Corte di Cassazione, sez. II Civile, Sentenza n.26871 del 22/10/2019

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – Consigliere –

Dott. ORICCHIO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 28221-2015 proposto da:

COFARI SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G.G. BELLI 27, presso lo studio dell’avvocato PAOLO MEREU, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato NICOLA DE STEFANO;

– ricorrente –

contro

DUCOS SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FRANCESCO ORESTANO 21, presso lo studio dell’avvocato FABIO PONTESILLI, rappresentato e difeso dall’avvocato ANTONIO GRAVA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 653/2014 della CORTE D’APPELLO di TRIESTE, depositata il 31/10/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/06/2019 dal Consigliere Dott. ANTONIO ORICCHIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PEPE ALESSANDRO, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato MEREU Paolo, difensore del ricorrente che si riporta agli atti depositati.

FATTI DI CAUSA

Il Condominio residence “*****” conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Pordenone al società Co.Fa.Ri. s.r.l. quale costruttrice-venditrice dell’immobile condominiale.

La parte attrice lamentava gravi vizi e difetti lungo le pareti esterne dello stabile condominiale chiedendo la condanna della società convenuta all’esecuzione dei lavori necessari per l’eliminazione dei vizi e difetti ovvero, in subordine, al rimborso delle relative spese per l’ipotesi di intervento riparatorio diretto del Condominio previa autorizzazione del Tribunale adito.

La domanda attorea era resistita, sotto molteplici profili incluse le eccepite prescrizioni, dalla società convenuta, che chiedeva, inoltre, ed otteneva la chiamata in causa della Ducos S.r.l., esecutrice delle opere oggetto di causa, al fine della manleva parziale o totale in proprio favore.

La chiamata in causa Ducos contestava, anch’essa, la fondatezza -nel merito- della domanda attorea, asseriva che era già intervenuto accordo ante causam tra le parti a tacitazione di ogni pretesa e chiedeva di chiamare in causa la subappaltatrice dei lavori di intonacatura Nogarotto Intonaci s.n.c., la quale – costituitasi in giudizio- eccepiva l’improcedibilità ed inammissibilità della sua chiamata in causa stante l’esistenza di clausola compromissoria vigente nei rapporti con la Ducos S.r.l., deducendo – nel merito -l’infondatezza delle domande attoree.

Il Tribunale di Pordenone, con sentenza del 18 marzo 2010, accoglieva la domanda del Condominio con condanna della convenuta Co.Fa.Ri. ad eseguire i lavori di eliminazione dei gravi difetti accertati sulle facciate, autorizzando – in caso di inottemperanza – il Condominio all’esecuzione dei lavori stessi nel limite di spesa di Euro 72.500,00, condannando altresì la chiamata in causa Ducos e dichiarando improcedibile ulteriore domanda di garanzia svolta nei confronti della Nogarotto.

Le spese, nell’occasione, venivano regolate dal Tribunale di prima istanza con condanna alla refusione da parte della Co.Fa.Ri. in favore del Condominio, da parte della Ducos in favore di Co. Fa.Ri. e Nogarotto.

La Ducos S.r.l. interponeva appello avverso la suddetta decisione del Giudice di prime cure, della quale si chiedeva la riforma.

Resistevano al gravame l’appellato condominio, che chiedeva il rigetto dell’appello, e la Co.Fa.Ri. S.r.l. che – a sua volta – chiedeva il rigetto dell’appello e la declaratoria di prescrizione del suo debito verso il Condominio.

L’adita Corte di Appello di Trieste, con sentenza n. 653/2014, in parziale riforma della impugnata decisione condannava Co.Fa.Ri. al pagamento in favore della Ducos S.r.l. dell’importo di Euro 36.167,00 con gli interessi di legge dall’esecuzione dei lavori.

Per la cassazione della suddetta sentenza della Corte distrettuale ricorre la Co.Fa.Ri. S.r.l. con atto affidato a sette ordini di motivi e resistito con controricorso della Ducos S.r.l..

Parte ricorrente ha depositato memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.- Con il primo motivo del ricorso si eccepisce, x art. 360 c.p.c., n. 4, la “nullità della sentenza ex art. 132 c.p.c., comma 2 per omessa motivazione in relazione alla violazione dell’art. 345 c.p.c.”.

In particolare parte ricorrente lamenta l’omessa considerazione di “nuove evenienze rappresentate dalla CTU svolta in sede di arbitrato fra Ducos e Nogarotto”

Il motivo non è ammissibile.

Innanzitutto, come rilevato pure dal P.G., non risultano debitamente i prescritti oneri gravanti sulla parte in ossequio al noto principio di autosufficienza.

Non è stato adeguatamente specificato quali sarebbero state le rappresentate “nuove evenienze”, nè addotta la decisività delle stesse.

Non si è, pertanto, al cospetto della omessa valutazione di un preciso fatto storico, di un rilevante e decisivo documento o dato.

Al riguardo non può che richiamarsi il consolidato orientamento di questa Corte seguito al principio enunciato dalla nota decisione di Cass. S.U. 8053/2014.

Neppure risulta a rilevanza delle addotte “nuove evenienze”. Per di più la scelta del Giudice del merito di procedere o meno a rinnovazione della espletata consulenza tecnica di ufficio (pure oggetto di doglianza) non è sindacabile in questa sede.

Il motivo è, quindi, inammissibile.

2.- Con il secondo motivo del ricorso si deduce il vizio di “violazione dell’art. 345 c.p.c., comma 3 (nel testo ante riforma 2009” ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3.

Il potere del Giudice del merito di esaminare documenti nuovi in appello costituisce esercizio di una facoltà discrezionale non sindacabile, ove correttamente – come nell’ipotesi – esercitato, in sede di legittimità.

Il motivo non è, quindi, ammissibile.

3.- Con il terzo motivo parte ricorrente lamenta la “nullità della sentenza ex art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, ai sensi del’art. 360 c.p.c., n. 4, per omessa motivazione in relazione all’integrazione di perizia ex art. 196 c.p.c.”.

Parte ricorrente, a ben vedere, fonda la doglianza qui in esame rifacendosi, in modo inopportuno, su quanto affermato discorsivamente dal Giudice di appello allorchè – per disporre la rimessione in istruttoria per supplemento indagine – veniva utilizzata la parola “anche” per giustificare la medesima rimessione.

In particolare si afferma che “il tenore letterale del provvedimento…induce a supporre che vi siano stati altri motivi (oltre a quelli desumibili dalla produzione documentale ex novo) giustificanti l’opportunità dui un supplemento di perizia”.

Senonchè, al cospetto di un motivo così articolato e basantesi – a ben vedere – esso stesso su una supposizione, non può che rammentarsi che il giudizio si fonda sulle risultanze istruttorie (incluse quelle di un supplemento istruttorio ritenuto necessario) e non su supposte supposizioni di ricorrenza di “altri motivi” genericamente addotti che avrebbero indotto al medesimo supplemento.

Il motivo è, quindi, del tutto inammissibile.

4.- Con il quarto motivo del ricorso si prospetta, ex art. 360 c.p.c., n. 4, la “nullità della sentenza ex art. 132 c.p.c., comma 2 n. 4 per omessa motivazione in ordine all’attribuzione e quantificazione di responsabilità a Co.fa.Ri. per effetto di ritenuta corresponsabilità della “Pitture Marson”.

Il motivo non è ammissibile vertendo, nella sostanza, su una impropria istanza di revisione – nel merito – della ripartizione della responsabilità operata alla luce delle conclusioni di cui alla espletata consulenza di ufficio.

5.- Con il quinto motivo del ricorso si censura, ex art. 360 c.p.c., n. 3, il vizio di violazione dell’art. 2909 c.c. e art. 329 c.p.c..

Viene, nella sostanza, addotto che -in conseguenza del recepimento della perizia B. del 15.6.2014 – sarebbe stato violato un intervenuto giudicato su “capi sentenza non impugnati” ovvero relativi alla suddetta richiesta manleva ed ai vizi oggetto di causa.

Il motivo è infondato in quanto non si era formato, in proposito, giudicato.

Lo stesso deve, perciò, essere rigettato.

6.- Con il sesto motivo del ricorso si deduce, ex art. 360 c.p.c., n. 3, il vizio di violazione dell’art. 112 c.p.c..

Il motivo, per certi versi connesso con il precedente, postula che dal recepimento delle risultanze di cui alla espletata consulenza sarebbe derivata una pronunzia oltre i limiti della domanda.

Senonchè non vi è stata vizio di extrapetizione in quanto il Giudice del merito si è, correttamente, limitato a decidere secondo le domande proposte e tenendo – come doveva – presente la domanda svolta dalla Ducos che concerneva la suddivisione di tutti gli oneri nessuno escluso, nonchè la valutazione della esecuzione di opere di eliminazione dei vizi in atti risultanti (comunicazione in data 26.11.2010 al Condominio di conclusione di lavori in data 25.11.2010).

Il motivo è, quindi, infondato e va respinto.

7.- Con il settimo motivo parte ricorrente lamenta la violazione dell’art. 2697 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.

Si lamenta, nella sostanza il fatto che il Giudice del merito avrebbe, errando, dato per pacifico “che la Ducos ha eseguito i lavori di riparazione”.

La Corte distrettuale (v.: p. 7 della sentenza impugnata) ha accertato, con proprio apprezzamento non sindacabile in questa sede, nè adeguatamente contestato (anche alla stregua di quanto innanzi già affermato) che era “pacifico che la Ducos ha eseguito i lavori di riparazione” con conseguente diritto alla restituzione di quanto risultato “non riferito alle sue responsabilità”.

Il motivo, in quanto infondato, va – quindi – respinto.

8.- Alla stregua di quanto esposto, affermato e ritenuto il ricorso va rigettato.

9.- Le spese seguono la soccombenza e si determinano così come in dispositivo.

10.- Sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis.

PQM

LA CORTE rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento in favore della parte controricorrente delle spese del giudizio, determinate in Euro 4.000,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, spese generali nella misura del 15% ed accessori come per legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 6 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 22 ottobre 2019

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