Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.27128 del 23/10/2019

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. NAPOLITANO Lucio – rel. Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21106-2014 proposto da:

B.B., elettivamente domiciliata in ROMA VIA SORZA PALLAVICINI 18, presso lo studio dell’avvocato ROSARIO CARMINE RAO, rappresentata difesa dall’avvocato BRUNO MANTINEO;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PCRTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 105/2013 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di MESSINA, depositata il 02/07/2013;

udita relazione della causa svolta nella Camera di consiglio dei 27/03/2019 dal Consigliere Dott. LUCIO NAPOLITANO.

RILEVATO

che:

Con sentenza n. 105/2/2013, depositata il 2 luglio 2013, non notificata, la CTR della Sicilia – sezione staccata di Messina – rigettò l’appello proposto dalla sig.ra B.B. nei confronti dell’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della CTP di Messina, che aveva a sua volta respinto il ricorso della contribuente avverso avviso di accertamento ai fini IRPEF, IRAP ed IVA per l’anno 2001, con il quale erano stati accertati in via induttiva maggiori ricavi per lire 413.215.000 rispetto a quelli dichiarati in lire 40.351.000, applicando una percentuale media di ricarico del 135% sul costo del venduto.

Avverso la sentenza della CTR la contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un solo motivo, cui resiste l’Agenzia delle Entrate con controricorso.

In data 19 marzo 2019 la ricorrente ha depositato istanza di rinuncia al giudizio, avendo presentato domanda di definizione agevolata della controversia ai sensi del D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, art. 6, convertito, con modificazioni, nella L. 1 dicembre 2016, n. 225, con allegate ricevute di versamento degli importi dovuti.

CONSIDERATO

che:

1. Con l’unico motivo la ricorrente denuncia cumulativamente violazione o falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d), degli artt. 2727 e 2729 c.c., nonchè dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, ed ancora violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, n. 4 e dell’art. 132 c.p.c., comma 1, n. 4, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, lamentando l’erroneità della pronuncia impugnata, che ha confermato la legittimità dell’accertamento dell’Ufficio sebbene basato su presunzioni prive dei caratteri di precisione gravità e concordanza, ignorando, di contro, gli elementi addotti dal contribuente atti ad inficiarne la valenza indiziaria.

1.1. In pendenza del giudizio di legittimità, la ricorrente, come sopra osservato, ha depositato istanza di rinuncia al giudizio, avendo aderito alla definizione agevolata della controversia ai sensi del D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, art. 6, convertito, con modificazioni, nella L. 1 dicembre 2016, n. 225.

Tuttavia la rinuncia, in uno alla documentazione ad essa allegata, comprovante, secondo la ricorrente, il pagamento delle somme dovute per detta causale, non risulta notificata alla controparte. Nondimeno, l’atto medesimo, sebbene non idoneo a determinare l’effetto estintivo del giudizio ai sensi dell’art. 390 c.p.c., u.c., in quanto indicativo del venir meno dell’interesse al ricorso, ne comporta l’inammissibilità per sopravvenuta carenza d’interesse (cfr., tra le altre, Cass. SU 18 febbraio 2010, n. 3876; Cass. sez. 3, 31 gennaio 2013, n. 2259; Cass. sez. 3, 21 giugno 2016, n. 12743).

Ponendosi detto effetto in relazione all’adesione alla definizione agevolata della controversia secondo la succitata disposizione di cui al D.L. n. 193 del 2016, art. 6, quale convertito nella L. n. 225 del 2016, le spese del giudizio di legittimità restano compensate tra le parti, non sussistendo neppure i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (cfr., tra le altre, Cass. sez. 6-5, ord. 7 giugno 2018, n. 14782).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso per sopravventa carenza d’interesse. Dichiara compensate tra le parti le spese del giudizio di legittimità. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 – quater, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 27 marzo 2019.

Depositato in Cancelleria il 23 ottobre 2019

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