Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.27140 del 23/10/2019

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANZON Enrico – Presidente –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA M.G. – Consigliere –

Dott. GRASSO Gianluca – Consigliere –

Dott. NOVIK Adet T – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 2302/2013 R.G. proposto da:

SEVAR s.r.l., Società Empolese Vendita Auto Ricambi, in persona del L.R. pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv.to Luca Bisori, elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv. Francesco Rivellini in Roma, via Montaione 48;

– ricorrente –

Contro

Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana, n. 151/1/2012 del 7 maggio 2012, depositata il 30 maggio 2012, non notificata.

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 16 maggio 2019 al Consigliere Adet Toni Novik.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con sentenza n. 151/1/12, emessa in data 7 maggio 2012, depositata in data 30 maggio 2012, la Commissione tributaria regionale della Toscana (CTR) accoglieva, per quanto ancora di interesse in questa sede, l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate di Firenze (di seguito, l’Agenzia) nei confronti di Sevar Srl (di seguito, la contribuente), riformando la sentenza emessa dalla Commissione tributaria provinciale di Firenze (CTP) n. 106/08/2009.

2. La controversia ha ad oggetto la rettifica relativa ai maggiori redditi e a maggiore imponibile Iva accertati a carico della contribuente per gli anni 2003-2004-2005.

3. Per come si ricava dagli atti delle parti, mancando nella sentenza la ricostruzione dei fatti:

– con separati avvisi di accertamento, l’Agenzia contestò alla contribuente, rivenditrice di veicoli usati:

a) l’illegittima applicazione del regime del cd. margine di utile in materia di IVA, relativamente ad operazioni di acquisto di autoveicoli, per non aver fornito la prova della particolare diligenza richiesta nell’applicazione di questo regime, non avendo verificato la veridicità di quanto attestato dal venditore cedente nazionale;

b) i consumi di carburante consumati per consentire ai clienti la prova dei veicoli da acquistare, ritenuti eccessivi e ridotti alla metà delle somme impiegate per tale scopo;

c) la sussistenza di indizi gravi, precisi e concordanti che inducevano a ritenere maggiori ricavi di vendita per l’anno 2004.

3. La CTP accolse il ricorso della società sul punto c); lo rigettò per i punti a) e b). La CTR ha accolto l’appello dell’Agenzia relativamente al punto c), riconoscendo la legittimità dell’accertamento analitico induttivo condotto dall’ufficio.

Il giudice d’appello ha ritenuto che una valutazione unitaria dell’insieme degli indizi -costituiti da “dichiarazioni di un discreto numero di clienti relative ad una sotto fatturazione, la curiosa vicenda degli assegni rubati con contestuale correzione in aumento delle note contabili interne, il ricavo negativo sulla vendita di veicoli nuovi”- faceva presumere irregolarità contabili tali da giustificare il ricorso a parametri presuntivi. Conclude la CTR che “Del resto, gli avvisi di accertamento contengono una analitica persuasiva spiegazione del metodo con cui si è giunti al conteggio del maggior ricavo attraverso specifici calcoli riferiti e beni posti in vendita dalla società contribuente”.

4. Avverso la sentenza la contribuente ha proposto ricorso per cassazione per sette motivi, illustrato da memoria ex art. 380 – bis 1 c.p.c.. L’Agenzia ha resistito con controricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

La ricorrente deduce:

1. Motivazione insufficiente circa vari fatti controversi e decisivi per il giudizio (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nella sua formulazione ante riforma, applicabile ratione temporis). Si censura che la CTR non abbia spiegato le ragioni per cui gli indizi, complessivamente valutati, fossero maggiormente persuasivi rispetto ai singoli elementi; il travisamento delle dichiarazioni dei clienti; il richiamo alla “curiosa vicenda degli assegni rubati”, avendo la parte sempre eccepito che si trattava di documenti privi di rilevanza fiscale e che “le note contabili erano inferiori alle fatture”; l’inesistenza di un ricavo negativo, concernendo questo un indizio espunto dall’avviso di accertamento; l’assenza di spiegazione circa la persuasività degli avvisi di accertamento. Il motivo è manifestamente infondato. Secondo la giurisprudenza della Corte, che il Collegio condivide e riafferma “I motivi per i quali si chiede la cassazione della sentenza non possono essere affidati a deduzioni generali e ad affermazioni apodittiche, con le quali la parte non prenda concreta posizione, articolando specifiche censure esaminabili dal giudice di legittimità sulle singole conclusioni tratte dal giudice del merito in relazione alla fattispecie decisa. Invero, il ricorrente – incidentale, come quello principale – ha l’onere di indicare con precisione gli asseriti errori contenuti nella sentenza impugnata, in quanto, per la natura di giudizio a critica vincolata propria del processo di cassazione, il singolo motivo assolve alla funzione condizionante il “devolutum” della sentenza impugnata, con la conseguenza che il requisito in esame non può ritenersi soddisfatto qualora il ricorso per cassazione (principale o incidentale) sia basato sul mero richiamo dei motivi di appello, una tale modalità di formulazione del motivo rendendo impossibile individuare la critica mossa ad una parte ben identificabile del giudizio espresso nella sentenza impugnata, rivelandosi del tutto carente nella specificazione delle deficienze e degli errori asseritamente individuabili nella decisione”. (Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 1479 del 22/01/2018, Rv. 646999 – 01). Orbene, è evidente la lacunosità del motivo essendo stata omessa la integrale trascrizione del contenuto dell’avviso di accertamento e dei diversi atti richiamati, in tal modo precludendo a questa Corte di valutare il tenore dei detti documenti e di verificare la congruità della censura mossa alla sentenza di appello – tanto più in presenza di espressa contestazione sul punto da parte della controricorrente che ha fornito una coerente e logica ricostruzione dei fatti sintonica al convincimento della CTR. Quanto al metodo di esame degli indizi, correttamente la sentenza impugnata ha evocato la forza probante che deriva dalla loro valutazione complessiva, rispondendo ad un principio giurisprudenzialmente riconosciuto quello secondo cui “il metodo di lettura unitaria e complessiva dell’intero compendio probatorio non si esaurisce in una mera sommatoria degli indizi e non può, perciò, prescindere dalla operazione propedeutica che consiste nel valutare ogni prova indiziaria singolarmente, ciascuna nella propria valenza qualitativa, tendente a porne in luce i collegamenti e la confluenza in un medesimo contesto dimostrativo”. (Sez. Un. 12 luglio 2005, n. 33748, Rv. 231678).

2. Violazione del principio costituzionale del giusto processo art. 111 Cost. – e del principio ordinario del contraddittorio nell’attività di indagine fiscale – D.P.R. n. 600 del 1973, art. 33,D.P.R. n. 633 del 1972, art. 52, comma 6 e L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 4 (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3). In sintesi, si contesta che la Agenzia abbia assunto dichiarazioni utilizzate per confermare l’accertamento senza: a) avvertire i rappresentanti della contribuente dell’intenzione di ascoltare i clienti e senza instaurare nessun contraddittorio (si invoca il parallelo con il processo penale); b) non ha mai fornito ai rappresentanti della contribuente i verbali delle dichiarazioni ricevute, nè prima nè dopo la notifica dell’accertamento nè durante il giudizio, impedendo di verificare la congruità delle conclusioni dei verbalizzanti rispetto alle parole testualmente profferite dai clienti; c) non ha indicato le concrete modalità con cui sono state formulate le domande, nè se i clienti avevano potuto consultare documenti e compreso esattamente tali domande; d) se costoro avessero rapporti con il fisco e fossero sereni nelle loro risposte. Si argomenta ancora che prevedendo il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 33, il D.P.R. n. 633 del 1972, art. 52 e la L. n. 212 del 2000 l’obbligo di verbalizzare le richieste, risposte, osservazioni e rilievi del contribuente vi era un parallelo obbligo di portare a conoscenza di costui le dichiarazioni dei terzi. Il motivo è manifestamente infondato. In disparte l’eccezione di inammissibilità, sollevata dalla controricorrente, della violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 33, del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 52 e della L. n. 212 del 2000 perchè non proposta nei precedenti gradi di giudizio, è assorbente considerazione che nel processo tributario, le dichiarazioni del terzo, raccolte da verificatori o finanzieri e inserite, anche per riassunto, nel processo verbale di constatazione, a sua volta recepito nell’avviso di accertamento, hanno il valore indiziario di mere informazioni acquisite nell’ambito di indagini amministrative e sono, pertanto, utilizzabili dal giudice quale elemento di convincimento, sebbene esse non siano state assunte o verbalizzate in contraddittorio con il contribuente, da nessuna norma richiesto. (Sez. 5, Sentenza n. 21812 del 05/12/2012, Rv. 624483 – 01). Ha osservato in proposito l’Agenzia nel suo controricorso che “tutte le risposte erano perfettamente conosciute dalla contribuente in quanto facenti parte degli allegati al PVC alla stessa notificato”. A nulla, pertanto, rileva che, eventualmente, la contribuente non abbia ricevuto la copia integrale delle dichiarazioni, in quanto la conoscenza del contenuto delle medesime consente a costei di apprestare idonee difese. Come si legge nella decisione sopra richiamata “A quest’ultimo, in base al principio del giusto processo e della parità di armi processuali tra le parti, è riconosciuta ampia facoltà di prova contraria, potendosi il contribuente avvalersi, se lo ritenga, anche di analoghi mezzi conoscitivi da riversare nel processo” (C. Cost. 109/07). Non pertinente è il parallelo svolto tra le garanzie riconosciute all’imputato nel processo penale e quelle riconosciute al contribuente nel processo tributario, dovendo ogni garanzia essere parametrata al valore degli interessi in gioco: la libertà personale e l’onore nel primo, solo interessi economici nel secondo caso.

Ipotetiche e speculative, infine, sono le argomentazioni che introducono dubbi sulla capacità dei dichiaranti di fornire risposte adeguate alle domande poste.

3. Violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d), del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54, comma 2 e dell’art. 2697 c.c. (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3). Ad avviso della ricorrente “i pochi e confusi elementi addotti dall’agenzia delle entrate” non integravano indizi gravi, precisi e concordanti ed erano inidonei ad assolvere l’onere della prova e fondare l’accertamento induttivo. Si sostiene che l’ufficio avrebbe erroneamente valutato: – gli indicatori economici della società (insussistenza del ricavo negativo -vendita sottocosto- espunto dall’accertamento, ma affermato dai verificatori); – le note contabili rinvenute; – le dichiarazioni confuse e ambigue rilasciate dai clienti. Il motivo è inammissibile, in quanto implica una rivalutazione dei fatti di causa che non è consentita in sede di legittimità e si pone in contrasto con il principio per cui il vizio di violazione o falsa applicazione di legge non può che essere formulato se non assumendo l’accertamento di fatto, così come operato dal giudice del merito, in guisa di termine obbligato, indefettibile e non modificabile del sillogismo tipico del paradigma dell’operazione giuridica di sussunzione, là dove, diversamente (ossia ponendo in discussione detto accertamento), si verrebbe ad esercitarsi poteri di cognizione esclusivamente riservati al giudice del merito (cfr. Cass., ord., 13 marzo 2018, n. 6035; Cass., 23 settembre 2016, n. 18715).

4. Violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), laddove aveva addossato alla contribuente l’onere di provare che, nel caso concreto, sussistessero i requisiti per l’applicazione del regime del margine, con la conseguenza che il dubbio circa tale sussistenza comportava il disconoscimento di detto regime (quarto motivo).

Violazione e falsa applicazione dell’art. 14 preleggi (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) per aver addossato alla contribuente l’onere di provare la sussistenza delle condizioni per l’applicazione del regime del margine (quinto motivo).

I due motivi possono essere esaminati congiuntamente in considerazione della stretta connessione logica.

4.1. Le censure sono infondate. E’ previsto dal D.L. n. 41 del 1995, art. 36 e dal diritto dell’Unione Europea (cfr., ora, artt. 311-325 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006), in sintesi e per quanto specificamente interessa, che ai fini dell’applicabilità del regime d’imposizione del margine è necessario che l’acquisto sia stato effettuato da un privato consumatore, oppure da soggetto che: non ha potuto detrarre l’imposta o ha agito nel proprio Stato membro in regime di franchigia o ha a sua volta assoggettato la cessione al regime del margine.

4.2. Lo scopo del regime del margine è di evitare la doppia imposizione e le distorsioni di concorrenza tra soggetti passivi nel settore dei beni d’occasione, degli oggetti d’arte, da collezione o di antiquariato (51 della direttiva IVA): assoggettare ad imposta, per l’intero prezzo, la cessione di detti beni od oggetti da parte di un soggetto passivo rivenditore, allorchè il prezzo al quale quest’ultimo ha acquistato il bene stesso incorpora un importo di IVA assolto a monte da una persona appartenente ad una delle categorie indicate nel paragrafo precedente e che nè tale persona, nè il soggetto passivo-rivenditore sono stati in grado di detrarre, produrrebbe una tale doppia imposizione. Il regime d’imposizione del (solo) margine di utile realizzato in occasione della cessione costituisce un regime speciale facoltativo, derogatorio del sistema generale di cui alla direttiva 2006/112 e rispetto a questo meno oneroso (contemplando una base imponibile ridotta), con la conseguenza che la disciplina concernente il suo ambito applicativo deve essere interpretata restrittivamente, nei soli limiti di quanto necessario al raggiungimento dell’obiettivo dell’istituto (in tali sensi, Corte di giustizia 8 dicembre 2005, causa C-280/04, Jyske Finans; 3 marzo 2011, causa C-203/10, Auto Nikolovi; 19 luglio 2012, causa C-160/11, Bawaria Motors; 18 maggio 2017, C624/15, Litdana; nella giurisprudenza nazionale, cfr., tra le più recenti, Cass. 24/9/2014, n. 20089; 19/11/2014, n. 24604; 5/12/2014, n. 25755; 24/7/2015, n. 15630; 30/12/2015, n. 26069; 30/5/2016, n. 11086). (Sez. U, Sentenza n. 21105 del 12/09/2017, Rv. 645308 – 01).

4.3. Il regime c.d. del margine rappresenta, quindi, un regime “speciale” rispetto all’ordinario regime impositivo riguardante gli acquisti intracomunitari e è onere del contribuente provare, a fronte di una contestazione dell’amministrazione, la sussistenza dei presupposti di fatto che giustificano la deroga al normale regime impositivo (v. sia pure con riferimento alle cessioni intracomunitarie ex D.L. n. 331 del 1993 – Cass. n. 3603 dei 2009).

E’ peraltro da evidenziare che la mancata detrazione dell’IVA sull’acquisto da parte del cedente è imprescindibile condizione di applicabilità del medesimo (che, in mancanza, resterebbe privo di ogni ragionevole giustificazione sul piano fiscale), con la conseguenza che la sua carenza (ovvero il difetto di prova della sua sussistenza) comporta l’inapplicabilità del regime de quo, indipendentemente dalla consapevolezza che di essa abbia avuto il contribuente, potendo tale eventuale difetto di consapevolezza incidere, in ipotesi, solo sull’aspetto sanzionatorio; in proposito si deve sottolineare che recentemente questa Corte, in tema di regime del margine con riguardo alla vendita di autoveicoli, ha avuto modo di affermare l’esistenza di un particolare onere di diligenza in capo all’acquirente, anche mediato, quantomeno con riguardo di dati risultanti dai libretti di circolazione (v. Cass. n. 3427 del 2010 già citata). Con la conseguenza che la disciplina concernente il suo ambito applicativo deve essere interpretata restrittivamente, nei soli limiti di quanto necessario al raggiungimento dell’obiettivo dell’istituto (in tali sensi, Corte di giustizia 8 dicembre 2005, causa C-280/04, Jyske Finans; 3 marzo 2011, causa C-203/10, Auto Nikolovi; 19 luglio 2012, causa C160/11, Bawaria Motors; 18 maggio 2017, C-624/15, Litdana; nella giurisprudenza nazionale, cfr., tra le più recenti, Cass. 24/9/2014, n. 20089; 19/11/2014, n. 24604; 5/12/2014, n. 25755; 24/7/2015, n. 15630; 30/12/2015, n. 26069; 30/5/2016, n. 11086).

4.4. Osserva Sez. 5, Sentenza n. 24604 del 19/11/2014, Rv. 633610 che “La fruibilità del regime del margine postula, dunque, al di là delle annotazioni formali desumibili dalla fattura, la dimostrazione, ricavabile dal riscontro dei requisiti soggettivi suindicati, della circostanza essenziale che il cedente abbia assolto l’imposta in modo definitivo. Per il che, tutte le volte in cui la contestazione dell’Amministrazione trovi fondamento in elementi oggettivi, che privino di attendibilità le indicazioni contenute nella fattura emessa nei confronti del cessionario, l’onere di provare la sussistenza dei presupposti di fatto che giustificano l’operatività di tale regime di deroga incombe al contribuente-cessionario. Quest’ultimo è – per vero – tenuto a verificare preventivamente la regolarità sostanziale dell’operazione, pure con riferimento alla mancata detrazione dell’IVA corrisposta a monte da parte del cedente, nei limiti imposti dal dovere di agire con la diligenza richiesta in base alle concrete circostanze; e ciò anche in relazione alla sua qualità professionale, ove trattasi di operatore commerciale del settore, ed alla stregua dei documenti negoziali in suo possesso, conformemente al principio di vicinanza al fatto oggetto di prova ed al sistema del diritto comunitario (cfr. Cass. 15219/2012, 8828/2012; 17232/2013; 658/2014). In senso conforme, la Corte di Giustizia ha, per vero, affermato – con riferimento generale al tema dell’onere della prova in materia di IVA – che se l’Amministrazione finanziaria dimostra, alla luce di elementi oggettivi, che le irregolarità commesse dall’emittente della fattura, erano a conoscenza del soggetto passivo – o avrebbero potuto esserlo con l’uso dell’ordinaria diligenza – è quest’ultimo a dover provare la sua estraneità alle suddette irregolarità (C. Giust. 21.6.2012, C-80/11)”.

4.5. A questo riguardo, osservano le Sezioni Unite n. 21105/2017, “deve ritenersi, in conformità alla univoca giurisprudenza della sezione tributaria, che rientri nell’ambito delle precauzioni che si possono senz’altro richiedere ad un cessionario di veicoli d’occasione l’esame della “storia” del veicolo, quanto meno – che è quel che interessa – con riferimento all’individuazione dei precedenti intestatari del mezzo, risultanti dalla carta di circolazione, documento in possesso dell’acquirente in quanto indispensabile ai fini del perfezionamento dell’operazione. E può dirsi quindi altrettanto agevole, senza che ciò comporti, di regola, la pretesa di oneri investigativi inesigibili, accertare la qualità di tali intestatari, e anteriori cedenti, cioè verificare, eventualmente mediante l’acquisizione di ulteriori dati di rapido reperimento, se essi siano, o meno, soggetti legittimati ad esercitare, nel caso di specie, il diritto di detrazione dell’IVA: e mentre nell’ipotesi negativa è evidente che il bene è pervenuto al consumo finale, con conseguente applicabilità del regime del margine, nel caso opposto è ragionevole presumere il contrario, quando risulti che il soggetto compie professionalmente operazioni nell’ambito del mercato dei veicoli, svolgendo l’attività di rivendita, di noleggio o di leasing, e il quale, pertanto, in base al criterio di regolarità causale, detrae l’imposta pagata per l’acquisto del bene destinato all’esercizio dell’attività propria dell’impresa”, indipendentemente dalla consapevolezza che di essa abbia avuto il cessionario, potendo eventualmente tale difetto di consapevolezza incidere solo sull’aspetto sanzionatorio. (Fattispecie in tema di applicazione di IVA intracomunitaria sull’acquisto di autovetture in Germania). (Sez. 5, Sentenza n. 2227 del 31/01/2011, Rv. 616527 – 01) 4.6. Orbene, nel caso di specie, la CTR, sulla base degli atti di causa, ha affermato che la contribuente non avesse fornito la prova “di quella particolare diligenza che è richiesta nell’applicazione” di questo regime. Erra quindi la contribuente quando afferma che “l’acquirente di un bene usato non ha alcuna possibilità nè fattuale nè giuridica, di accertare se il bene che sta acquistando è stato per caso inserito nel “circuito Iva” del soggetto che lo sta vendendo. Il fatto che il venditore sia un soggetto Iva che quindi in teoria possa aver inserito il bene in questione nel proprio circuito Iva non significa che lo abbia veramente inserito”. Al contrario, deve presumersi, in base a normali criteri di economicità, che in tali casi (di attività soggette al regime IVA ordinario) sia stata portata in detrazione l’imposta assolta al momento dell’acquisto, trattandosi di beni utilizzati per l’esercizio dell’impresa; sicchè la condizione di applicabilità del predetto regime, consistente nella mancata detrazione dell’IVA sull’acquisto da parte del cedente, non può reputarsi sussistente (Cass. 3427/2010, 8636/2012).

A fronte di tali elementi presuntivi, è onere della contribuente dare la dimostrazione di segno contrario.

5. Violazione dell’art. 112 c.p.c. (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per non aver la CTR dato risposta ai temi sollevati dalla contribuente in relazione alla illegittimità delle sanzioni. Osserva la contribuente che la CTP aveva annullato le sanzioni connesse al recupero induttivo; nel suo appello, l’Agenzia non aveva svolto alcuna argomentazione relativamente alle sanzioni; la contribuente nell’atto di appello aveva eccepito che il punto relativo all’annullamento del sanzioni era divenuto definitivo; ribadiva, comunque, la tesi della illegittimità delle sanzioni per omessa indicazione dell’autore materiale delle violazioni e perchè erano state irrogate sanzioni connesse alla compilazione degli elenchi Intrastat, senza che nell’avviso di accertamento fosse rinvenibile alcuna motivazione a sostegno. La sentenza impugnata non aveva pronunciato su questi punti (sesto motivo).

Violazione del D.Lgs. n. 472 del 1997, artt. 2,4,5,6,7, e 16 (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), mancando negli atti impugnati l’indicazione dell’autore della violazione.

I due motivi possono essere esaminati congiuntamente in considerazione della stretta connessione logica.

Le censure, pur inesattamente evocate sotto l’aspetto della violazione di legge, sono infondate. La riforma della sentenza di primo grado, che aveva accolto il ricorso della contribuente e annullato la ripresa relativa ai maggiori redditi e maggiore imponibile Iva anche relativamente alle sanzioni, ha comportato la reviviscenza dell’accertamento anche in relazione alle sanzioni che, per legge, conseguono alla violazione delle norme tributarie (tranne che non siano riscontrate cause di non punibilità o le violazioni non abbiano rilevanza meramente formale.). Pertanto, avendo la CTR riconosciuto la legittimità della pretesa tributaria, ha confermato anche la legittimità delle sanzioni.

Quanto alla asserita nullità in conseguenza della mancata indicazione dell’autore della violazione, è sufficiente rilevare che, ai sensi del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 11, comma 2 “2. Fino a prova contraria, si presume autore della violazione chi ha sottoscritto ovvero compiuto gli atti illegittimi”.

6. In conclusione il ricorso deve essere rigettato e la ricorrente condannata alla rifusione del spese del presente giudizio che si liquidano in dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento in favore della controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, liquidate, in complessivi Euro 5.600, oltre alle spese prenotate a debito ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 16 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 23 ottobre 2019

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