LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI CERBO Vincenzo – Presidente –
Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –
Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –
Dott. PAGETTA Antonella – rel. Consigliere –
Dott. AMENDOLA Fabrizio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 15612-2018 proposto da:
SITA SUD S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAIROLI N. 2, presso lo studio dell’avvocato ANGELO ABIGNENTE, che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
C.A., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato GIANQUIRINO CANTALUPO;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 132/2018 della CORTE D’APPELLO di SALERNO, depositata il 19/03/2018 r.g.n. 1042/2017;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/05/2019 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PAGETTA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CELENTANO CARMELO, che ha concluso per: rigetto dei primi quattro motivi, accoglimento del quinto e assorbito il sesto motivo;
udito l’Avvocato ANGELO ABIGNENTE;
udito l’Avvocato GIANQUIRINO CANTALUPO.
FATTI DI CAUSA
1. La Corte di appello di Salerno, in accoglimento del reclamo proposto da C.A., ha così statuito: “accoglie il reclamo e, in parziale riforma della sentenza impugnata, dichiara illegittimo ed annulla il licenziamento intimato a C.A. con comunicazione del 26.8.2016 e del 1 settembre 2016 e, per l’effetto, condanna la società appellata, come rappresentata, alla reintegrazione dell’appellante nel posto di lavoro ed al pagamento di un’indennità risarcitoria nella misura di dodici mensilità della retribuzione globale di fatto nonchè al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello di effettiva reintegrazione, maggiorati con gli interessi nella misura legale; dichiara interamente compensate tra le parti le spese del presente grado.”.
1.1. Il riferimento alla comunicazione del 1 settembre 2016 è frutto della integrazione del dispositivo disposta con ordinanza emessa ai sensi dell’art. 287 c.p.c.
1.2. La statuizione di illegittimità del licenziamento, intimato sulla base di contestazione che addebitava al C. la indebita fruizione di permessi concessi ex lege n. 104 del 1992, utilizzati per finalità estranee a quelle proprie dell’istituto, è stata fondata sulla considerazione che la condotta contestata, anche ove in ipotesi verificata ed effettivamente concretante una assenza indebita ottenuta in violazione dei principi di correttezza e buona fede con utilizzo strumentale dei permessi per i disabili, risultava, al più, punibile, sia alla stregua del disposto del R.D. 148 del 1931, art. 42 sia della contrattazione di settore integrativa del primo (art. 14 allegato A dell’accordo collettivo 27.11.2000), con sanzione conservativa; a tanto conseguiva, in applicazione della L. n. 300 del 1970, art. 18, comma 4, nel testo novellato dalla L. n. 92 del 2012, la tutela reale oltre che la condanna della società alla indennità risarcitoria.
2. Per la cassazione della decisione ha proposto ricorso SITA SUD s.r.l. sulla base di sei motivi; la parte intimata ha resistito con tempestivo controricorso.
2.1. Parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di ricorso parte ricorrente denunzia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione dell’art. 287 c.p.c. censurando la ordinanza di correzione dell’errore materiale che assume adottata travalicando i limiti consentiti dalla norma richiamata; sostiene, infatti, che con tale ordinanza il giudice del reclamo aveva proceduto ad una rivalutazione di profili fattuali e giuridici che non erano in alcun modo stati presi in considerazione nella motivazione della sentenza.
2. Con il secondo motivo deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, violazione dell’art. 287 c.p.c., censurando la ordinanza di correzione dell’errore materiale per avere il giudice del reclamo, travalicando i limiti propri della norma richiamata, respinto la eccezione con la quale essa società aveva fatto valere la mancata impugnazione della sentenza di primo grado in relazione alle questioni di fatto e di diritto poste alla base del secondo licenziamento intimato il 1.9.2016.
3. Con il terzo motivo deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per l’ipotesi in cui dovesse ritenersi valida la ordinanza di correzione dell’errore materiale, violazione e falsa applicazione dell’art. 434 c.p.c., comma 1, in combinato disposto con la L. n. 92 del 2012, art. 1, comma 58. Censura la sentenza impugnata per non avere tenuto conto che il C. non aveva impugnato la sentenza di primo grado nella parte in cui ricostruiva il comportamento del lavoratore nelle giornate di fruizione del permesso ex lege n. 104 del 1992 con particolare anche se non esclusivo riferimento alle circostanze assunte a presupposto del licenziamento irrogato il 1.9.2016; tali circostanze assume risolutive e rilevanti anche nell’ottica seguita dalla Corte di merito, al fine della valutazione di proporzionalità delle sanzione conservativa ritenuta applicabile.
4. Con il quarto motivo deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, nullità della sentenza per omessa motivazione ed errores in procedendo in relazione all’art. 434 c.p.c., comma 1, in combinato disposto con la L. n. 92 del 2012, art. 1, comma 58. Assume che il C. nel reclamo avverso la sentenza di primo grado non aveva in alcun modo indicato le modifiche che richiedeva alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado, come sarebbe stato suo onere per la valida censura della decisione del Tribunale. Lamenta, quindi, l’omessa motivazione in relazione alle deduzioni sul punto formulate dalla società reclamata e la inammissibilità della successiva integrazione operata a mezzo della ordinanza di formale correzione dell’errore materiale.
5. Con il quinto motivo deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione degli artt. 1175,1375 e 2106 c.c., del R.D. n. 148 del 1931, art. 42 dell’art. 14 c.c.n.l. 27.11.2000 all. A, dell’art. 32 c.c.n.l. 28.11.2015. Censura, in sintesi, la sentenza impugnata per avere ricondotto la fattispecie contestata – assenza fruita in modo indebito, implicante abuso del diritto – a quelle punita con sanzione conservativa dal R.D. n. 148 del 1931 e dal c.c.n.l., fattispecie relativa alla responsabilità per le assenze ingiustificate; ciò in contrasto con i principi del giudice di legittimità in tema di finalità proprie dei permessi per l’assistenza ad un portatore di handicap. Si duole, quindi, che la Corte di merito, senza procedere ad alcun concreto accertamento, avesse ritenuto che il C. aveva assicurato quanto meno una disponibilità di assistenza nei confronti del soggetto portatore di handicap in relazione ai quali fruiva dei permessi in oggetto.
6. Con il sesto motivo deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione dell’art. 14 all. A c.c.n.l. 27.11.2000 nonchè, ai sensi dello art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione fra le parti, costituito dalla circostanza che il lavoratore, per il profilo rivestito e per il servizio di appartenenza, non era destinatario della normativa pattizia di cui al menzionato art. 14, All. A c.c.n.l. 27.11.2000. Espone di avere in tutti i propri scritti difensivi sempre contestato l’applicabilità del c.c.n.l. richiamato al rapporto in oggetto; ciò in quanto tale contratto concerneva il rapporto di lavoro del personale addetto ai servizi ausiliari per la mobilità nell’ambito del quale non era annoverabile il C., addetto all’Area officina. Lamenta la omessa considerazione da parte della Corte di merito di tale eccezione e denunzia che non era stato svolto alcun accertamento delle effettive mansioni espletate dal C. all’interno dell’officina. Contesta, infine, l’affermazione secondo la quale la disposizione collettiva era applicabile al ricorrente in virtù della incontestata qualifica di operatore di esercizio evidenziando che tale affermazione integrava una motivazione apparente.
6.1. In via gradata deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 14 c.c.n.l. laddove non aveva considerato che i giorni di assenza senza comprovata giustificazione erano quattro e non tre.
7. Il primo ed il secondo motivo di ricorso, trattati congiuntamente per evidente connessione, sono infondati.
7.1. Si premette che secondo la giurisprudenza di questa Corte il procedimento di correzione di errori materiali disciplinato dagli artt. 287 c.p.c. e ss. è funzionale alla eliminazione di errori di redazione del documento cartaceo, ma non può in alcun modo incidere sul contenuto concettuale della decisione, con la conseguenza che l’ordinanza che lo conclude non è soggetta ad impugnazione, neppure con il ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost. atteso il carattere non giurisdizionale, ma meramente amministrativo di tale provvedimento, mentre resta impugnabile, con lo specifico mezzo di impugnazione per essa di volta in volta previsto, la sentenza corretta, anche al fine di verificare se, mercè il surrettizio ricorso al procedimento “de quo”, sia stato in realtà violato il giudicato ormai formatosi nel caso in cui la correzione sia stata utilizzata per incidere (inammissibilmente) su errori di giudizio (Cass. n. 5733 del 2019, Cass. n. 16205 del 2013, Cass. n. 50 del 2007, Cass. Sez. Un. 5165 del 2004).
7.2. Premesso che nel caso di specie non ricorre un’ipotesi di inammissibilità posto che i motivi in esame, alla luce, di una complessiva interpretazione del ricorso per cassazione, risultano in sostanza intesi a censurare non la ordinanza ex art. 287 c.p.c. (come impropriamente affermato in alcuni punti del ricorso) ma la decisione di secondo grado quale risultante dalla disposta correzione, che si assume, in sintesi, essere frutto di un non consentito rinnovato esercizio del potere giurisdizionale, si rileva che tali motivi sono infondati nel merito.
7.3. E’ noto che costituisce errore materiale suscettibile di correzione quello che non riguarda la sostanza del giudizio, ma la manifestazione del pensiero all’atto della formazione del provvedimento e che si risolve in una fortuita divergenza fra il giudizio e la sua espressione letterale, cagionata da mera svista o disattenzione nella redazione della sentenza e come tale percepibile e rilevabile “ictu oculi (Cass. 19601 del 2011, Cass. 17977 del 2005).
7.4. Nel caso di specie l’omesso riferimento al secondo licenziamento, nell’originario dispositivo, appare frutto di mera svista, di una divergenza solo fortuita fra il giudizio adottato in relazione alla complessiva fattispecie e la sua manifestazione esterna. Questo si evince, come rappresentato nella ordinanza di correzione ex art. 287 c.p.c., dalla circostanza che nella parte espositiva la sentenza fa espressamente riferimento ai due ricorsi, poi riuniti, con i quali il C. aveva separatamente impugnato i due licenziamenti intimatigli dalla società datrice di lavoro, dal fatto, che l’ambito devoluto alla Corte di merito concerneva entrambi /provvedimenti di recesso datoriale, dalla riferibilità della motivazione al tema, comune ad entrambe le impugnazioni di licenziamento, costituito dalla idoneità, nel caso concreto, della indebita fruizione dei permessi a giustificare la sanzione espulsiva, dal fatto che il dispositivo dava espressamente atto dell’accoglimento del reclamo del lavoratore che concerneva esclusivamente la tutela connessa alla illegittimità del licenziamento ritenuta in relazione ad entrambi i provvedimenti datoriali dal giudice della fase sommaria la cui ordinanza era stata confermata in sede di opposizione.
7.5. Tanto conduce a ribadire la natura esclusivamente materiale dell’errore corretto con la ordinanza ex art. 287 c.p.c. ed al rigetto, quindi dei motivi in esame.
8. Il terzo ed il quarto motivo, esaminati congiuntamente, perchè intesi a far valere il medesimo errore ascritto alla sentenza impugnata sotto il duplice profilo della violazione di norme di diritto e dell’errores in procedendo, sono entrambi inammissibili.
8.1. Invero, quanto alla denunzia di errore di diritto formulata con il terzo motivo la stessa non è articolata con modalità idonee alla valida censura della decisione per insussistenza dei requisiti propri di verifica di correttezza dell’attività ermeneutica diretta a ricostruire la portata precettiva delle norme, o di sussunzione del fatto accertato dal giudice di merito nell’ipotesi normativa; tanto meno parte ricorrente specifica le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata motivatamente assunte in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie e con l’interpretazione fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina, come prescritto (Cass. n. 16038 del 2013, Cass. n. 3010 del 2012, Cass. n. 24756 del 2007, Cass., n. 12984 del 2006). Secondo quanto si evince dalla relativa illustrazione, infatti, con il terzo motivo di ricorso, parte ricorrente, pur formalmente deducendo violazione di norma di diritto, lamenta, in sintesi, il vizio di attività del giudice di merito per omesso rilievo della mancata impugnazione da parte del C. della ricostruzione fattuale operata dalla sentenza di primo grado in ordine al comportamento tenuto dal lavoratore nelle giornate in cui fruiva dei permessi anche in relazione alle circostanze assunte a base del licenziamento del 1.9.2016.
8.2. Premesso che la formale prospettazione di violazione di norma sostanziale, laddove venga in concreto lamentata la violazione di una norma processuale, non determina ex se la inammissibilità del motivo di ricorso (Cass. n. 23381 del 2017), si rileva che la denunzia di error in procedendo, in relazione al quale la Corte è anche giudice del fatto, potendo accedere direttamente all’esame degli atti processuali del fascicolo di merito, prospetta preliminare ad ogni altra questione quella concernente l’ammissibilità del motivo in relazione ai termini in cui è stato esposto, con la conseguenza che, solo quando sia stata accertata la sussistenza di tale ammissibilità diventa possibile valutare la fondatezza del motivo medesimo e, dunque, esclusivamente nell’ambito di quest’ultima valutazione, la Corte di cassazione può e deve procedere direttamente all’esame ed all’interpretazione degli atti processuali (Cass. n. 22880 del 2017, Cass. n. 12264 del 2012, Cass. 15367 del 2014, Cass. 6361 del 2007). Allorquando si denunzia una violazione o falsa applicazione di norme processuali, la parte ricorrente è, quindi, onerata ad indicare gli elementi fattuali condizionanti l’ambito di operatività di detta violazione, con la conseguenza che ove si asserisca la mancata valutazione di atti documentali è necessario procedere alla trascrizione integrale dei medesimi o del loro essenziale contenuto al fine di consentire il controllo della decisività delle operate deduzioni unicamente sulla base del solo ricorso (o del controricorso), senza che la Corte di legittimità possa ricorrere ad ulteriori indagini integrative (Cass. 07/03 2006 n. 4840).
8.3. Parte ricorrente si è sottratta a tale onere in quanto non ha trascritto il contenuto dell’atto di reclamo e, prima ancora, il contenuto della sentenza di primo grado, sulla quale il primo doveva necessariamente misurarsi, onde consentire al giudice di legittimità la verifica, sulla base del solo ricorso per cassazione, della fondatezza dell’errore processuale denunziato.
8.4. Considerazioni sostanzialmente analoghe, attinenti al difetto di specificità, determinano la inammissibilità del quarto motivo di ricorso per violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6. Parte ricorrente ha omesso, infatti, la integrale trascrizione del contenuto dell’atto di reclamo nonchè della sentenza di primo grado come, invece, indispensabile stante la necessaria correlazione dei motivi di gravame alle affermazioni contenute nella sentenza impugnata richiedendosi che alle argomentazioni svolte in tale provvedimento vengano contrapposte quelle dell’appellante, volte ad incrinare il fondamento logico-giuridico delle prime (v. tra altre, Cass. n. 21566 del 2017, Cass. n. 25588 del 2010, Cass. n. 26192 del 2005). Alla luce di tale principio la trascrizione del contenuto degli atti richiamati si configurava, quindi, indispensabile al fine di consentire a questo giudice di legittimità la verifica, sulla base del solo esame del ricorso per cassazione, della fondatezza della censura articolata. Quanto ora osservato assorbe la considerazione dell’ulteriore profilo di inammissibilità del quarto motivo scaturente dal principio secondo il quale, in sede di impugnazione, non rileva nè l’omessa pronuncia su di un’eccezione di inammissibilità, nè l’omessa motivazione su tale eccezione, atteso che solo l’effettiva esistenza dell’inammissibilità denunciata sarebbe idonea a determinare la decisione del giudice del gravame che, accogliendo le richieste in relazione alle quali l’eccezione è stata formulata, l’ha implicitamente rigettata (Cass. 13425 del 2016).
9. Il quinto motivo di ricorso è inammissibile.
9.1. Preliminarmente si rileva che dallo storico di lite della sentenza impugnata (v. sentenza, pagg. 2 e 3), non specificamente contrastato sul punto dal ricorrente, si evince che SITA SUD s.r.l. non aveva proposto reclamo avverso la sentenza resa in sede di opposizione con la quale era stata confermata la ordinanza della fase sommaria che, ritenuta sproporzionata la sanzione espulsiva, aveva dichiarato risolto il rapporto e condannato la società datrice al pagamento di un’indennità risarcitoria pari a dodici mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, oltre accessori.
9.2. Pacifico, quindi, il fatto processuale, ritiene il Collegio che la censura articolata con il quinto motivo di ricorso, intesa sostanzialmente a porre in discussione la statuizione di illegittimità del licenziamento, risulti preclusa dall’acquiescenza prestata dalla società alla sentenza del Tribunale in relazione alla statuizione che aveva confermato la ordinanza della fase sommaria in punto di illegittimità dell’intimato licenziamento per difetto di proporzionalità della sanzione; ciò in ragione della presunzione di rinunzia collegabile, ai sensi dell’art. 346 c.p.c., alla condotta processuale della società.
9.3. Tanto assorbe anche il profilo connesso alla inconfigurabilità di un giudicato interno sulla statuizione di illegittimità del licenziamento, fondata sul difetto di proporzionalità della sanzione espulsiva, espressamente investita dal lavoratore. Se, invero, la riproposizione della questione della natura del profilo patologico del provvedimento datoriale comporta che la relativa questione doveva ritenersi ancora sub iudice in sede di reclamo ciò non implica la giuridica possibilità della società di impugnare la statuizione sul punto stante, comunque, la preclusione connessa alla rinunzia ex art. 346 c.p.c.. Da tanto deriva che l’odierna ricorrente non può più rimettere in discussione la valutazione di illegittimità del licenziamento – alla quale ha dimostrato di prestare acquiescenza ma solo le conseguenze connesse a tale illegittimità e, quindi, solo la tutela, più ampia, attribuita dal giudice del reclamo in parziale riforma della sentenza impugnata.
9.4. Le censure articolate con il motivo in esame, tuttavia, nulla deducono specificamente in relazione alla tutela riconosciuta in quanto, laddove assumono la non riconducibilità della fattispecie concreta a quella punita con sanzione conservativa dal contratto collettivo lo fanno esclusivamente in funzione di una valutazione in termini di maggiore gravità dell’illecito ascritto. Nulla è argomentato, infatti, in punto di conseguenze connesse alla mancata tipizzazione – dell’illecito disciplinare nella previsione collettiva.
10. Il sesto motivo di ricorso è inammissibile valendo le considerazioni espresse in relazione al motivo precedente in tema di preclusione ad impugnare la statuizione di illegittimità del licenziamento scaturente dalla acquiescenza prestata dalla società alla sentenza di primo grado. Quanto ora osservato assorbe anche il rilievo dell’ulteriore ed autonomo profilo di inammissibilità scaturente dalla violazione del requisito prescritto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3), il quale esige che il ricorso per cassazione contenga l’esposizione chiara ed esauriente, sia pure non analitica o particolareggiata, dei fatti di causa, dalla quale devono risultare le reciproche pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le giustificano, le eccezioni, le difese e le deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, lo svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni, le argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto, su cui si fonda la sentenza impugnata e sulle quali si richiede alla Corte di cassazione, nei limiti del giudizio di legittimità, una valutazione giuridica diversa da quella asseritamene erronea, compiuta dal giudice di merito (Cass. n. 10312 del 2018, Cass. n. 1926 del 2015, Cass. n. 7825 del 2006), oneri non adempiuti dalla parte ricorrente.
10.1. Le considerazioni sopra espresse comportano la inammissibilità anche delle doglianze formulate in via subordinata nell’ambito del motivo in esame, dovendo ulteriormente rilevarsi quale autonomo profilo di inammissibilità che la questione relativa al numero dei giorni di assenza – quattro anzichè tre – verosimilmente frutto del “cumulo”, nella prospettazione della odierna ricorrente, dei giorni considerati nei due licenziamenti, non è stata espressamente trattata dal giudice di merito per cui parte ricorrente aveva l’onere, onere in concreto non assolto, di dimostrarne la avvenuta rituale deduzione nelle fasi di merito (Cass. n. 20694 del 2018, Cass. n. 1435 del 2013 n. 1435; Cass. n. 20518 del 2008).
11. Le spese di lite sono regolate secondo soccombenza.
12. Sussistono i presupposti per l’applicabilità del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.
PQM
La Corte rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite che liquida in Euro 5.000,00 per compensi professionali, Euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori come per legge. Con distrazione.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, il 14 maggio 2019.
Depositato in Cancelleria il 22 ottobre 2019
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