Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Ordinanza n.27153 del 23/10/2019

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. DE GREGORIO Federico – rel. Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 555-2017 proposto da:

F.S., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA QUINTINO SELLA, 41, presso lo studio dell’avvocato MARGHERITA VALENTINI, rappresentata e difesa dall’avvocato MASSIMILIANO DEL VECCHIO;

– ricorrente –

contro

POSTE ITALIANE S.P.A., *****, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE EUROPA 190, (AREA LEGALE TERRITORIALE CENTRO DI POSTE ITALIANE), presso lo studio dell’Avvocato ROBERTA AIAZZI, rappresentata e difesa dall’avvocato GIOVANNA MANTELLI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 371/2016 della CORTE D’APPELLO di TORINO, depositata il 26/07/2016 R.G.N. 714/2015.

LA CORTE, esaminati gli atti e sentito il consigliere relatore:

RILEVA che:

con apposito ricorso diretto al Tribunale di Torino POSTE ITALIANE S.p.A. chiedeva, previo accertamento della sussistenza di esigenze economico organizzative ostative all’accoglimento della domanda di trasferimento della convenuta F.S., la revoca dei provvedimenti cautelari resi ex art. 700 c.p.c. ed in sede di reclamo, favorevoli alla dipendente ed eseguiti da parte datoriale;

assunte alcune deposizioni testimoniali con sentenza n. 803 del 22 giugno 2015 il giudice adito accoglieva la domanda di POSTE ITALIANE e compensava le spese di lite; avverso detta sentenza proponeva appello la lavoratrice, come da ricorso depositato il 15 ottobre 2015, cui resisteva la società appellata, appello quindi respinto dalla Corte distrettuale competente mediante sentenza n. 371 in data 7 giugno – 1 agosto 2016 con la condanna dell’appellante al rimborso delle, spese relative al secondo grado del giudizio;

la pronuncia di appello è stata, poi, impugnata dalla sig.ra F.S. mediante ricorso per cassazione in data 20 – 21 agosto 2016, affidato a sette motivi, cui ha resistito POSTE ITALIANE S.p.A. con controricorso del 1 febbraio 2017.

CONSIDERATO

che:

con il primo motivo la ricorrente ha denunciato violazione falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, dell’art. 115 c.p.c., comma 1 nonchè art. 416 c.p.c., comma 2-3, e art. 2697 c.c., avendo l’impugnata sentenza erroneamente ritenuto applicabile alla contestazione del documento n. 5 le preclusioni e le decadenze previste dalle succitate norme processuali, mentre la doglianza formulata con l’atto d’impugnazione aveva avuto ad oggetto il mancato assolvimento dell’onere probatorio da parte della società resistente, deduzione che la lavoratrice non era affatto tenuta a sollevare nella comparsa di costituzione di primo grado. L’error in procedendo ha aveva comportato l’ulteriore vizio concernente la violazione dell’art. 2697 c.c., che imponeva però al datore di lavoro di fornire la prova delle ragioni organizzative e produttive poste a sostegno del rifiuto del trasferimento… (cfr. pag. 11 e ss. del ricorso per cassazione, laddove comunque non risultano per intero trascritti, a norma dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, i documenti nn. 2 e 5, appena sintetizzati nel loro oggetto, per cui si assume, tuttavia, formulato uno specifico motivo d’appello concernente l’erronea ricognizione degli atti processuali da parte del giudice di primo grado, ricorso d’appello del quale pure sono stati riportati soltanto alcuni passi);

con il secondo motivo è stato denunciato l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, concernente la collocazione temporale del presunto esubero presso la sede di *****, laddove era stata valutata unicamente la doglianza relativa alla data di formazione del documento n. 5, ma non anche quella della collocazione temporale -al maggio 2014-dei fatti in esso rappresentati (pgg. 16 – 19 del ricorso);

con il terzo motivo è stato lamentato l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, concernente la necessità di computo dell’organico su base provinciale come risultante dalle allegazioni datoriali di entrambi i gradi di giudizio (la Corte torinese aveva liquidato la doglianza concernente la necessità di accertamento dello stato dell’organico su base provinciale, giudicandola nuova contestazione, senza considerare che la determinazione per provincia delle percentuali di copertura minima e massima di cui all’accordo nazionale sul recapito emergeva dalle stesse allegazioni di POSTE ITALIANE, allegazioni tuttavia pretermesse dal giudice d’appello, con ciò incorrendo nel vizio di omesso esame ex cit. art. 360, n. 5… v. pagg. da 19 a 23 del ricorso);

con la quarta censura è stata dedotta la violazione e falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, dell’art. 115 c.p.c., comma 1, art. 416 c.p.c., comma 2 e 3, e art. 2697 c.c. (la Corte territoriale avrebbe reiterato gli errori denunciati nel primo motivo di ricorso, perseverando nella violazione delle norme sostanziali e processuali, avendo il collegio frettolosamente giudicato tardiva la doglianza formulata da parte appellante circa il mancato raggiungimento della prova della carenza di organico nella Provincia di Torino, senza tuttavia considerare che la censura formulata – necessità di accertamento delle coperture su piano provinciale – lungi dall’integrare una contestazione nuova, si era semplicemente limitata ad evidenziare la incongruenza tra il fatto allegato in atti da parte datoriale alla pagina 6 lett. a del ricorso introduttivo del giudizio e il documento sub. 2 prodotto dalla stessa a supporto del medesimo fatto. Quindi, il giudice del gravame, avendo del tutto obliterato le allegazioni di parte datoriale, peraltro riportate nella sentenza di primo grado alle pagine 3 e 4, aveva erroneamente ritenuto che tale circostanza fosse stata rilevata tardivamente dalla lavoratrice, con ciò incorrendo ancora una volta nel vizio di violazione e falsa applicazione dei suddetti artt. 115 e 416. Infatti, la lavoratrice in sede di appello si era semplicemente limitata a prendere atto della asimmetria tra la circostanza allegata dalla società ed il documento sub 2, compito che tra l’altro sarebbe dovuto spettare al giudice di primo grado senza necessità di una specifica eccezione o di rilievo di parte, trattandosi di accertamento dei fatti posti a base della domanda datoriale e che la convenuta non aveva alcun interesse a contrastare, per cui alcun onere di contestazione poteva ricondursi in capo alla lavoratrice, nè rispetto all’allegazione datoriale della copertura per provincia, nè rispetto all’inadeguatezza del documento n. 2 a corroborare l’allegazione medesima. Quindi, la doglianza formulata dall’appellante era senz’altro ammissibile, tempestiva e pertinente, poichè tesa a censurare l’errata ricognizione degli atti processuali oltre che una valutazione manifestamente erronea delle emergenze istruttorie, orali documentali. La sentenza impugnata, inoltre, aveva finito con il violare l’art. 2697 c.c., atteso che l’omessa rilevazione delle allegazioni datoriali aveva determinato l’ulteriore effetto di una indebita inversione dell’onere probatorio a carico della lavoratrice, laddove incombeva alla datrice di lavoro dimostrare la sussistenza di effettive e concrete ragioni ostative al trasferimento, conseguentemente producendo idonea adeguata documentazione. Peraltro, POSTE ITALIANE se da un lato aveva omesso di provare la carenza di organico sul piano provinciale (Torino), dall’altro aveva invece tentato di documentare – ma in modo inesatto, come dedotto con il primo motivo di ricorso circa la documentazione rappresentativa di una situazione di fatto esistente in un periodo successivo ai fatti di causa – l’esubero su ***** allegando percentuali di copertura anche su base provinciale, allegazione reiterata in secondo grado a pagina 10 della comparsa di costituzione);

con il quinto motivo di ricorso la signora F. si è doluta della violazione falsa applicazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 e della nullità della sentenza ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4: motivazione apparente in relazione al motivo di appello concernente l’inefficacia probatoria delle dichiarazioni dei testi P.F. e D.M., in quanto riferite ad un periodo temporale irrilevante ai fini del decisum:… senza alcuna pretesa di invocare una rivisitazione del merito della controversia doveva rilevarsi come la sentenza impugnata non consentisse in alcun modo di ritenere che all’affermazione di condivisione del giudizio di primo grado la Corte territoriale fosse pervenuta attraverso l’esame e la valutazione dell’infondatezza del motivo di gravame, avendo il giudice d’appello del tutto pretermesso l’indicazione degli elementi da cui aveva tratto il proprio convincimento fornendo una motivazione puramente figurativa e priva di un reale supporto argomentativo. Infatti,. l’affermazione del collegio, secondo cui il primo giudicante non avrebbe contraddittoriamente utilizzato le circostanze riferite dai testi e che il dato temporale delle stesse sarebbe stato riportato in sentenza con precisione – salvo poi a rinviare alla sentenza di primo grado e ai verbali di causa – non assumeva alcuna funzione chiarificatrice rispetto al motivo di appello, poichè mediante l’anzidetto rinvio la Corte territoriale si era sottratta di fatto all’obbligo di motivazione, tanto più specifico quanto più puntuali sono i motivi formulati a sostegno del gravame. Vieppiù che l’assunto riportato dalla Corte distrettuale, oltre a non essere supportato attraverso un pertinente richiamo alle circostanze di tempo e di luogo riferite dai testimoni, non trovava comunque rispondenza nelle deposizioni dai suddetti P. e di M., i quali, come ampiamente dedotto con l’atto di appello, nulla avevano riferito con riguardo al periodo compreso tra settembre 2000 e 13 gennaio 2014, ciò che era agevolmente constatare che attraverso una mera ricognizione delle relative dichiarazioni, il cui testo è stato quindi interamente trascritto dalla ricorrente alle pagine 29 – 31 del ricorso. L’inconsistenza del processo inferenziale condotto dalla corte torinese e la conseguente violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 emergeva ulteriormente in tutta la sua gravità dall’affermazione parentetica impiegata dal collegio in funzione presumibilmente rafforzativo della motivazione, apparente, formulata sul punto. Invero, secondo parte ricorrente, la circostanza che l’attrice in primo grado potesse aver operato, ancorchè in modo del tutto inconferente, deduzioni relativamente al periodo successivo al gennaio 2014 non aveva alcuna rilevanza, neppure secondaria ai fini dell’accertamento dei fatti di causa, e non esonerata la società resistente dall’onere della prova circa l’effettiva sussistenza, all’epoca della richiesta di trasferimento del successivo diniego, di esigenze tecnico produttive ostative all’accoglimento della richiesta avanzata. La divagazione incidentale del collegio di secondo grado appariva del tutto inappropriata anche perchè non vi erano mai stati dubbi sul frangente temporale rispetto al quale avrebbe dovuto essere condotto l’accertamento giudiziale, come peraltro già ritenuto sul punto dal giudice di primo grado, secondo cui il periodo da valutare era quello ricompreso tra la prima domanda di trasferimento, risalente al 12 novembre 2010, e il 29 gennaio 2014, allorchè Poste Italiane aveva formalmente negato il diritto della lavoratrice ad essere trasferita a *****, sicchè i fatti di epoca successiva risultavano irrilevanti;

con il sesto motivo di ricorso è stata denunciata la violazione e falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, dell’art. 115 c.p.c., comma 1, art. 416 c.p.c., commi 2 e 3 nonchè art. 2697 c.c. e della L. n. 104 del 1992, art. 33, comma 5 per aver l’impugnata sentenza erroneamente reputato inammissibile il motivo di appello concernente il mancato assolvimento dell’onere probatorio circa l’impossibilità di trasferire la dipendente presso una delle sedi rientranti nel raggio di 90 km da *****, per asserita novità della contestazione, poichè la lavoratrice non avrebbe eccepito tale circostanza in primo grado allorchè interessata si era limitata a reclamare la sola sede di *****, tenuto conto soprattutto di quanto richiesto in sede cautelare ante causam dalla stessa signora F.S. ex art. 700 c.p.c. circa l’invocato trasferimento a ***** o comunque in zone limitrofe distanti al massimo 90 km, data la necessità di essere vicino alla madre, da ella assistita ex Lege n. 104 del 1992. Peraltro, la medesima società attrice nel corso del giudizio di merito, dalla stessa introdotto, aveva chiesto in particolare di accettare la legittimità del diniego alla domanda di trasferimento presso la sede di ***** e zone limitrofe formulata dalla sig.ra F.S.. Pertanto, il giudice di seconda istanza aveva fatto malgoverno non solo del principio dispositivo ma anche di quello di circolarità degli oneri di allegazione e di prova; la lavoratrice, a fronte della domanda formulata in primo grado dalla società Poste Italiane, non poteva ritenersi onerata della introduzione giudizio di un fatto già allegato da controparte rispetto al quale l’onere della prova incombeva interamente su quest’ultima. La Corte d’Appello aveva finito con l’ignorare il contenuto della domanda giudiziale formulata da Poste Italiane, vertente anche sulla presunta impossibilità di trasferire la dipendente presso sedi limitrofe da questa invocate in sede cautelare. Ed era evidente come l’attività assertiva operata dalla convenuta presupponesse la volontà, già manifestata con la domanda d’urgenza, di far valere il proprio diritto al trasferimento presso sedi limitrofe rientranti nel limite tollerabile di distanza dei 90 km, come altresì precisato dalla circolare ministeriale 16 maggio 2003 n. 213520, richiamata dalla F. nella comparsa di costituzione. Ulteriore vizio conseguenziale derivava dal fatto che la Corte distrettuale aveva ritenuto erroneamente a carico della lavoratrice l’onere della prova delle condizioni dell’organico presso le anzidette sedi limitrofe, in violazione quindi dell’art. 2697 c.c.. In conclusione, illegittimamente il motivo era stato ritenuto inammissibile, per asserita novità della questione concernente le zone limitrofe nell’ambito dei 90 km da *****;

con il settimo motivo è stato denunciato l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, concernente l’impossibilità, allegata da parte datoriale, di trasferire la signora F. presso altre sedi limitrofe rientranti nel limite di 90 km da ***** e concernente altresì il diritto allegato dalla predetta di essere trasferita presso le sedi limitrofe (pgg. 41 / 44 del ricorso, in pratica si tratta della stessa questione posta con il 6 motivo, però sotto il profilo dell’omesso esame ex art. 360, n. 5 cit., in quanto l’impugnata sentenza aveva gravemente ignorato il contenuto della domanda giudiziale avanzata dalla società attrice, vertente anche sulla presunta impossibilità di trasferire la F. presso le sedi limitrofe da costei invocate in sede cautelare);

dunque, in sintesi, la Corte d’Appello confermava la sentenza di primo grado, che aveva accolto la domanda di Poste Italiane, società che aveva chiesto di accertare la legittimità del diniego di trasferimento, in data 29 gennaio 2014, chiesto dalla lavoratrice ai sensi della L. n. 104 per ragioni di assistenza a favore della madre, handicappata grave e residente in *****, mentre la sede di assegnazione della lavoratrice si trovava in provincia di Torino. Secondo la Corte distrettuale, era stata accertata la grave esigenza aziendale che giustificava il diniego di trasferimento a *****, visto che la zona assegnata aveva forti percentuale di scopertura, mentre a ***** vi erano eccedenze, tanto in base alla prodotta documentazione ed alle acquisite testimonianze, laddove poi del tutto nuova appariva la questione della necessità di far riferimento a zone limitrofe a ***** nel raggio di 90 km;

tanto premesso, il ricorso della signora F. va dichiarato inammissibile per le seguenti ragioni;

invero, deve rilevarsi, in via preliminare, che nella specie opera la preclusione, di cui all’art. 348-ter c.p.c., commi 5 e u.c. nella specie ratione temporis applicabile, da doppia conforme per intervenuta conferma della decisione di primo grado, in data 22 giugno 2015, mediante rigetto del gravame interposto dalla lavoratrice con l’atto depositato il 15-10-2015 (tenuto conto del regime transitorio di cui al D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, laddove ha disposto con l’art. 54, comma 2, che il nuovo art. 348-ter si applica ai giudizi di appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della Legge di conversione del decreto medesimo Legge di conversione 7 agosto 2012, n. 134, pubblicata su G.U. n. 187 in data 11-8-2012 – Suppl. Ordinario n. 171, entrata in vigore il 12/08/2012), non risultando peraltro ritualmente allegate diversità di valutazioni in punto di fatto tra quanto apprezzato al riguardo dal giudice di primo e secondo grado (cfr. tra l’altro pgg. 6 e 7 della sentenza d’appello, laddove sono stati sintetizzati i motivi di gravame, per cui l’appellante si era doluta in effetti dell’errata valutazione delle risultanze documentali e testimoniali, nonostante poi i testi avessero riferito fatti successivi alla primavera 2014, donde pure la contraddittorietà della decisione di prime cure per aver inizialmente delimitato l’arco temporale considerato tra novembre 2010 ed il 29 gennaio 2014, data questa di formale rigetto dell’istanza di trasferimento, ma poi utilizzato elementi estranei a detto periodo. V. altresì a pag. 10, laddove veniva rilevata la veridicità del contenuto dei documenti prodotti da parte datoriale, ora come in prime cure non posta in discussione. “La copertura della sede di ***** e quella di ***** è stata esattamente ricostruita dal primo giudice nei termini sopra richiamati, come riscontrabile dall’analitico prospetto che contiene i dati mensili 2009-2014 con riferimento alla serie di ***** – doc. 2 Poste – e dal corrispondente prospetto prodotto dalla convenuta per la sede di ***** – doc. 5 -, situazioni entrambe suffragate anche dalle ampie deposizioni testimoniali sinteticamente sopra riportate – cfr. verbali. Il primo giudice non ha fatto contraddittoriamente utilizzato le circostanze riferite dai testi, il cui dato temporale e riportato in sentenza con precisione – cfr. sentenza e verbali – e le deposizioni – che pure hanno chiarito l’organizzazione aziendale nel suo evolversi anche in relazione alle percentuale di copertura delle zone stabilite dagli accordi contrattuali, in modo quindi funzionale all’accertamento condotto – sono state valutate unitamente alle risultanze documentali; anzi, proprio la difesa della lavoratrice nel corso dell’escussione avanzato domande per il periodo successivo al gennaio 2014, avendo infatti essa stessa prospettato assunzioni a termine effettuate da Poste in epoca successiva a tale data….”);

sono, dunque, inammissibili in ogni caso tutti i motivi (2, 3 e 7) formulati da parte ricorrente in relazione al denunciato vizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 nel caso di specie, al pari del resto dell’inammissibilità in sede di legittimità di ogni sindacato circa l’apprezzamento, da parte dei giudici di merito, delle acquisite risultanze istruttorie, non consentito ex art. 360 c.p.c. (cfr. anche Cass. III civ. n. 6035 del 13/03/2018: in tema di ricorso per cassazione, la deduzione del vizio di violazione di legge consistente nella erronea riconduzione del fatto materiale nella fattispecie legale deputata a dettarne la disciplina postula che l’accertamento in fatto operato dal giudice di merito sia considerato fermo ed indiscusso, sicchè è estranea alla denuncia del vizio di sussunzione ogni critica che investa la ricostruzione del fatto materiale, esclusivamente riservata al potere del giudice di merito. V. parimenti Cass. VI civ. – 5 n. 9097 del 7/4/2017: con la proposizione del ricorso per cassazione, il ricorrente non può rimettere in discussione, contrapponendone uno difforme, l’apprezzamento in fatto dei giudici del merito, tratto dall’analisi degli elementi di valutazione disponibili ed in sè coerente, atteso che l’apprezzamento dei fatti e delle prove è sottratto al sindacato di legittimità, dal momento che, nell’ambito di quest’ultimo, non è conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione fatta dal giudice di merito, cui resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento e, all’uopo, di valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione. In senso analogo Cass. Sez. 6 – 5, ordinanza n. 29404 del 7/12/2017, secondo cui con il ricorso per cassazione la parte non può rimettere in discussione, proponendo una propria diversa interpretazione, la valutazione delle risultanze processuali e la ricostruzione della fattispecie operate dai giudici del merito poichè la revisione degli accertamenti di fatto compiuti da questi ultimi è preclusa in sede di legittimità);

le suddette inammissibilità comportano, di conseguenza, il definitivo accertamento dei fatti di causa così come operato dal Tribunale prima e dalla Corte di Appello poi;

sono, infatti, altresì inammissibili le censure mosse da parte ricorrente con il primo, il quarto ed il sesto motivo di ricorso, che investono chiaramente errores in procedendo, però irritualmente denunciati ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, e non già univocamente in termini di nullità ex art. 360, n. 4 cit. codice (cfr. Cass. II civ. n. 10862 del 7/5/2018, in senso conforme Cass. sez. un. civ. n. 17931 del 24/07/2013. Analogamente, secondo Cass. II civ. n. 24247 del 29/11/2016, il ricorso per cassazione, avendo ad oggetto censure espressamente e tassativamente previste dall’art. 360 c.p.c., comma 1, deve essere articolato in specifici motivi riconducibili in maniera immediata ed inequivocabile ad una delle cinque ragioni di impugnazione ivi stabilite, pur senza la necessaria adozione di formule sacramentali o l’esatta indicazione numerica di una delle predette ipotesi. Ne deriva che, ove il ricorrente lamenti l’errore processuale consistito nell’aver ritenuto ammissibile una domanda in violazione delle preclusioni processuali, non è indispensabile che faccia esplicita menzione della ravvisabilità della fattispecie di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 con riguardo alla norma processuale violata, purchè il motivo rechi univoco riferimento alla nullità della decisione derivante dalla relativa violazione, dovendosi, invece, dichiarare inammissibile il gravame allorchè si riferisca esclusivamente alla insufficienza e contraddittorietà della motivazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Cfr. altresì Cass. VI civ. – 3n. 6835 del 16/03/2017: l’omessa pronuncia su un motivo di appello integra la violazione dell’art. 112 c.p.c., e non già l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, che è stato oggetto di discussione tra le parti, in quanto il motivo di gravame non costituisce un fatto principale o secondario, bensì la specifica domanda sottesa alla proposizione dell’appello, sicchè, ove il vizio sia dedotto come violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nel testo riformulato dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54 conv., con modif., dalla L. n. 134 del 2012, il motivo deve essere dichiarato inammissibile). Dall’anzidetta inammissibilità, inoltre, restano anche travolte anche le censure per asserita violazione dell’art. 2697 c.c. in tema di oneri probatori, siccome all’evidenza formulate quali conseguenze dei pretesi errori processuali ivi denunciati;

parimenti, è inammissibile il quinto motivo, laddove sotto il profilo di una motivazione apparente o comunque carente, in effetti parte ricorrente pretende una diversa valutazione delle indicate dichiarazioni testimonialli, laddove come è noto a seguito del nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., comma 5, introdotto dal legislatore del 2012, la motivazione rileva ex art. 360, n. 4 codice di rito unicamente se inferiore al c.d. minimo costituzionale, occorrente ex art. 111 Cost., ex art. 132 c.p.c., n. 4 (qui ratione temporis come sostituito dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 45, comma 17) e art. 118 disp. att. c.p.c. secondo il testo dalla L. n. 69 del 2009, art. 52, comma 5, (cfr. tra le altre Cass. VI civ. – 3 n. 22598 del 25/09/2018, secondo cui, in seguito alla riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54 conv., con modif., dalla L. n. 134 del 2012, non è più deducibile quale vizio di legittimità il semplice difetto di sufficienza della motivazione, ma i provvedimenti giudiziari non si sottraggono all’obbligo di motivazione previsto in via generale dall’art. 111 Cost., comma 6 e, nel processo civile, dall’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4. Tale obbligo è violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero essa risulti del tutto inidonea ad assolvere alla funzione specifica di esplicitare le ragioni della decisione – per essere afflitta da un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili oppure perchè perplessa ed obiettivamente incomprensibile – e, in tal caso, si concreta una nullità processuale deducibile in sede di legittimità ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4. In senso analogo v. anche Cass. n. 23940 del 2017.

V. parimenti Cass. sez. un. civ. nn. 8053 e 8(:)54 del 7/4/2014: la riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54 conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a Prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione.

Cfr. altresì Cass. III civ. n. 11892 del 10/06/2016, secondo cui pure il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito non dà luogo ad alcun vizio denunciabile con il ricorso per cassazione, non essendo inquadrabile nel paradigma dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 – che attribuisce rilievo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e presenti carattere decisivo per il giudizio -, nè in quello del precedente n. 4, disposizione che – per il tramite dell’art. 132 c.p.c., n. 4, – dà rilievo unicamente all’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante. Conforme Cass. I civ. n. 23153 del 26/09/2018.

Cfr. inoltre Cass. sez. un. 22232 del 3/11/2016: la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perchè affetta da “error in procedendo”, quando, benchè graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perchè recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture);

alla stregua dei succitati principi, pertanto, deve senz’altro escludersi nella fattispecie l’ipotesi della motivazione apparente, ovvero carente, atteso che dalla lettura delle argomentazioni svolte con la sentenza de qua ben si comprende la ratio decidendi dell’impugnata pronuncia, che disattendeva l’interposto gravame, dopo aver dato atto dei motivi di questo, giudicando fondate le esigenze addotte da parte datoriale in ordine al negato trasferimento, sulla scorta della documentazione all’uopo prodotta, il cui contenuto era considerato veritiero, giusta l’analitico prospetto contenente i dati mensili per gli anni dal 2009 al 2014, con riferimento alle sedi di ***** e di *****, “situazioni entrambe suffragate anche dalle ampie deposizioni testimoniali, sinteticamente sopra riportate” – v. infatti per P., S. e D. pag. 6 della sentenza di appello, che rinviava altresì ai verbali di causa a pag. 10- mentre quanto poi alla questione della novità menzionata a pag. 11., si rimanda alla già riscontrata inammissibilità del sesto e del settimo motivo);

pertanto, va dichiarata l’inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna della parte rimasta soccombente al pagamento delle relative spese, liquidate come da seguente dispositivo;

sussistono, quindi, anche i presupposti processuali di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, atteso l’esito interamente negativo della qui proposta impugnazione.

PQM

la Corte dichiara INAMMISSIBILE il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese, che liquida, a favore di parte controricorrente, in complessivi Euro =4000,00= (quattromila/00) per compensi professionali ed in Euro =200,00= (duecento/00) per esborsi, oltre spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 19 marzo 2019.

Depositato in Cancelleria il 23 ottobre 2019

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