LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRECO Antonio – Presidente –
Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – rel. Consigliere –
Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –
Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –
Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 14392-2016 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. *****), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente –
L.M., Z.A., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA GERMANICO 197, presso lo studio dell’avvocato MAURO MEZZETTI, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato ALBERTO ACCORDI;
– controricorrenti e ricorrenti incidentali –
avverso la sentenza n. 5283/67/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della LOMBARDIA, SEZIONE DISTACCATA di BRESCIA, depositata il 07/12/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/06/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO FRANCESCO ESPOSITO.
RILEVATO
che:
Con la sentenza indicata in epigrafe, la Commissione tributaria regionale della Lombardia, sezione distaccata di Brescia, accoglieva l’appello proposto da L.M. e Z.A. avverso la decisione di primo grado che aveva respinto il ricorso proposto dai contribuenti contro avvisi di accertamento relativi ad IRPEF per l’anno 2008.
Avverso la suddetta sentenza, l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo.
Resistono con controricorso i contribuenti e propongono ricorso incidentale condizionato.
Con apposita istanza, i contribuenti hanno chiesto la sospensione del processo ai sensi del D.L. n. 50 del 2017, art. 11, comma 8, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 96 del 2017; successivamente hanno documentato di aver provveduto all’integrale pagamento degli importi liquidati in applicazione del beneficio.
L’Agenzia delle entrate ha depositato istanza di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese processuali, avendo i contribuenti provveduto al pagamento di quanto previsto per la definizione agevolata della controversia.
Sulla proposta del relatore ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. risulta regolarmente costituito il contraddittorio camerale.
CONSIDERATO
che:
I contribuenti hanno documentato, con apposita memoria e relativi allegati, di aver provveduto all’integrale pagamento degli importi liquidati in applicazione del beneficio, chiedendo dichiararsi l’estinzione del giudizio per intervenuta definizione dello stesso ai sensi del D.L. n. 50 del 2017, art. 11, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 96 del 2017. L’Agenzia delle entrate ha formulato analoga istanza.
Ricorrono pertanto, nella specie, i presupposti per dichiarare, in ragione della previsione di cui al D.P.R. n. 546 del 1992, art. 46, l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere. Le spese del giudizio restano a carico della parte che le ha anticipate.
PQM
Dichiara l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere e pone le spese a carico della parte che le ha anticipate.
Così deciso in Roma, il 12 giugno 2019.
Depositato in Cancelleria il 23 ottobre 2019