Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.27147 del 23/10/2019

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – rel. Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 23652/2018 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. *****, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso la quale è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

NEW TECHNOLOGY SERVICE s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1999/07/2017 della Commissione tributaria regionale della CALABRIA, Sezione staccata di REGGIO CALABRIA, depositata il 23/06/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 10/07/2019 dal Consigliere Lucio LUCIOTTI.

RILEVATO

che:

1. L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui non replica l’intimata, avverso la sentenza in epigrafe indicata con cui la Commissione tributaria regionale della Calabria, Sezione staccata di Reggio Calabria, rilevato l’omesso deposito da parte dell’amministrazione finanziaria della ricevuta postale di spedizione dell’atto di appello, dichiarava, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, comma 2 e art. 22, l’inammissibilità dell’impugnazione proposta avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Reggio Calabria che aveva accolto il ricorso proposto dal contribuente avverso una cartella di pagamento emessa a seguito di controllo formale della dichiarazione relativa ad IVA per l’anno d’imposta 2004.

2. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis c.p.c. risulta regolarmente costituito il contraddittorio all’esito del quale la ricorrente deposita memoria con istanza di rinnovazione della notifica del ricorso.

CONSIDERATO

che:

Va preliminarmente esaminata la richiesta avanzata dalla difesa erariale nella memoria del 03/07/2019 di autorizzazione alla rinnovazione della notificazione del ricorso ex art. 291 c.p.c. in quanto “l’agente delle Poste italiane non portava a termine la consegna dei plichi attestando che il destinatario era “irreperibile””.

Su detta istanza va dichiarato il non luogo a provvedere, in quanto, nell’ipotesi come quella in esame in cui la notificazione non è andata a buon fine per irreperibilità del destinatario, e quindi per fatto non imputabile alla parte istante, la ripresa del processo notificatorio è rimessa a quest’ultima, dovendosi escludere la possibilità di chiedere una preventiva autorizzazione del giudice (cfr. Cass. SS.UU. n. 17352 del 2009; Cass. n. 20830 del 2013; Cass. n. 19060 del 2015).

Invero, “Qualora la notificazione di un atto di impugnazione, da effettuarsi entro un termine perentorio, non si perfezioni per circostanze non imputabili al richiedente, questi – anche in virtù del principio di economia processuale, atteso che la richiesta di un provvedimento giudiziale comporterebbe un allungamento dei tempi del giudizio – ha l’onere di riattivare autonomamente il procedimento notificatorio entro un termine ragionevolmente contenuto, dovendosi di conseguenza dichiarare non luogo a provvedere sulla richiesta dello stesso di rimessione in termini per la rinnovazione della notifica” (Cass., Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 9286 del 03/04/2019, Rv. 653401).

Pertanto, la ricorrente, una volta appreso l’esito negativo della notifica, per conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria, avrebbe dovuto attivarsi con immediatezza per riprendere il processo notificatorio nel limite di tempo pari alla metà dei termini indicati dall’art. 325 c.p.c., salvo circostanze eccezionali, di cui occorre dare rigorosa prova e che nella specie neppure sono state allegate (cfr., in termini, Cass. SS.UU. n. 14594 del 2016).

E poichè nel caso in esame i termini da ultimo indicati sono abbondantemente trascorsi, il presente ricorso va dichiarato inammissibile.

Nessuna pronuncia deve adottarsi sulle spese processuali stante la mancata notifica del ricorso all’intimata.

Risultando soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 – quater, (Cass., Sez. 6 – L, Ordinanza n. 1778 del 29/01/2016, Rv. 638714).

P.Q.M.

dichiara il ricorso inammissibile.

Così deciso in Roma, il 10 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 23 ottobre 2019

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