LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DORONZO Adriana – Presidente –
Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –
Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –
Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –
Dott. CAVALLARO Luigi – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 23092-2017 proposto da:
R.M., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato OLINDO DI FRANCESCO;
– ricorrente –
contro
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE *****, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la sede dell’AVVOCATURA dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso dagli avvocati CLEMENTINA PULLI, MANUELA MASSA, NICOLA VALENTE, EMANUELA CAPANNOLO;
– controricorrente –
avverso il decreto del TRIBUNALE di AGRIGENTO, depositato il 17/05/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 02/04/2019 dal Consigliere Relatore Dott. CAVALLARO LUIGI.
RILEVATO IN FATTO
che, con decreto depositato il 17.5.2017, il Tribunale di Agrigento ha omologato le risultanze dell’accertamento tecnico preventivo obbligatorio in esito al quale R.M. era stata riconosciuta invalida civile in misura pari al 74%, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa, e ha compensato le spese di lite, ponendo a carico della parte ricorrente le spese di CTU;
che avverso la statuizione sulle spese R.M. ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un motivo di censura; che l’INPS ha resistito con controricorso;
che è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio;
che parte ricorrente ha depositato memoria.
CONSIDERATO IN DIRITTO
che, con l’unico motivo di censura, parte ricorrente denuncia violazione dell’art. 91 c.p.c., dell’art. 92c.p.c., comma 2, e dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, per avere il giudice disposto la compensazione delle spese processuali e l’accollo a suo carico di quelle di consulenza tecnica pur in presenza di soccombenza dell’INPS e comunque senza motivazione;
che è consolidato il principio di diritto secondo cui la mancanza di motivazione su questione di diritto e non di fatto deve ritenersi irrilevante, ai fini della cassazione della sentenza, qualora il giudice del merito sia comunque pervenuto ad un’esatta soluzione del problema giuridico sottoposto al suo esame, giacchè in tal caso questa Corte di cassazione, in ragione della funzione nomofilattica ad essa affidata dall’ordinamento nonchè dei principi di economia processuale e di ragionevole durata del processo di cui all’art. 111 Cost., comma 2, ha il potere, in una lettura costituzionalmente orientata dell’art. 384 c.p.c., di correggere la motivazione anche a fronte di un error in procedendo qual è la motivazione omessa mediante l’enunciazione delle ragioni che giustificano in diritto la decisione assunta, sempre che si tratti di questione che non richieda ulteriori accertamenti in fatto (Cass. S.U. n. 2731 del 2017);
che, nella specie, il decreto impugnato ha dato atto non soltanto della sussistenza del requisito sanitario necessario al godimento dell’assegno mensile di assistenza, ma altresì dell’insussistenza di quello necessario al godimento della pensione di inabilità civile e dell’indennità di accompagnamento;
che, pertanto, la compensazione delle spese deve ritenersi giustificata in relazione all’acclarata soccombenza reciproca, essendosi precisato che tale ultima ipotesi sottende sia una pluralità di domande contrapposte, accolte o rigettate, che si siano trovate in cumulo nel medesimo processo fra le stesse parti, sia l’accoglimento parziale dell’unica domanda proposta, allorchè essa sia stata articolata in più capi e ne siano stati accolti uno o alcuni e rigettati gli altri, sia una parzialità dell’accoglimento anche meramente quantitativa, riguardante una domanda articolata in unico capo (così Cass. nn. 10113 del 2018, 21684 del 2013);
che, consentendo la soccombenza reciproca la compensazione sia totale che parziale delle spese e rientrando a pieno titolo le spese di consulenza tecnica tra i costi processuali suscettibili di regolamento ex artt. 91 e 92 c.p.c. (così, tra le numerose, Cass. n. 1023 del 2013), la valutazione delle proporzioni della soccombenza reciproca e la determinazione delle quote in cui le spese processuali debbono ripartirsi o compensarsi tra le parti rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito, che resta sottratto al sindacato di legittimità, non essendo il giudice tenuto a rispettare un’esatta proporzionalità fra la domanda accolta e la misura delle spese poste a carico del soccombente (Cass. nn. 30592 del 2017, 2149 del 2014) e potendo costituire l’accollo delle spese di consulenza alla parte parzialmente vittoriosa/soccombente una variante verbale della tecnica di compensazione espressa per frazioni dell’intero (Cass. n. 17739 del 2016);
che tale conclusione non può ritenersi suscettibile di violare l’art. 91 c.p.c., dal momento che la disposizione ult. cit. stabilisce soltanto che la parte interamente vittoriosa non deve rimborsare a quella soccombente una frazione delle spese che quest’ultima abbia sostenuto, rimanendo pertanto confermato che tanto il concorso nelle spese di CTU quanto l’addebito esclusivo di queste ultime non incontrano altro limite che quello fissato dall’art. 92 c.p.c., comma 2 (così, espressamente, Cass. n. 17739 del 2016, cit., in motivazione);
che, così corretto il decreto di omologa, il ricorso va senz’altro rigettato, provvedendosi come da dispositivo sulle spese del giudizio di legittimità, giusta il criterio della soccombenza;
che, in considerazione del rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento, da par te della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
PQM
La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in Euro 2.200,00, di cui Euro 2.000,00 per compensi, oltre spese generali in misura pari al 15% e accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 2 aprile 2019.
Depositato in Cancelleria il 21 ottobre 2019