendosi solo allora ritenersi verificata la situazione prevista dal legislatore come ostativa ad ulteriori assunzioni;
il primo motivo è infondato, sulla base della giurisprudenza in tema di operatività dell’art. 155 c.p.c., comma 4, anche con riguardo ai termini che si computano a ritroso, con l’effetto di individuare il “dies ad quem” nel giorno non festivo cronologicamente precedente rispetto a quello di scadenza (Cass. 14767 del 30/6/2014, Cass. n. 21335 del 14/09/2017);
il secondo motivo è inammissibile, perchè non risulta adeguatamente confutata l’affermazione contenuta in sentenza circa la mancata riproposizione del presunto scioglimento del rapporto per mutuo consenso (il brano riprodotto in ricorso è inidoneo a fare ritenere la questione riproposta, mentre non è stata allegata e localizzata la memoria di costituzione in appello da cui sarebbe evincibile la riproposizione);
allo stesso modo inammissibile è il terzo motivo, poichè la Corte territoriale ha motivato riguardo al mancato adempimento da parte del datore di lavoro dell’onere della prova sullo stesso spettante circa il rispetto della clausola di contingentamento (Cass. n. 4764 del 10/3/2015) e tale statuizione non è stata efficacemente confutata da Poste Italiane s.p.a. mediante il riferimento ad allegazioni effettuate in sede di merito circa il numero dei lavoratori assunti a tempo indeterminato e quelli assunti con contratto a termine, in tesi attestanti il rispetto del rapporto percentuale;
in base alle svolte argomentazioni il ricorso va rigettato con liquidazione delle spese secondo soccombenza e attribuzione al difensore antistatario che ne ha fatto richiesta.
PQM
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 2.700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15 % e accessori di legge, con distrazione.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, il 7 maggio 2019.
Depositato in Cancelleria il 21 ottobre 2019
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