Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza n.26884 del 22/10/2019

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19284/2015 proposto da:

A.B., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI VILLA ADA n. 10, presso lo studio dell’avvocato STEFANO GALANTI, rappresentata e difesa dall’avvocato FRANCA TONELLO;

– ricorrente –

contro

P.D., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G. G. BELLI n. 27, presso lo studio dell’avvocato PAOLO MEREU, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato ANTONIO MALATTIA;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 2309/2014 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 12/05/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 13/09/2019 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA

FATTI DI CAUSA

Con atto di citazione notificato il 1.7.2004 P.D. conveniva in giudizio innanzi il Tribunale di Venezia, sezione distaccata di Portogruaro, A.B., invocando il riconoscimento del diritto di servitù di passaggio su alcuni terreni, nonchè la condanna della convenuta alla cessazione delle molestie dalla stessa frapposte al libero esercizio del predetto diritto ed al ripristino dello stato dei luoghi, modificato dall’ A. in occasione della ristrutturazione del bene immobile di sua proprietà.

Si costituiva la convenuta resistendo alla domanda, eccependo l’inesistenza del diritto di passaggio preteso dall’attore ed in subordine l’intervenuta prescrizione dello stesso per non uso ventennale.

Con sentenza n. 247/2010 il Tribunale accoglieva in parte la domanda, ravvisando l’esistenza di una servitù di passaggio e condannando la convenuta alla rimozione di alcune opere impeditive del libero esercizio del predetto diritto.

Interponeva appello avverso tale decisione il P. relativamente alla parte della sua domanda non accolta dal primo giudice. Si costituiva in seconde cure la A. per resistere al gravame spiegando a sua volta appello incidentale.

Con la sentenza oggi impugnata, n. 2309/2014, la Corte di Appello di Venezia respingeva entrambe le impugnazioni confermando la decisione del Tribunale e compensando le spese del grado.

Propone ricorso per la cassazione di detta decisione A.B. affidandosi a quattro motivi.

Resiste con controricorso P.D., spiegando altresì ricorso incidentale affidato ad un unico motivo.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo del ricorso principale, la A. lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1027 e 1074 c.c., nonchè l’omessa considerazione di un fatto decisivo, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, perchè la Corte di Appello avrebbe dovuto considerare che la servitù di passaggio riconosciuta al P. non consentiva a quest’ultimo, per le caratteristiche dei luoghi, il transito con mezzi industriali. Di conseguenza, dal riconoscimento del diritto di passaggio non sarebbe derivata alcuna utilità concreta in capo al predetto P..

La censura è infondata.

Va invero ribadito che “… il requisito della utilitas, al fine della ricorrenza di una servitù prediale, può consistere anche in una destinazione del fondo servente a semplice comodità od amenità del fondo dominante, ovvero a soddisfacimento di bisogni sporadici del medesimo” (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 4556 del 07/12/1976, Rv.383284; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 12474 del 07/07/2004, Rv.574267). Di conseguenza anche un passaggio discontinuo ovvero esercitato soltanto con mezzi aventi determinate caratteristiche può soddisfare un bisogno del fondo dominante e giustificare la costituzione di un diritto di servitù (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 488 del 19/02/1972, Rv. 356457).

Con il secondo motivo la ricorrente principale lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 1067 c.c., nonchè l’omessa ed errata valutazione delle risultanze della C.T.U. esperita nel corso del giudizio di merito, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5. Ad avviso della ricorrente, una volta escluso il transito con i mezzi industriali, non aveva senso l’ordine rivolto alla An. di rimuovere gli ostacoli frapposti al libero esercizio del diritto, in quanto questi ultimi non incidevano, di fatto, sul libero esercizio del diritto di passaggio nei ridotti termini riconosciuti dal Tribunale.

La censura è inammissibile perchè essa si risolve nella sollecitazione di un nuovo esame del merito della controversia, certamente estraneo al giudizio di legittimità (Cass. Sez. U, Sentenza n. 24148 del 25/10/2013, Rv. 627790) e non si confronta con il principio per cui “L’esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonchè la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull’attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12362 del 24/05/2006, Rv. 589595; conf. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 11511 del 23/05/2014, Rv. 631448; Cass. Sez. L, Sentenza n. 13485 del 13/06/2014, Rv. 631330).

Con il terzo motivo la ricorrente principale lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 1058 c.c. nonchè l’omessa considerazione di un fatto decisivo, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4, perchè la Corte lagunare avrebbe erroneamente interpretato la clausola contenuta nel contratto di compravendita del 19.3.1971, ravvisando erroneamente in essa la volontà inequivoca delle parti di costituire il diritto di passaggio di cui si discute.

La censura è infondata.

Ed invero la Corte di Appello ha ritenuto che “Il primo giudice ha correttamente ritenuto, sulla base di quanto espressamente l’atto prevede alla clausola 5), che il contratto di compravendita del 19.3.1971 costituisca titolo per l’acquisto della servitù di passaggio a favore del mapp. ***** e a carico del mapp. *****, ordinando alla A. di rimuovere le opere che impedivano l’esercizio del diritto” (cfr. pagg. 8 e 9 della sentenza impugnata). La clausola in questione – debitamente riprodotta nel motivo in esame – recita “L’accesso al terreno compravenduto (mapp. *****) avviene attraverso lo stradone costeggiante il canale di bonifica, attraverso il mappale ***** stesso foglio e Comune; detto stradone serve anche le rimanenti proprietà del venditore” (cfr. pag. 15 del ricorso).

La decisione del giudice di seconde cure è conforme ai precedenti di questa Corte, secondo cui “Ai fini della costituzione convenzionale di una servitù prediale non si richiede l’uso di formule sacramentali o di espressioni formali particolari, essendo sufficiente che dall’atto scritto si desuma la volontà delle parti di costituire un vantaggio a favore di un fondo mediante l’imposizione di un peso o di una limitazione su un altro fondo appartenente a diverso proprietario, sempre che l’atto abbia natura contrattuale, che rivesta la forma stabilita dalla legge ad substantiam e che da esso la volontà delle parti di costituire la servitù risulti in modo inequivoco, anche se il contratto sia diretto ad altro fine” (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 10169 del 27/04/2018, Rv. 648318; conf. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 9475 del 28/04/2011, Rv. 617572).

La clausola in esame indica con sufficiente precisione gli elementi fondamentali del diritto di cui si discute, ed in particolare il fondo dominante – mappale *****, quello servente – mappale ***** – ed il contenuto del diritto – “L’accesso al terreno” – e pertanto estrinseca in modo sufficiente la volontà del disponente (in termini, Cass. Sez. 2, Sentenza n. 17044 del 20/08/2015, Rv. 636130).

Con il quarto motivo la ricorrente principale lamenta l’omessa ed errata valutazione delle risultanze istruttorie ed in particolare della C.T.U., nonchè l’omessa pronuncia su un punto decisivo della controversia, in relazione all’art. 111 Cost. e art. 132 c.p.c. e con riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 5: la Corte lagunare avrebbe travisato il senso della deposizione del teste B. ed avrebbe deciso in contrasto rispetto a quanto risultante dalla relazione peritale acquista agli atti del giudizio di merito.

La censura è inammissibile perchè essa, come il secondo motivo, attiene alla valutazione del materiale istruttorio ed all’apprezzamento della rilevanza e della concludenza delle prove, che rientrano entrambe nell’ambito riservato al giudice di merito.

Passando ad esaminare il ricorso incidentale, con l’unico motivo dedotto il P.D. lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1031,1061,1062 c.c. e art. 345 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, in quanto la Corte veneziana avrebbe riconosciuto l’esistenza del diritto di passaggio a favore del solo mappale *****, erroneamente negandolo in relazione agli altri mappali di proprietà del ricorrente incidentale.

La censura è inammissibile.

Ed invero anche in questo caso essa si risolve in una censura del processo valutativo ed interpretativo del materiale istruttorio, non consentita in sede di legittimità.

Peraltro, occorre evidenziare che la clausola di cui al punto 5) del contratto di compravendita del 19.3.1971 indica con chiarezza che solo l’accesso al mappale ***** avviene attraverso il mappale *****, mentre “… le rimanenti proprietà del venditore” sono servite dallo “… stradone costeggiante il canale di bonifica”. Il fatto che il riferimento al mappale ***** sia espressamente limitato al solo mappale *****, oggetto della compravendita del 1971 istitutiva del diritto di cui è causa, impedisce di estendere la servitù di passaggio anche a favore delle altre proprietà del ricorrente incidentale.

In definitiva, il ricorso principale va rigettato mentre quello incidentale va dichiarato inammissibile.

Alla luce della reciproca soccombenza sussistono giusti motivi per disporre l’integrale compensazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

Poichè il ricorso per cassazione è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato (quanto al ricorso principale) e dichiarato inammissibile (quanto a quello incidentale), va dichiarata la sussistenza, ai sensi del del Testo Unico di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dei presupposti per l’obbligo di versamento, tanto da parte della ricorrente principale che di quello incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

PQM

la Corte rigetta il ricorso principale, dichiara inammissibile il ricorso incidentale e compensa per intero le spese del presente giudizio di legittimità.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, tanto da parte della ricorrente principale che di quello incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 13 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 22 ottobre 2019

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