LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –
Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –
Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –
Dott. GIANNITI Pasquale – Consigliere –
Dott. POSITANO Gabriele – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 2234/2018 R.G. proposto da B.R., rappresentata e difesa dall’Avv. Maurilio Prioreschi e dall’Avv. Dario Andreoli, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, via Giuseppe Ferrari, n. 4;
– ricorrenti –
contro
Città Metropolitana Roma Capitale;
– intimata –
avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma, n. 3992/2017, depositata il 14 giugno 2017;
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23 maggio 2019 dal Consigliere Emilio Iannello.
RILEVATO
che:
1. Con la sentenza in epigrafe la Corte d’appello di Roma ha confermato la decisione di primo grado che aveva rigettato la domanda di risarcimento proposta da B.R. nei confronti di Roma Capitale per i danni subiti in conseguenza del sinistro occorso in data 9/10/2010, allorquando, trovandosi alla guida della propria autovettura, nei pressi della località Colle Mezzano, a causa della presenza nel manto stradale di uno strato di acqua mista a fango, dello spessore di circa 15 cm, aveva impattato contro una cunetta non visibile, poichè posta subito ‘dopo una curva, perdendo il controllo del mezzo.
I giudici d’appello hanno in sintesi ritenuto che la condotta di guida della danneggiata integrasse caso fortuito idoneo a interrompere il nesso causale e, “sotto altro autonomo profilo”, che “nessuna prova della effettiva dinamica del sinistro… (e della)… esistenza di una vera e propria anomalia della res è stata fornita dall’appellante”.
2. Avverso tale sentenza B.R. propone ricorso per cassazione, con unico articolato motivo.
L’amministrazione intimata non svolge difese nella presente sede.
3. Essendo state ritenute sussistenti le condizioni per la trattazione del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., il relatore designato ha redatto proposta, che è stata notificata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza della Corte.
La ricorrente ha depositato memoria ex art. 380-bis c.p.c., comma 2.
Considerato che:
1. Con l’unico motivo la ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, num. 3, violazione e falsa applicazione degli artt. 1227 e 2051 c.c..
Rileva anzitutto che la Corte di merito ha omesso di considerare che l’esistenza di una cunetta in prossimità di una curva non è dato compatibile con una diligente attività di manutenzione.
Osserva poi che, per poter integrare caso fortuito agli effetti di cui all’art. 2051 c.c., la condotta del danneggiato deve risultare, rispetto all’evento, “autonoma, eccezionale, imprevedibile ed inevitabile, dotata di efficacia causale esclusiva”, mentre tale non può considerarsi la sua condotta nell’occorso.
Lamenta al riguardo che, nell’attribuirle una condotta di guida non adeguata, i giudici di merito hanno omesso di considerare che non era stata contestata alcuna violazione delle norme del codice della strada, non essendo stato peraltro neppure precisato quale avrebbe dovuto essere la condotta “adeguata”. Ciò anche in violazione dei criteri di riparto dell’onere probatorio che impongono all’ente proprietario di dar prova del caso fortuito.
Rileva che comunque il comportamento della danneggiata avrebbe dovuto essere valutato unitamente agli altri elementi della fattispecie, che – afferma – palesavano “oggettivi e rilevanti elementi di responsabilità della p.a.”, quali: il riversamento sul manto stradale di fango misto ad acqua in conseguenza di una non corretta manutenzione delle opere destinate a regolare il deflusso delle acque; la mancata chiusura del tratto di strada, poichè pericoloso, nonostante le avverse condizioni metereologiche fossero tutt’altro che imprevedibili (essendo stata emanata anche una allerta meteo); l’irregolarità del manto stradale in prossimità di una curva.
2. Il ricorso si appalesa inammissibile.
2.1. Anzitutto per aspecificità, non essendo svolta alcuna censura nei confronti della seconda ratio decidendi – autonoma e autosufficiente, come del resto chiaramente evidenziato nella stessa sentenza impugnata – rappresentata dal rilievo della mancanza di prova, ovviamente incombente sul danneggiato, relativa alla “effettiva dinamica del sinistro” ed “alla esistenza di una vera e propria anomalia della res” (cfr. Cass. Sez. U. 20/03/2017, n. 7074).
2.2. Al di là di tale dirimente e assorbente rilievo, può peraltro osservarsi, ad abundantiam, che le censure svolte con riferimento alla alternativa ratio decidendi (rappresentata dalla ritenuta esclusiva ascrivibilità dell’evento dannoso alla condotta del danneggiato, quale caso fortuito idoneo a interrompere il nesso causale tra l’evento medesimo e la cosa in custodia) – lungi dall’evidenziare affermazioni in diritto o l’applicazione di regole di giudizio contrastanti con la consolidata ricostruzione giurisprudenziale nella fattispecie di responsabilità evocata, si collocano interamente sul piano della ricognizione del fatto e si risolvono pertanto nella sollecitazione di una nuova valutazione di merito, inammissibile in questa sede.
3. Il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile.
Non avendo l’intimata svolto difese, non v’è luogo a provvedere in ordine al regolamento delle spese.
Ricorrono le condizioni di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, per l’applicazione del raddoppio del contributo unificato.
PQM
dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, il 23 maggio 2019.
Depositato in Cancelleria il 22 ottobre 2019