LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DORONZO Adriana – Presidente –
Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –
Dott. ESPOSITO Lucia – rel. Consigliere –
Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –
Dott. SPENA Francesca – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA PER CORREZIONE DI ERRORE MATERIALE sul ricorso 36163-2018 proposto da:
O.V., difensore di M.G., elettivamente domiciliato in ROMA, LUNGOTEVERE RAFFAELLO SANZIO 9, presso lo studio dell’avvocato PATRIZIO IVO D’ANDREA, rappresentato e difeso da se medesimo;
– ricorrente –
contro
AZIENDA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA;
– intimata –
avverso la sentenza n. 25089/2018 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 10/10/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 07/05/2019 dal Consigliere Relatore Dott.sa ESPOSITO LUCIA.
RILEVATO
che:
L’avv. O.V., nella qualità procuratore di M.G., ha proposto ricorso per la correzione di errore materiale della sentenza n. 25089/18, depositata il 10/10/2018, con cui questa Corte aveva accolto il ricorso principale proposto dalla predetta parte nei confronti dell’Azienda Regionale per la Protezione dell’Ambiente (A.R.P.A.) del Friuli Venezia Giulia;
rappresentava il ricorrente che nell’intestazione della sentenza, per mero errore materiale, era stata omessa la menzione della partecipazione alla discussione orale, nell’udienza del 12 giugno 2018, dell’avv. O., difensore, unitamente all’avv. Luciana Criaco, del sig. M.G.;
controparte non ha svolto attività difensiva;
la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è stata notificata alla parte costituita, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.
CONSIDERATO
che:
dall’esame degli atti del procedimento R.G. 26621/2014, conclusosi con l’emanazione della sentenza di questa Corte n. 25089/2018, e, in particolare, dal verbale di udienza del 12 giugno del 2018, risulta che l’avv. O.V. era presente in udienza, ancorchè di tale presenza non sia dato atto nell’intestazione della sentenza;
il ricorso, pertanto, va accolto, prevedendo che l’intestazione della sentenza di questa Corte n. 25089/18, depositata il 10/10/2018, sia corretta aggiungendo, dopo l’espressione “udito l’Avvocato Luciana Criaco”, il seguente enunciato: “udito l’Avvocato O.V.”;
non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente procedimento (Cass., sez. un., ord., 27/06/2002, n. 9438; Cass., ord., 4/05/2009, n. 10203; Cass., ord., 17/09/2013, n. 21213).
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e, per l’effetto, dispone che l’intestazione della sentenza di questa Corte n. 25089/18, depositata il 10/10/2018, sia corretta aggiungendo, dopo l’espressione “udito l’Avvocato Luciana Criaco”, il seguente enunciato: “udito l’Avvocato O.V.”. Alla cancelleria per le annotazioni.
Rilevato che dagli atti il processo risulta esente, non si applica il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.
Così deciso in Roma, il 7 maggio 2019.
Depositato in Cancelleria il 21 ottobre 2019