LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE XXXX
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –
Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –
Dott. IANNELLO Emilio – rel. Consigliere –
Dott. GIANNITI Pasquale – Consigliere –
Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 19028/2018 R.G. proposto da D.R., rappresentata e difesa dall’Avv. Paolo Sambenedetto;
– ricorrente –
contro
Aviva Italia Assicurazioni S.p.A., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Aleandro Equizi e Gregorio Equizi, con domicilio eletto presso il loro studio in Roma, via Antonio Chinotto, n. 1;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Corte d’appello di L’Aquila, n. 661/2018, depositata l’11 aprile 2018;
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23 maggio 2019 dal Consigliere Emilio Iannello.
RILEVATO
che:
1. Con la sentenza in epigrafe la Corte d’appello di L’Aquila ha rigettato l’appello con il quale D.R. – in controversia promossa nei confronti della Aviva Assicurazioni S.p.A., compagnia assicuratrice della r.c.a. del veicolo sul quale ella era trasportata, per il risarcimento dei danni subiti in conseguenza di sinistro stradale – si doleva del mancato riconoscimento del dedotto danno patrimoniale da riduzione della capacità lavorativa generica: danno dedotto in ragione della “oggettiva difficoltà, derivante dalla menomazione subita alla caviglia, a stare a lungo in piedi”.
La Corte di merito ha infatti ritenuto, conformemente al primo giudice e richiamando “consolidato orientamento giurisprudenziale” in argomento, che la pur accertata maggiore usura e fatica nello svolgimento dell’attività lavorativa “va intesa come lesione della “cenestesi lavorativa”” (così testualmente in sentenza) che non determina una diminuzione patrimoniale ma “si risolve in una compromissione biologica dell’essenza dell’individuo e va liquidato onnicomprensivamente come danno alla salute, potendo il giudice, che abbia adottato per la liquidazione il criterio equitativo del valore differenziato del punto di invalidità, anche ricorrere ad un appesantimento del valore monetario di ciascun punto, mentre non è consentito il ricorso al parametro del reddito percepito dal soggetto leso”.
2. Avverso tale sentenza la predetta propone ricorso per cassazione con unico mezzo, cui resiste la compagnia di assicurazioni, depositando controricorso.
3. Essendo state ritenute sussistenti le condizioni per la trattazione del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., il relatore designato ha redatto proposta, che è stata notificata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza della. Corte.
Considerato che:
1. Con l’unico motivo la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione, degli artt. 1223,1226 c.c. e art. 2056 c.c., comma 1.
Rileva che, “trattandosi di lesione di non lieve entità ed essendo stato accertato e non contestato nel corso del giudizio di prime cure che le lesioni riportate avevano irrimediabilmente compromesso, anche se solo parzialmente, la sua attitudine a svolgere attività lavorativa, il Giudice di merito, investito della domanda di riconoscimento del conseguente danno futuro patrimoniale per compromissione della capacità lavorativa generica, non ha compiuto un corretto procedimento di sussunzione della fattispecie, allorchè ha ritenuto di ricomprenderlo nel danno biologico ed allorchè ha ritenuto di escluderlo perchè non provata la riduzione della capacità lavorativa specifica”.
Cita a sostegno i precedenti di Cass. n. 12211 del 2015, n. 908 del 2013 e n. 5880 del 2016.
2. E’ pregiudiziale – in quanto attinente alla procedibilità del ricorso – il rilievo del mancato deposito, da parte della ricorrente, unitamente a copia autentica della sentenza impugnata, della relata della notificazione (che si afferma essere stata effettuata), in violazione dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2.
L’indicazione in ricorso (e anche nel controricorso) della data di notifica (17/1/2018) è evidentemente erronea, posto che la sentenza è stata pubblicata l’11/4/2018.
Ciò non toglie però rilevanza all’affermazione della avvenuta notifica (occorrendo presumere, in difetto di alcun’altra successiva emenda o specificazione, che l’errore riguardi solo la data in cui la notifica è stata effettuata, non anche il fatto dell’avvenuta notifica), la quale rende di per sè comunque necessaria la verifica del rispetto dell’onere imposto dall’art. 369 c.p.c., comma 2, di deposito della relata di notifica.
Onere nella specie non assolto. Non risulta infatti prodotta, nemmeno in copia semplice, alcuna relata di notifica, nè la stessa è stata aliunde acquisita, non avendo nemmeno la controricorrente allegato tale documento, nè risultando lo stesso presente agli atti del fascicolo di ufficio.
La notifica del ricorso non supera la c.d. prova di resistenza (v. Cass. 10/07/2013, n. 17066), essendo stata effettuata in data 14/6/2018, oltre 60 giorni dopo la data di pubblicazione della sentenza (come detto: 11/4/2018).
3. Può comunque incidentalmente rilevarsi anche l’inammissibilità dell’unica censura dedotta, per aspecificità, non confrontandosi essa con l’effettiva ratio decidendi e postulando un accertamento in fatto diverso da quello contenuto in sentenza.
3.1. La sentenza impugnata muove, in punto di fatto, dal rilievo secondo cui il pregiudizio lamentato dall’appellante risulta accertato, dal c.t.u., in termini di “maggiore usura e fatica nello svolgimento dell’attività lavorativa”.
Sulla base di tale accertamento giunge alla conclusione che “detto maggiore sforzo” si risolve in un danno da “cenestesi lavorativa” il quale “non determina una diminuzione patrimoniale ma si risolve in una compromissione biologica e va liquidato omnicomprensivamente come danno alla salute”.
Così statuendo la Corte si è in effetti conformata a principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, del resto espressamente e correttamente richiamato, con riferimento ai precedenti di Cass. n. 20312 del 2015 e n. 5840 del 2004, ai quali può aggiungersi, da ultimo, quello di Cass. n. 12572 del 2018.
3.2. I precedenti invocati a fondamento del ricorso, lungi dal potersi considerare espressione di un orientamento contrastante, si riferiscono in realtà a diverse fattispecie nelle quali non si è di fronte a mero pregiudizio da maggiore sforzo o cenestesi lavorativa bensì a lesioni invalidanti di gravità tale da non consentire alla vittima la possibilità di attendere neppure a lavori diversi da quello specificamente prestato al momento del sinistro, e comunque confacenti alle sue attitudini e condizioni personali ed ambientali (così Cass. n. 12211 del 2015; ma non dissimili considerazioni possono rinvenirsi anche negli altri precedenti, ove si rimarca anzi il rilievo scriminante che assume, ai fini della possibilità di configurare un pregiudizio patrimoniale, nei detti termini, da perdita della capacità lavorativa generica, all’entità delle lesioni invalidanti).
4. La stessa parte ricorrente mostra del resto di essere consapevole del rilievo scriminante assunto, ai fini dell’applicazione del principio giurisprudenziale evocato a proprio favore, dall’entità delle lesioni, atteso che pone quale presupposto della propria censura il rilievo secondo cui nella specie si tratterebbe di “lesione di non lieve entità” e sarebbe inoltre stato “accertato e non contestato nel corso del giudizio di prime cure che le lesioni riportate avevano irrimediabilmente compromesso, anche se solo parzialmente, la sua attitudine a svolgere attività lavorativa”.
Tale presupposto, però, non emerge affatto dalla sentenza impugnata la quale, come detto, descrive gli esiti dannosi solo in termini di “maggiore usura e fatica nello svolgimento dell’attività lavorativa”, donde l’inammissibilità della censura in quanto incoerente rispetto all’effettiva motivazione posta a base della sentenza impugnata ovvero perchè, surrettiziamente, risolventesi nella mera assertiva contrapposizione, alla ricognizione del fatto operata in sentenza, di altro diverso accertamento.
5. Il ricorso deve essere pertanto dichiarato improcedibile, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate come da dispositivo e da distrarsi in favore dei procuratori antistatari che ne hanno fatto richiesta nelle conclusioni del controricorso.
Ricorrono le condizioni di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, per l’applicazione del raddoppio del contributo unificato.
PQM
dichiara improcedibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.000 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, distratti in favore dei procuratori antistatari, Avv.ti Aleandro Equizi e Gregorio Equizi.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, il 23 maggio 2019.
Depositato in Cancelleria il 22 ottobre 2019