Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.27023 del 23/10/2019

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16533-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE *****, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

INDEMAR SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA GONDAR 22, presso lo studio dell’avvocato MARIA ANTONELLI, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati LORENZO MAGNANI, LORENZO LODI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1630/2/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di GENOVA, depositata il 27/11/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/06/2019 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA ENZA LA TORRE.

RITENUTO

che:

L’Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CTR della Liguria, che, in controversia su impugnazione da parte di Indemar s.p.a. del diniego di rimborso per ILOR- IRPEG per l’anno 1989 di somme asseritamente versate in eccedenza a causa di errori nella compilazione dichiarazione del 1990, ha rigettato l’appello dell’ufficio. In particolare, la CTR ha ritenuto che il sollecito di rimborso, del 21 marzo 2003, costituisse valido atto interruttivo della prescrizione del silenzio-rifiuto, formatosi il 29 febbraio 1992, individuando la decorrenza del diritto dalla scadenza dei termini per la rettifica della dichiarazione.

Indemar SpA si costituisce con controricorso e deposita memoria.

CONSIDERATO

che:

1. Con l’unico motivo di ricorso, l’Agenzia delle entrate deduce violazione o falsa applicazione degli artt. 2946 c.c., 2934 c.c., 2935 c.c. e della L. n. 350 del 2003, art. 2, comma 58, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la CTR erroneamente individuato il dies a quo del termine di prescrizione decennale per la rettifica dell’avviso di accertamento (nel 31 dicembre 1994, anzichè il momento in cui si è consolidato il silenzio rifiuto dell’Ufficio, e cioè il 29 febbraio 1992).

2. Il ricorso è fondato.

2.1 Va alla fattispecie applicato il principio consolidato in base al quale il decorso della prescrizione comincia solo se e quando il diritto può essere fatto valere (art. 2935 c.c.); ed è sospeso durante il tempo di formazione del silenzio-rifiuto, a norma del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, laddove la richiesta al Fisco di un rimborso s’intende respinta, a tutti gli effetti di legge, quando siano trascorsi 90 giorni dalla data della sua presentazione, senza che l’ufficio si sia pronunciato. (v. Cass. n. 1543/2018; in generale sulla sospensione della prescrizione durante la formazione del silenzio rifiuto Cass., Sez. Un., n. 5572/2012).

2.2. Nel caso in esame il silenzio rifiuto sull’istanza presentata il 29.11.1991, si è formato il 29.2.1992, ed è questo il dies a quo dal quale va computato il termine di prescrizione decennale. Ha pertanto errato la CTR ad affermare che “il diritto al rimborso delle somme iniziava a decorrere soltanto alla scadenza dei termini per la rettifica della dichiarazione fissata al 31.12.1994”.

3. Il ricorso va conseguentemente accolto e la sentenza cassata con rinvio alla CTR della Liguria, anche per le spese del presente ricorso di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata.

Così deciso in Roma, il 12 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 23 ottobre 2019

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