LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANNA Antonio – Presidente –
Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –
Dott. D’ANTONIO Enrica – rel. Consigliere –
Dott. GHINOY Paola – Consigliere –
Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 27937/2015 proposto da:
L.G., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato MARIA TERESA MARRA;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DEL LAVORO DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI, C.F.
*****, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1226/2015 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 26/02/2015, R.G.N. 4554/2012;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/09/2019 dal Consigliere Dott. ENRICA D’ANTONIO;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. VISONA’ Stefano, che ha concluso per l’inammissibilità, in subordine per il rigetto del ricorso;
udito l’Avvocato MAFALDA MATTA per delega verbale avvocato MARIA TERESA MARRA.
FATTI DI CAUSA
1. a Corte d’appello di Napoli, in sede di rinvio a seguito della sentenza di questa Corte n. 4469/2012 che aveva accertato la legittimazione passiva del Ministero della Salute, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Torre Annunziata,ha rigettato la domanda di L.G. avverso il Ministero della Salute per il riconoscimento dell’indennizzo di cui alla L. n. 210 del 1992, artt. 1 e 2, a decorrere dall’1/8/01. La Corte partenopea ha, infatti, escluso, in conformità alla CTU, il nesso causale tra le trasfusioni di sangue risalenti al 2000 e l’epatite C da cui era affetto il L..
La Corte ha riferito, così come risultante dalla CTU, che il ricorrente aveva subito due interventi chirurgici: il primo nel 1993 ed il secondo nel 1998; che nel primo i markers dell’epatite mancavano del tutto e nel ricovero del 1998 furono limitati all’HBV AG (antigene australia); che risultava inoltre in entrambi i ricoveri la presenza di tassi di transaminasi sieriche glutammiche-piruviche (GPT) più elevati del normale; che dai documenti emergeva quindi, in mancanza di accertata steatosi epatica, che già nel 1993 e 1998 esistevano tassi abnormemente elevati delle transaminasi indicative di un’epatite cronica virale.
Secondo la Corte, inoltre, all’epoca dei due successivi ricoveri del 2000,nel corso dei quali il L. aveva subito delle trasfusioni, era routinaria l’esecuzione di tutti i controlli per l’accertamento dell’HCV sia sui ricoverati sia sui donatori e, dunque, che il sangue di un portatore sano del virus C potesse essere trasfuso,era evenienza rara; che nel suo complesso la documentazione induceva a ritenere che l’epatite da virus C fosse già presente prima delle trasfusioni del *****.
2. Avverso la sentenza ricorre il L. con 4 motivi. Resiste il Ministero.
RAGIONI DELLA DECISIONE
3. Con il primo motivo il ricorrente denuncia omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, per aver la Corte territoriale acriticamente recepito i contenuti della CTU.
Censura l’affermazione della Corte secondo cui il minimo rialzo delle transaminasi erano indice della presenza dell’epatite C,senza invece valutare che era da riferire ai gravi eventi patologici succedutesi dal 1993 (arteriopatia ostruttiva aorto-bifemorale e arteriopatia periferica) in quanto l’enzima GPT era presente in numerosi tessuti per cui è possibile che la sofferenza ischemica dei muscoli possa averne determinato l’incremento; che aveva omesso di valutare gli altri dati risultanti dalle analisi cliniche del 1998, aventi significato di mancato riscontro di epatite C, nonchè il contenuto delle analisi del 1999 da cui si evinceva che il L. non aveva l’epatite.
4. Con il secondo motivo denuncia violazione della L. n. 210 del 1992, essendo la Corte pervenuta al rigetto in base a molteplici errori tecnici e nonostante i rilievi sollevati dal ricorrente. Censura l’affermazione che nel 2000 era evenienza rara che potesse essere trasfuso sangue infetto,senza aver valutato il ritardo nell’applicazione delle tecniche volte ad accorciare il cd periodo finestra (intervallo tra la contrazione dell’infezione e la successiva comparsa degli anticorpi in circolo) da 70 a 12 giorni; l’affermazione del CTU secondo cui l’elevato tasso delle transaminasi, in assenza di steatosi, attestavano un’epatite cronica virale manifestando, dunque, che la causa delle transaminasi alte poteva essere anche la steatosi o altra causa; l’affermazione che le transaminasi alte non erano da correlare ai gravi eventi patologici succedutesi dal 1993 in poi; il rilievo dato dal CTU a presumibili numerosi interventi dal 1993 fino al 2003 non documentati, irrilevanti a fronte di un dato testuale costituito dalle trasfusioni, nonchè l’affermazione secondo cui il virus può essere contratto in numerosi altri modi.
5. Con il terzo motivo denuncia violazione dell’art. 2697 c.c., rispetto alla L. n. 210 del 1992, ribadendo la sufficienza della prova svolta.
6. Con il quarto motivo denuncia violazione dell’art. 2729 c.c., rilevando che la prova del nesso causale poteva essere fornita anche mediante presunzioni. 7.Con il quinto motivo denuncia violazione degli artt. 2 e 24 Cost., art. 111 Cost., artt. 1 e 6 CEDU in relazione agli artt. 421 e 437 c.p.c., per avere la Corte d’appello, nonostante le censure di tipo tecnico e le incongruenze della perizia, leso i principi di tutela del diritto di difesa e del giusto processo.
8. I motivi, congiuntamente esaminati stante la loro connessione, sono infondati.
Il ricorrente formula sia censure che assume riconducibili al vizio di motivazione, sia a quello di violazione di legge.
Per quanto riguarda il vizio di motivazione va rilevato che la sentenza impugnata è stata depositata dopo l’11 settembre del 2012 e pertanto, al ricorso per cassazione è applicabile, quanto all’anomalia motivazionale, l’art. 360 c.p.c., n. 5, nella formulazione introdotta con il D.L. n. 83 del 2012, conv. con L. n. 134 del 2012. Tale riforma (v SU n. 19881/2014) ha determinato un’ulteriore sensibile restrizione dell’ambito di controllo, in sede di legittimità, del controllo sulla motivazione di fatto e si esaurisce, con esclusione di alcuna rilevanza del difetto di sufficienza, nella mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico, nella motivazione apparente, nel contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili, nella motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile. In base alla nuova formulazione della norma la parte ricorrente dovrà indicare – nel rigoroso rispetto delle previsioni di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4 – il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui ne risulti l’esistenza, il “come” e il “quando” (nel quadro processuale) tale fatto sia stato oggetto di discussione tra le parti, e la “decisività” del fatto stesso.
Nella specie il ricorrente ripropone questione di fatto, attraverso censure alla CTU alla quale la Corte d’appello si è uniformata, già esaminate in corso di causa e di cui si è esclusa la rilevanza, censure – in particolare attinenti alla causa dell’alterazione delle transaminasi individuata dal ricorrente nelle patologie di cui soffriva – che finiscono per tradursi in mera richiesta di rivalutazione delle prove già raccolte senza alcuna denuncia di palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica, finendo per tradursi in mero dissenso diagnostico.
9. Sono, altresì, infondate le denunce di violazione di norme di legge ed in particolare non sussiste la violazione dell’art. 2697 c.c. o di quelle in tema di presunzione.
Il principio applicabile è quello per cui l’attore è tenuto a provare il nesso di causa, principio al quale si è adeguata la Corte d’appello. E’ ben vero che tale prova può essere caratterizzata anche dal ricorso a meccanismi di tipo presuntivo. Nella specie, tuttavia, il nesso di causalità è escluso avendo il CTU affermato l’esistenza di uno stato di malattia anteriore alle trasfusioni sulla base dei dati documentali in suo possesso, pervenendo ad escludere anche solo la probabilità della sussistenza del nesso causale, con la conseguenza che non vi era spazio per il ricorso alla presunzione.
10.Per le considerazioni che precedono il ricorso deve essere rigettato con condanna del ricorrente a pagare le spese processuali.
Avuto riguardo all’esito del giudizio ed alla data di proposizione del ricorso sussistono i presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a pagare le spese processuali che liquida in Euro 3.500,00 per compensi professionali,oltre spese prenotate a debito.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 11 settembre 2019.
Depositato in Cancelleria il 23 ottobre 2019
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