Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.27052 del 23/10/2019

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – rel. Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19584-2017 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE C.F. *****, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

D.B.L.;

– intimato2/ –

avverso la sentenza n. 382/2/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della CALABRIA, depositata il 07/03/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/06/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO FRANCESCO ESPOSITO.

RILEVATO

che:

Con sentenza in data 7 marzo 2017 la Commissione tributaria regionale della Calabria dichiarava inammissibile l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate avverso la decisione di primo grado che aveva accolto il ricorso proposto da D.B.L. contro l’avviso di accertamento con il quale veniva contestato al contribuente un maggior reddito d’impresa. Osservava la CTR che il gravame era inammissibile per avere omesso l’appellante di depositare la ricevuta di spedizione a mezzo del servizio postale dell’atto di appello, come invece prescritto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 22, comma 1, richiamato dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, comma 2, non potendosi considerare il contenuto dell’avviso di ricevimento quale elemento surrogatorio della ricevuta di spedizione.

Avverso la suddetta sentenza, con atto notificato il 24 luglio 2017, l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo.

Il contribuente non ha svolto difese.

Disposta l’acquisizione dei fascicoli di merito con ordinanza interlocutoria n. 29675/2018, sulla successiva proposta del relatore ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. risulta regolarmente costituito il contraddittorio camerale.

CONSIDERATO

che:

Con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia delle entrate denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 22 e 53, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per avere i giudici di appello errato nel ritenere che ai fini dell’ammissibilità dell’impugnazione proposta a mezzo posta costituisse elemento indefettibile il deposito dell’avviso di ricevimento, potendosi invece considerare gli elementi risultanti dall’avviso di ricevimento ai fini della tempestività dell’impugnazione.

La censura è fondata.

La CTR ha ritenuto che il deposito della ricevuta di spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale dell’atto di appello costituisse condizione di ammissibilità del gravame ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 22, commi 1 e 2, e art. 53, comma 2, sul presupposto che solo tale adempimento processuale consentisse la verifica dell’osservanza del termine per la proposizione dell’impugnazione e per la costituzione in giudizio dell’appellante.

Va ribadito che: “Nel processo tributario, non costituisce motivo d’inammissibilità del ricorso (o dell’appello), che sia stato notificato direttamente a mezzo del servizio postale universale, il fatto che il ricorrente (o l’appellante), al momento della costituzione entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della raccomandata da parte del destinatario, depositi l’avviso di ricevimento del plico e non la ricevuta di spedizione, purchè nell’avviso di ricevimento medesimo la data di spedizione sia asseverata dall’ufficio postale con stampigliatura meccanografica ovvero con proprio timbro datario. Solo in tal caso, infatti, l’avviso di ricevimento è idoneo ad assolvere la medesima funzione probatoria che la legge assegna alla ricevuta di spedizione; invece, in loro mancanza, la non idoneità della mera scritturazione manuale o comunemente dattilografica della data di spedizione sull’avviso di ricevimento può essere superata, ai fini della tempestività della notifica del ricorso (o dell’appello), unicamente se la ricezione del plico sia certificata dall’agente postale come avvenuta entro il termine di decadenza per l’impugnazione dell’atto (o della sentenza)”; “Nel processo tributario, il termine di trenta giorni per la costituzione in giudizio dei ricorrente (o dell’appellante), che si avvalga per la notificazione del servizio postale universale, decorre non dalla data della spedizione diretta del ricorso a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, ma dal giorno della ricezione del plico da parte del destinatario (o dall’evento che la legge considera equipollente alla ricezione)” (Cass., Sez. U., nn. 13452 e 13453 del 2017).

Nella specie, dall’avviso di ricevimento, depositato nella segreteria della CTR, unitamente all’atto di appello, il 6 novembre 2013 (come da apposita attestazione), risulta che l’appello è stato spedito l’11 ottobre 2013, mentre non appare leggibile la data di ricezione. Consegue che l’Ufficio si è costituito tempestivamente, essendo stato rispettato il termine di trenta giorni anche facendo riferimento alla data di spedizione del ricorso.

Poichè la sentenza appellata è stata pubblicata il 27 febbraio 2013, risulta rispettato anche il termine di impugnazione, tenuto conto della sospensione feriale dei termini processuali. In conclusione, in accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata va dunque cassata, con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Calabria, in diversa composizione, la quale provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Calabria, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 12 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 23 ottobre 2019

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