LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –
Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –
Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –
Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – rel. Consigliere –
Dott. VARRONE Luca – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 906/2018 proposto da:
J.G., elettivamente domiciliato in ROMA, C/O MEM CONSULTING SRL PIAZZA DI PIETRA 26, presso lo studio dell’avvocato ELISABETTA BULDOIN, rappresentato e difeso dagli avvocati RAFFAELE FIORE, DANIEL BIANCO;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– controricorrente –
avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di SALERNO, depositate il 09/10/2017;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 14/02/2019 dal Consigliere Dott. CHIARA BESSO MARCHEIS.
PREMESSO che:
1. Con ricorso del 14/7/2012 J.G., in qualità di erede di S.G., proponeva ricorso alla Corte di appello di Salerno per ottenere la condanna del Ministero della Giustizia al pagamento dell’equa riparazione per irragionevole durata del processo L. n. 89 del 2001, ex art. 1 bis, in relazione al procedimento r.g.n. 911/1985 svoltosi davanti al Tribunale di Paola per una durata complessiva pari a circa 26 anni.
La Corte di appello, con decreto del 29/8/2014, rigettava il ricorso, ritenendo non provata la qualità di erede in capo al ricorrente.
2. Avverso tale decreto ricorreva in cassazione J.G., eccependo la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., artt. 476,115 e 116 c.p.c.. La Corte di cassazione, con sentenza n. 10853/2017, in accoglimento del ricorso, affermava che era possibile evincere dagli atti la qualità di erede di S.G. da parte di J.G., cassava il provvedimento impugnato e rinviava la causa alla Corte di appello di Salerno in diversa composizione.
3. Riassunta la causa, la Corte di appello, con decreto n. 7852 del 9/10/2017, rigettava il ricorso, ritenendo che nel caso di specie l’eccessiva durata del procedimento presupposto fosse dipesa “in maniera determinante” dall’inattivo comportamento delle parti, e quindi di S.G., dante causa del ricorrente.
4. Contro il decreto ricorre per cassazione J.G.. Resiste con controricorso il Ministero della Giustizia.
CONSIDERATO
Che:
I. Il ricorso è articolato in un unico motivo con cui si denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 2 (prima della riforma ad opera della L. n. 134 del 2012) e dell’art. 175 c.p.c., per avere la Corte di appello escluso l’indennizzabilità dell’irragionevole durata del procedimento presupposto, imputando la stessa al comportamento inattivo delle parti. Sostiene il ricorrente che non solo la Corte di appello avrebbe deciso in base a una formulazione della L. n. 89 del 2001, art. 2, non applicabile ratione temporis al ricorso in esame (introdotto prima della novellazione operata dalla L. n. 134 del 2012), ma soprattutto che il comportamento inattivo delle parti, imputabile anche a S.G., potrebbe semmai riferirsi al solo periodo compreso tra il 31/7/2010 – data in cui scadeva il termine per l’integrazione del contraddittorio disposto per la prima volta con ordinanza dell’11/5/2010 – e il 19/1/2012, data in cui veniva pubblicata la sentenza; occorre infatti considerare che era anzitutto compito dei magistrati che si sono succeduti esercitare poteri intesi a un sollecito svolgimento del procedimento e anzitutto verificare la regolare instaurazione del contraddittorio e adottare gli opportuni provvedimenti nel caso di inattività delle parti.
Il motivo è fondato. La Corte d’appello, a fronte di un giudizio (di convalida di un sequestro conservativo e di divisione ereditaria) instaurato nel 1986 e definito con sentenza di estinzione per inattività delle parti nel 2012, afferma che si sono avuti alcuni rinvii su richiesta delle parti, che poi nel 1991 il giudizio è stato interrotto per il decesso di uno dei coeredi; circa i successivi 21 anni, la Corte si limita a genericamente affermare che “il giudizio, da allora, non risulta essere stato mai più correttamente riassunto nei confronti di tutti gli eredi (..), tanto che il giudice che ha definito la lite ha rilevato il difetto di integrazione del litisconsorzio necessario”, senza specificamente individuare la responsabilità di S.G..
II. Il ricorso va quindi accolto, il provvedimento impugnato deve essere cassato e la causa rinviata alla Corte d’appello di Salerno in diversa composizione, che provvederà anche in relazione alle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte d’appello di Salerno, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale della Sezione Seconda Civile, il 14 febbraio 2019.
Depositato in Cancelleria il 22 ottobre 2019