LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRECO Antonio – Presidente –
Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – rel. Consigliere –
Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –
Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –
Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 8884-2016 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. *****), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente –
contro
P.P., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE REGINA MARGHERITA 290, presso lo studio dell’avvocato MARIA BRUNA CHITO, rappresentato e difeso dall’avvocato GIUSEPPE FAUSTO DI PEDE;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 517/2/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della BASILICATA, depositata il 13/10/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/06/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO FRANCESCO ESPOSITO.
RILEVATO
che:
Con la sentenza indicata in epigrafe, la Commissione tributaria regionale della Basilicata confermava la decisione di primo grado che aveva accolto il ricorso proposto da P.P. contro l’avviso di accertamento relativo ad IRPEF, IRAP ed IVA per l’anno 2007. Riteneva la CTR che, nella fattispecie, relativa ad accertamento c.d. “a tavolino”, operassero le garanzie previste dalla L. n. 212 del 2000, art. 12. Avverso la suddetta sentenza, l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo.
Resiste con controricorso il contribuente.
A seguito dell’istanza in data 25 maggio 2017, con la quale il controricorrente ha chiesto la sospensione del processo ai sensi del D.L. n. 50 del 2017, art. 11, comma 8, questa Corte, con ordinanza interlocutoria n. 24065 del 2017, ha rinviato la causa a nuovo ruolo.
Sulla successiva proposta del relatore ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. risulta regolarmente costituito il contraddittorio camerale.
Con memoria del 31 maggio 2019 l’Agenzia delle entrate ha insistito per l’accoglimento del ricorso, rilevando nel contempo la mancanza dei presupposti per pervenire alla declaratoria di estinzione del giudizio D.L. n. 50 del 2017, ex art. 11, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 96 del 2017, come invece prospettato nella proposta del relatore.
CONSIDERATO
che:
Preliminarmente va rilevato che il D.L. n. 50 del 2017, art. 11, comma 8, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 96 del 2017, prevede che “Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo. In tal caso il processo è sospeso fino al 10 ottobre 2017. Se entro tale data il contribuente avrà depositato copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata, il processo resta sospeso fino al 31 dicembre 2018”.
Orbene, nel caso di specie il contribuente, dopo aver presentato istanza con la quale ha manifestato l’intenzione di avvalersi della definizione agevolata della controversia ed ottenuto la sospensione del processo, non ha depositato documentazione attestante la presentazione della domanda di definizione ed il versamento degli importi dovuti o della prima rata, sicchè non si è verificato l’effetto processuale della ulteriore sospensione sino al 31 dicembre 2018. Conseguentemente, non può operare il disposto del citato art. 11, comma 10, secondo cui il giudizio di estingue se entro il termine del 31 dicembre 2018 la parte che ne aveva interesse non ha presentato istanza di trattazione.
Venendo all’esame del ricorso, con unico motivo l’Agenzia delle entrate denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e/o falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 12, commi 1, 2 e 7, per avere la CTR ritenuto operante, nella fattispecie, le garanzie previste dalle suddette disposizioni ed, in particolare, l’obbligo di attivazione del contraddittorio endoprocedimentale.
Va, anzitutto, osservato che il ricorso è ammissibile, non ravvisandosi la dedotta violazione del principio di autosufficienza, in quanto esso contiene tutti gli elementi necessari a porre questa Corte in grado di avere piena cognizione della controversia. La sentenza impugnata, inoltre, non può ritenersi passata in giudicato per mancata impugnazione di un capo della stessa, avendo la ricorrente censurato la decisione per violazione del L. n. 212 del 2000, art. 12, commi 1, 2 e 3, sul presupposto che le garanzie previste da tali disposizioni operassero solo in caso di accesso nei locali di pertinenza del contribuente.
Il ricorso è fondato.
Le Sezioni Unite di questa Corte, con sentenza 9 dicembre 2015, n. 24823, hanno chiarito che l’ambito di applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, è circoscritto ai soli accertamenti conseguenti ad accessi, ispezioni e verifiche fiscali nei locali del contribuente, non essendo espressione di un principio generale dell’ordinamento tributario e non trovando quindi applicazione al di fuori delle ipotesi esplicitamente previste. Ciò comporta che l’Ufficio, al di fuori di tali ipotesi, “può emettere l’avviso di accertamento anche in assenza di un processo verbale che attesti la chiusura dell’attività istruttoria, in difetto di norme che impongano un obbligo di verbalizzazione e laddove sia prevista una fase necessaria di contraddittorio procedimentale, che garantisce pienamente la partecipazione e l’interlocuzione del contribuente prima dell’emissione dell’accertamento” (cfr. anche, tra le molte, Cass. sez. 6-5, ord. 26 maggio 2016, n. 10904; Cass. sez. 6-5, ord. 20 aprile 2016, n. 8000; Cass. sez. sez. 6-5, ord. 15 aprile 2016, n. 7600; Cass. sez. 6-5, ord. 14 ottobre 2016, n. 20849).
Le stesse Sezioni Unite hanno posto poi la basilare distinzione, riguardo al tema del contraddittorio endoprocedimentale, a seconda che si tratti o meno di tributi armonizzati, questi ultimi soggetti al diritto dell’Unione Europea, chiarendo che “in tema di tributi c.d. non armonizzati, l’obbligo dell’Amministrazione di attivare il contraddittorio endoprocedimentale, pena l’invalidità dell’atto, sussiste esclusivamente in relazione alle ipotesi per le quali siffatto obbligo risulti specificamente sancito; mentre in tema di tributi cd. armonizzati, avendo luogo la diretta applicazione del diritto dell’Unione, la violazione del contraddittorio endoprocedimentale da parte dell’Amministrazione comporta in ogni caso, anche in campo tributario, l’invalidità dell’atto, purchè, in giudizio, il contribuente assolva l’onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere, qualora il contraddittorio fosse stato tempestivamente attivato, e che l’opposizione di dette ragioni (valutate con riferimento al momento del mancato contraddittorio), si riveli non puramente pretestuosa e tale da configurare, in relazione al canone generale di correttezza e buona fede ed al principio di lealtà processuale, sviamento dello strumento difensivo rispetto alla finalità di corretta tutela dell’interesse sostanziale, per le quali è stato predisposto” (nella successiva giurisprudenza conforme si vedano, tra le altre, Cass. sez. 5, 3 febbraio 2017, n. 2875; Cass. sez. 6-5, ord. 20 aprile 2017, n. 10030; Cass. sez. 6-5, ord. 5 settembre 2017, n. 20799; Cass. sez. 6-5, ord. 11 settembre 2017, n. 21071; Cass. sez. 6-5, ord. 14 novembre 2017, n. 26943).
Orbene, nel caso di specie, è pacifico che si verta in ipotesi di accertamento c.d. “a tavolino”, mentre, per ciò che riguarda VIVA, il giudice del rinvio dovrà accertare se il contribuente abbia prospettato le ragioni che avrebbe potuto far valere qualora il contraddittorio fosse stato tempestivamente attivato. La sentenza impugnata non si è uniformata ai principi di diritto innanzi enunciati, sicchè, in accoglimento del ricorso, deve essere cassata, con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Basilicata in diversa composizione, la quale provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio.
PQM
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Basilicata, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 12 giugno 2019.
Depositato in Cancelleria il 23 ottobre 2019