Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.26929 del 22/10/2019

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –

Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. ANTEZZA Fabio – rel. Consigliere –

Dott. D’AURIA Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 27016/2017 proposto da:

S. ALIMENTARI s.r.l. (P.IVA: *****), assistito e difeso dall’Avv. Felice Bianco;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE DOGANE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, domicilia;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania n. 2851/05/2017, pronunciata il 19 aprile 2016 e depositata il 28 marzo 2017;

udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 29 maggio 2019 dal Consigliere Fabio Antezza.

FATTI DI CAUSA

1. Il contribuente ricorre, con tre motivi, per la cassazione della sentenza (indicata in epigrafe) di rigetto dell’appello dallo stesso proposto avverso la sentenza n. 711/06/2013 emessa dalla Commissione tributaria provinciale di Salerno. Quest’ultima, a sua volta, aveva rigettato l’impugnazione proposta avverso atto di contestazioni sanzioni n. 506/2012 (prot. *****).

2. Dalla sentenza impugnata oltre che dagli atti di parte emerge quanto segue circa i fatti di causa.

3. Funzionari dell’Enel accertarono, come da PVC del 20 gennaio 2009, evidenti segni di manomissione del misuratore/contatore inerente la fornitura di energia elettrica in favore di S. ALIMENTARI s.r.l. Dalla successiva analisi dei relativi consumi emerse che la detta anomalia, verificatasi sin dal mese di ottobre 2005, terminò solo il 23 ottobre 2008, con l’installazione di un nuovo misuratore.

Sicchè, previa ricostruzione dei consumi relativi al detto periodo, fu data comunicazione alla Competente Procura della Repubblica oltre che all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (“A.D.”) che emise, a carico del contribuente, l’atto di contestazione di sanzioni in oggetto ai sensi del D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, art. 2, comma 3 e art. 59, commi 1 e 2, (Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di seguito anche: “TUA”). In particolare, come chiarito dal ricorrente, l’Amministrazione contestò la sottrazione di energia elettrica “al regolare accertamento dell’imposta mediante manomissione al misuratore/contatore, determinando la mancata registrazione e fatturazione dell’energia reale prelevata nonchè la sottrazione della stessa al regolare accertamento dell’imposta coma da verbale di verifica del 21.1.2009…”.

4. L’impugnazione dell’atto di contestazione sanzioni fu rigettata dalla CTP, con statuizione confermata in appello mediante la sentenza oggetto di attuale impugnazione.

5. La CTR, nel rigettare l’appello, dopo aver ricostruito il fatto processuale, diede atto (con statuizione sul punto non sindacata) della mancata contestazione, anche in appello, di quanto dichiarato nel PVC (richiamato dall’atto di contestazioni di sanzioni) e della circostanza per la quale il contribuente si fosse limitato a censurare l’elaborazione dei dati e dei conteggi posti alla base della determinazione dell’accisa non pagata e, quindi, della connessa sanzione pecuniaria.

Confermata, comunque, la ricostruzione in fatto del Giudice di primo grado, anche in ragione della valenza probatoria del detto verbale, nonchè ribadita l’insussistenza di ragioni di pregiudizialità del processo penale rispetto a quello tributario, la CTR confermò la statuizione impugnata anche in merito alla detta elaborazione dei dati e dei conteggi da parte dell’Amministrazione.

Il giudice del gravame, in particolare, ritenne la contestazione del contribuente “generica” e “non suffragata da alcuna prova o elemento indiziario, neppure accompagnata da un’analisi dei consumi di energia elettrica alternativa rispetto a quella riportata dalla società di gestione del servizio, che verrebbe a smentire i dati dalla stessa utilizzati per il calcolo dei consumi addebitati”. Ne conseguì la ritenuta correttezza della statuizione di primo grado facente leva sulla circostanza dell’essersi “la parte limitata a riferire… che i conteggi effettuati non erano esatti, circostanza che avrebbe dovuto costituire oggetto di querela di falso”.

A quanto innanzi, comunque, la CTR, facendo riferimento alle argomentazioni difensive dell’A.D., aggiunse a suffragio della correttezza dei conteggi, la non arbitrarietà della ricostruzione dei consumi, essendo stata effettuata in ossequio alle disposizioni concernenti le condizioni tecniche relative al servizio di trasporto dell’energia elettrica. La sentenza impugnata, a tale proposito, evidenziò difatti che (letteralmente): “l’Enel,…, ha provveduto, come da nota 365325 del 9/6/2009 fatta alla MPE Energia Spa, a maggiorare i prelievi del mese di luglio 2009, di 3.267.027 KWh, della quantità di energia non contabilizzata nel periodo sopra richiamato (settembre 2005-ottobre 2008), suddivisa per fascia come specificato nella tabella versata agli atti del giudizio, ai sensi dell’art. 44.1.1 delle Condizioni per l’erogazione del pubblico servizio di dispacciamento (Delibera dell’Autorità per l’energia elettrica ed il gas del 9 giugno 2006, n. 11/06), supponendo i consumi costanti in tutte le ore appartenenti alla medesima fascia tariffaria”.

6. Contro la sentenza d’appello il contribuente propone ricorso, affidato a te motivi, e l’A.D. si costituisce con controricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso non merita accoglimento.

2. I motivi nn. 1 e 3 meritano trattazione congiunta, in ragione della connessione delle questioni che ne costituiscono i relativi oggetti.

Con il motivo n. 1, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, si deducono “violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto Violazione o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. omissione di pronuncia e/o violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, carenza o omissione di motivazione – Violazione art. 654 c.p.c. – Violazione del D.Lgs. n. 74 del 2000, dagli artt. 19,20,21 e 25 – Violazione dell’art. 116 c.p.c.”.

Con il motivo n. 3, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, si deducono “la nullità della sentenza e del procedimento – omessa motivazione su un punto decisivo della controversia ed omesso esame circa un fatto decisivo.

Nonostante l’utilizzata tecnica redazionale, con riferimento tanto alle rubriche quanto all’articolazione dei relativi motivi, sostanzialmente ci si duole dell’assunto per il quale la CTR nella ricostruzione del fatto non avrebbe considerato, a fini probatori, la sentenza penale n. 1383/2014 (pronunciata il 6 novembre 2014 e depositata il successivo 3 dicembre) in forza della quale S.G. sarebbe stato assolto, ex art. 530 c.p.c., comma 2, perchè il fatto non sussiste, asserendone il passaggio in giudicato e senza peraltro neanche meramente specificare quale sarebbe il fatto ivi contestato, cioè l’imputazione.

Contestualmente, la doglianza è prospettata in termini di violazione di legge, di vizio motivazionale nonchè di omessa pronuncia.

Il ricorrente, sempre richiamando la detta sentenza penale, fa altresì riferimento, astrattamente, ad un generico “rapporto di alternatività tra sanzioni penali e sanzioni amministrative” (in particolare a pag. 5 del ricorso), non evidenziando di aver prospettato la questione in sede di merito.

2.1. I motivi di ricorso in esame sono inammissibili sotto plurimi profili.

Essi, in primo luogo, non colgono la ratio decidendi con deduzioni che, peraltro, mirano sostanzialmente a sostituire proprie valutazioni di merito a quelle del Giudice di secondo grado (per il detto profilo di inammissibilità inerente la ratio decidendi si vedano, ex plurimis, tra le più recenti: Cass. sez. 3, 11/12/2018, n. 31946, in motivazione; Cass. sez. 5, 07/11/2018, nn. 28398 e 28391; Cass. sez. 1, 10/04/2018, n. 8755; Cass. sez. 6-5, 07/09/2017, n. 20910, Rv. 645744-01, per la quale la proposizione, con il ricorso per cassazione, di censure prive di specifiche attinenze al decisum della sentenza impugnata è assimilabile alla mancata enunciazione dei motivi richiesti dall’art. 366 c.p.c., n. 4, con conseguente inammissibilità del ricorso, rilevabile anche d’ufficio; Cass. sez. 4, 22/11/2010, n. 23635, Rv. 615017-01).

La CTR, difatti, con statuizione sul punto non sindacata, ha fondato la propria decisione sulla mancata contestazione, tanto in primo grado quanto in secondo grado, della ricostruzione dei fatti, essendosi il contribuente limitato solo a sindacare, peraltro genericamente, i conteggi effettuati dall’Amministrazione circa l’imposta dovuta e, quindi, in merito alla sanzione calcolata nel doppio di essa. Sicchè, a nulla rileva, ai fini della prova del fatto storico, la sentenza penale invocata dal ricorrente.

Quanto innanzi evidenzia altresì, quale ulteriore profilo di inammissibilità, la carenza di interesse ad impugnare in capo al ricorrente in quanto la doglianza riguarda una non contestata ricostruzione in fatto (posta tanto alla base del provvedimento impositivo quanto della sentenza di secondo grado).

Le doglianze sono altresì inammissibili, ex art. 366 c.p.c., per difetto di specificità (in termini di autosufficienza), non riportando neanche, nella parte a tali fini rilevante, la sentenza penale, con riferimento alla quale non se ne comprende neanche l’imputazione, oltre che per la mancata evidenziazione di quali sarebbero, per il ricorrente, gli elementi di prova dalla stessa emergenti e non considerati dalla CTR (per l’inammissibilità dovuta, anche, difetto di specificità del motivo di ricorso, in termini di autosufficienza, per mancata riproduzione del documento, si vedano, ex plurimis: Cass. sez. 6-1, 27/07/2017, n. 18679, Rv. 645334-01; Cass. sez. 5, 12/04/2017, n. 9499, Rv. 643920-01, in motivazione; Cass. sez. 5, 15/07/2015, n. 14784, Rv. 636120-01; Cass. sez. 3, 09/04/2013, n. 8569, Rv. 625839-01, oltre che Cass. sez. 3, 03/07/2009, n. 15628, Rv. 609583-01).

Le doglianze, con riferimento alle varie censure motivazionali sono comunque inammissibili anche perchè si mira a sindacare la motivazione, in maniera non conforme alla formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (come modificato nel 2012), non trattandosi, la sentenza penale, di fatto storico controverso ed oggetto di discussione tra le parti (peraltro, come detto, nel processo tributario nella specie non sono stati sindacati i fatti storici).

Sempre con riferimento ai dedotti profili motivazionali, le doglianze violano la regola della c.d. doppia conforme (sulla ricostruzione del fatto), con conseguente inammissibilità (ex art. 348 ter c.p.c.) di un sindacato dedotto ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nel quale, in pratica, si concretizzano i motivi di ricorso.

Il motivo n. 1 è altresì inammissibile anche in ragione della ontologica incompatibilità dei diversi profili dei quali si caratterizza (quale motivo complesso), deducendo il ricorrente una omessa pronuncia oltre che, proprio a quello che sarebbe l’oggetto dell’omessa pronuncia, un vizio di violazione di legge ed una omessa motivazione.

Il riferimento infine ad un preteso “rapporto di alternatività tra sanzioni penali e sanzioni amministrative” (in particolare a pag. 5 del ricorso), l’inammissibilità risiede anche nella genericità della doglianza (alla stregua di un non motivo) e nella novità della questione, non risultando (nè dalla sentenza impugnata nè dallo stesso ricorso) la sua prospettazione in sede di merito.

3. Con il motivo n. 2 si deducono “violazione o falsa applicazione di legge – Violazione art. 2697 c.c. e non corretta applicazione delle norme in tema di onere probatorio”.

Nonostante l’utilizzata tecnica redazionale, con riferimento tanto alla rubrica quanto all’articolazione del relativo motivo, sostanzialmente ci si duole dell’assunto per il quale la CTR, nel riconoscere valenza probatoria al verbale di verifica ai fini dell’accertamento dell’avvenuta manomissione del contatore/rilevatore, avrebbe ribaltato “le norme in tema di onere probatorio”, spettando “in ogni caso sempre al gestore di energia elettrica dimostrare la corrispondenza tra il dato fornito dal contatore e quello trascritto”.

“In base alla documentazione depositata”, conclude poi il ricorrente, “appare legittimo ritenere sussistente un errore nella rilevazione dei consumo (i), basandosi su dati del tutto presuntivi non corroborati nemmeno da una consulenza di un terzo ed imparziale”

3.1. Il motivo è inammissibile, sotto plurimi profili, oltre che infondato.

Anche esso non coglie la ratio e confondi, non essendo in discussione la prova dei fatti storici, come detto nei punti che precedono.

Si sindaca, poi, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, una violazione dell’art. 2697 c.c., peraltro anche circa l’accertamento del fatto storico della manomissione oltre che con riferimento alla correttezza dei calcoli, ma senza evidenziare un errore nel riparto dell’onere probatorio e finendo per voler sostituire proprie valutazioni di merito a quelle del giudice.

Difetta altresì di specificità (in termini di autosufficienza) il profilo inerente la correttezza dei calcoli effettati dall’Amministrazione, per la mancata riproduzione nel ricorso della parte essenziale dell’atto impositivo (richiamante anche il p.v.c.) oltre che della documentazione (invece solo genericamente richiamata e non specificata). Ciò evidenzia, quale ultimo profilo di inammissibilità la il sostanziale tentativo del ricorrente di sindacare la motivazione della sentenza impugnata solo formalmente ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, ma sostanzialmente al fine di aggirare i limiti della nuova formulazione del medesimo articolo, n. 5.

3.2. Il motivo in esame è comunque infondato, avendo la CTR motivato, peraltro congruamente e nei termini riportati nella precedente ricostruzione dei fatti di causa (punto 5), non in ragione della mancanza di prova ma in ragione proprio della raggiunta prova della pretesa dell’Amministrazione.

4. In conclusione, il ricorso non merita accoglimento, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali inerenti il presente giudizio di legittimità, in favore del controricorrente, che si liquidano, in forza dei parametri applicabili ratione temporis, in complessivi Euro 5.000,00, oltre alle spese prenotate a debito.

Sussistono altresì i presupposti di cui al D.P.R. 30 maggio 2001, n. 115, art. 13, comma 1 quater (aggiunto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17) per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis (medesima L. n. 228, ex art. 18, in quanto procedimento civile di impugnazione iniziato dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della cit. L. n. 228 del 2012, cioè a decorrere dal 31 gennaio 2013).

P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali inerenti il presente giudizio di legittimità, in favore del controricorrente, che si liquidano in complessivi Euro 5.00,00, oltre alle spese prenotate a debito, dando atto della sussistenza dei presupposti, di cui al D.P.R. n. 115 del 2001, art. 13, comma 1 quater, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso a norme dallo stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 29 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 22 ottobre 2019

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472